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Sez. 5, Sentenza n. 45158 del 02/10/2001 Ud. (dep. 18/12/2001) Rv. 221012 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - VALORI DI BOLLO | Messa in circolazione - Nozione - Uso di valori contraffatti - Distinzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221012-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - VALORI DI BOLLO

In tema di falsità in valori bollati, si configura il reato di cui all'art. 459 cod. pen. solo con la messa in circolazione degli stessi e non con l'uso che corrisponde alla naturale destinazione dei valori che integra il diverso reato di cui all'art. 464 cod. pen.. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la condotta del soggetto che aveva detenuto e utilizzato sulla propria patente di guida una marca contraffatta doveva essere qualificata come delitto ai sensi dell'art. 464 cod. pen.)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 459, Cod. Pen. art. 464 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)