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Sez. L, Sentenza n. 9551 del 11/04/2008 (Rv. 602757 - 01)

SPORT - CONTRATTO INGAGGIO | Applicabilità della legge n. 91 del 1981 alle sole figure di professionisti tassativamente indicate dall'art. 2 della medesima legge - Necessità - Sportivi professionisti non indicati nel citato art. 2 - Applicabilità della generale normativa sul rapporto di subordinazione, ricorrendone i presupposti - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602757-01

SPORT - CONTRATTO INGAGGIO

L'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91 opera una distinzione tra le figure tassativamente indicate di sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi), cui va applicata la medesima legge n. 91, e gli altri sportivi professionisti (quali, ad esempio, massaggiatori, medici sociali, ecc.) non indicati in detta disposizione, il cui rapporto di lavoro, qualora ne ricorrano gli estremi, è assoggettato invece alle generali norme regolanti il rapporto di lavoro subordinato. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che, rispetto al rapporto lavorativo di un massaggiatore con una società calcistica, aveva escluso che potesse trovare applicazione la legge n. 91 del 1981 in luogo della disciplina generale sul lavoro subordinato e, segnatamente, per quanto concerne le controversie arbitrabili, del disposto dell'art. 806, secondo comma, cod. proc. civ., nonché, sul piano sostanziale, della normativa sui contratti a termine succedutasi nel tempo, del principio di onnicomprensività della retribuzione e del patto di conglobamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 2, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 3, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)