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Sez. L, Sentenza n. 2354 del 01/02/2011 (Rv. 616013 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Accertamento pregiudiziale su efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi - CCNL 2004/2008 per i dipendenti di istituti di vigilanza privata - Indennizzabilità delle invalidità permanenti - Franchigia - Operatività - Fondamento - Diversa decorrenza dei nuovi massimali - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2011-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616013-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

In tema di assicurazioni stipulate dal datore di lavoro in favore dei dipendenti, l'art. 128 del CCNL 2004/2008 per i dipendenti di istituti di vigilanza privata va interpretato nel senso che la franchigia prevista per l'indennizzabilità delle invalidità permanenti, in base al contratto di assicurazione stipulato dal datore di lavoro, è operativa dal 1° gennaio 2007, essendo ancorata a tale data l'efficacia delle nuove disposizioni dettate dal contratto, quali quelle che riguardano la nuova definizione di infortunio professionale e l'introduzione della franchigia, e restando irrilevante la previsione di diversa decorrenza per i nuovi massimali. (Principio affermato in sede di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi ex art. 420 bis cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 bis CORTE COST., Contr. Coll. 02/05/2006 art. 128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)