Sez. L - , Sentenza n. 18840 del 28/07/2017 (Rv. 645251 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Perequazione automatica della pensione ai sensi dell'art. 10 l. n. 160 del 1975 - Condizione del superamento del trattamento minimo - Modifica ex art. 21 l. n. 730 del 1983 - Termine ultimo per il possesso del requisito - 31 dicembre 1983 - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In tema di trattamento previdenziale, va individuata al 31 dicembre 1983 la data ultima entro la quale l'assicurato doveva possedere una pensione di importo superiore al trattamento minimo, quale presupposto per poter beneficiare della liquidazione in quota fissa degli aumenti previsti dall'art. 10, l. n. 160/1975, prima della sua definitiva abrogazione; l'art. 21, l. n. 730/1983, infatti, nell'introdurre a far data dal 1° maggio 1984 una diversa e deteriore modalità di perequazione dei trattamenti pensionistici e nel prevedere che restassero, tuttavia, fermi gli aumenti delle pensioni derivanti al 1° gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente normativa, ha previsto che i pensionati in possesso del suddetto requisito potessero beneficiare comunque degli aumenti rivenienti dalle variazioni del costo della vita intervenuti nell'anno precedente, i quali, unitamente alla pensione in godimento, avrebbero costituito il montante su cui calcolare la rivalutazione dovuta dal 1° maggio 1984 in poi, secondo il nuovo meccanismo.
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 27/12/1983 num. 730 art. 21 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)