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Sez. 3, Sentenza n. 9336 del 22/02/1982 Ud. (dep. 16/10/1982) Rv. 155623 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - IN GENERE - CASI DI NON PUNIBILITÀ - FAVOREGGIAMENTO RECIPROCO - NON PUNIBILITÀ - RAGIONI.*
Stato
decisa il 1982-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155623-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - IN GENERE - CASI DI NON PUNIBILITÀ - FAVOREGGIAMENTO RECIPROCO - NON PUNIBILITÀ - RAGIONI.*

Non è punibile il favoreggiamento personale reciproco, che si ha quando l'attività di favoreggiamento sia posta in essere da due soggetti che siano, vicendevolmente, offesi dal reato commesso dall'altro ed autori del reato subito dall'altro (lesioni, ingiurie reciproche). Infatti, in tale ipotesi entrambi i soggetti nello aiutarsi reciprocamente ad eludere le investigazioni dell'autorità tendono alla propria impunità, che non potrebbero conseguire se con il palesare i fatti loro noti fossero inevitabilmente costretti ad autoaccusarsi. (Conf mass n 141322).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)