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Sez. L, Sentenza n. 6806 del 16/11/1983 (Rv. 431489 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - CRITERIO EX ART. 1367 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INTERPRETAZIONE DI UNA CLAUSOLA DI CONTRATTO COLLETTIVO CONCERNENTE LA RETROATTIVITÀ DEL CONTRATTO MEDESIMO E DI ALTRA CLAUSOLA IN ORDINE ALL'OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO DI STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CON MASSIMALI RAGGUAGLIATI ALLE RETRIBUZIONI DI FATTO.*
Stato
decisa il 1983-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431489-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - CRITERIO EX ART. 1367 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INTERPRETAZIONE DI UNA CLAUSOLA DI CONTRATTO COLLETTIVO CONCERNENTE LA RETROATTIVITÀ DEL CONTRATTO MEDESIMO E DI ALTRA CLAUSOLA IN ORDINE ALL'OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO DI STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CON MASSIMALI RAGGUAGLIATI ALLE RETRIBUZIONI DI FATTO.*

L'applicabilità del criterio interpretativo stabilito dall'art. 1367 cod. civ. presuppone che la clausola contrattuale da interpretare sia tale da dar luogo a dubbi e, pertanto, non può essere invocata in relazione a clausole di significato chiaro e tale da non rendere le clausole stesse prive di ogni effetto. (nella specie, concernente l'interpretazione degli artt. 11 e 27 del C.C.n.L. per i dirigenti industriali del 4 marzo 1975, si è ritenuto che la retroattività di tale contratto, sancita in via generale dall'art. 27, non potesse riguardare anche l'Obbligo - previsto dall'art. 11 - di stipulare contratti di Assicurazione con massimali ragguagliati alle retribuzioni di fatto, stante la impossibilità di aumentare la copertura assicurativa in relazione ad eventi pregressi, e si è quindi escluso che, in ordine a questi ultimi, l'art. 27 potesse essere interpretato, in correlazione con l'art. 11, nel senso che la società datrice di lavoro fosse tenuta a risarcire il dirigente infortunato della differenza tra il massimale liquidatogli in base alla polizza assicurativa in vigore al tempo dell'infortunio e quello - maggiore - cui egli avrebbe avuto diritto in base al ragguaglio del massimale alla retribuzione di fatto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Contr. Coll. 04/03/1975 num. 11, Contr. Coll. 04/03/1975 num. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)