Sez. 1, Sentenza n. 18919 del 28/09/2005 (Rv. 585414 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Ordinamento sportivo - Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost. - Manifesta infondatezza.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE
Con riguardo al c.d. vincolo di giustizia sportiva, inteso quale rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale statuale oggetto di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost., sotto il profilo di una pretesa violazione del diritto di azione e di difesa e del principio del monopolio statale della giurisdizione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426, nella parte in cui prevede che "le federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal presidente del comitato olimpico nazionale, e le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato"; 4, comma quinto, 12 e 14 della legge n.91 del 1981, ove si ritenga che da esse scaturisca il vincolo di giustizia sportiva; 10 della stessa legge, nella parte in cui, prevedendo come obbligatoria l'affiliazione alla federazione per l'esercizio dell'attività sportiva professionistica, imporrebbe il rispetto del vincolo arbitrale e la conseguente rinuncia alla tutela giurisdizionale; 24 dello statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nella parte in cui prevede l'incondizionato impegno di tutti i soggetti operanti nell'ambito della Federazione stessa ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, prescindendo dall'adesione volontaria del singolo soggetto alla clausola arbitrale. Ed infatti, premesso che il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è da rinvenire nella norma costituzionale di cui all'art. 18 della Costituzione, concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell'art. 2 della Costituzione, relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo, deve rilevarsi che il vincolo di giustizia non comporta rinuncia a qualunque tutela, in quanto l'ordinamento pone in essere un sistema, nella forma dell'arbitrato irrituale "ex" art. 806 cod. proc. civ., che costituisce espressione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita (v. Corte cost., n. 127 del 1977). Detto sistema consente alle parti, sempre che si versi in materia non attinente ai diritti fondamentali, di scegliere altri soggetti, quali gli arbitri, per la tutela dei loro diritti in luogo dei giudici ordinari, ai quali è demandata la funzione giurisdizionale ai sensi dell'art. 102 Cost., risultando detta scelta una modalità di esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 18, Costituzione art. 24, Costituzione art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Legge 16/02/1942 num. 426 art. 5, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 4 com. 5, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 10, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 12, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)