Sez. 1, Sentenza n. 7584 del 30/08/1994 (Rv. 487797 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti - Risarcimento del danno - Ingiustificato ritardo nella liquidazione da parte dell'assicuratore - Assicurato - Diritto ad essere rilevato della differenza tra la somma in origine dovuta e quella effettivamente pagata - Prescrizione - Termine.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE
In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, il diritto dell'assicurato di essere rilevato, dalla propria assicurazione, per il pagamento della differenza tra la somma da lui pagata al danneggiato, in forza di sentenza di condanna al risarcimento del danno, e quella che avrebbe versato se l'assicuratore, fin dall'origine in possesso degli elementi attestanti l'esclusiva attribuibilità del sinistro all'assicurato, avesse tempestivamente messo il massimale a disposizione del danneggiato, si prescrive nel termine "breve" di un anno, previsto dall'art. 2952 cod. civ., trattandosi di diritto nascente direttamente dal contratto di assicurazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)