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Sez. L, Sentenza n. 20507 del 13/10/2015 (Rv. 637403 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Diritto alla perequazione automatica ex art.10 della l. n. 160 del 1975 - Prescrizione decennale - Abrogazione per effetto della l. n. 730 del 1983 - Domanda amministrativa proposta oltre il decennio dall'abrogazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637403-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Il diritto al conseguimento delle maggiorazioni legate alla perequazione automatica delle pensioni, di cui all'art. 10 della l. n. 160 del 1975, soggiace alla prescrizione ordinaria decennale e, attesa l'avvenuta abrogazione della norma ai sensi dell'art. 21 della l. n. 730 del 1983, sussiste fino al 30 aprile 1984, sicché non può essere riconosciuto ove la domanda amministrativa sia proposta decorsi dieci anni da tale data.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 27/12/1983 num. 730 art. 21 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)