Sez. U, Sentenza n. 1814 del 10/05/1975 (Rv. 375475 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE - RELATIVA CONTROVERSIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO OD AMMINISTRATIVO - RISPETTIVE CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE - RELATIVA CONTROVERSIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO OD AMMINISTRATIVO - RISPETTIVE CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
In materia di concessioni amministrative, il riparto della giurisdizione fra giudice ordinario ed amministrativo va compiuto in relazione ai presupposti che sono alla base del provvedimento con il quale e stata disposta la cessazione della concessione, nel senso che se la pa dispone tale cessazione non per ragioni di pubblico interesse o nell'Esercizio dei poteri di autotutela, il diritto soggettivo NATO dalla concessione non degrada ad interesse legittimo e, quindi, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre, nell'ipotesi in cui l'atto di cessazione si configuri come un provvedimento autoritativo, quale la revoca o l'annullamento, che comporta la degradazione della suddetta concessione, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. (la SC ha esplicitamente dichiarato di prescindere, ai fini della individuazione del giudice competente, dalla norma di cui all'art 5 della legge 6 dicembre 1971 n 1034 (sulla istituzione dei TAR), in quanto quale che fosse la portata innovativa di tale norma in ordine alla giurisdizione in materia di concessioni amministrative, la norma stessa non era applicabile nella specie, dato che il giudizio era stato proposto prima della data fissata dall'art 38 della legge medesima).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)