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Sez. 2, Sentenza n. 11379 del 14/10/1998 Ud. (dep. 29/10/1998) Rv. 211649 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE | Acquisto in mala fede di valori bollati allo scopo di utilizzarli secondo la loro destinazione - Rilevanza penale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211649-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE

In tema di falsità in valori bollati, qualora l'agente acquisti, riceva o detenga valori di bollo falsi (senza concerto né trattativa con l'autore della falsificazione) al fine di utilizzarli secondo la loro normale destinazione, non commette alcun reato fino a quando non ne faccia effettivamente uso. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità del delitto di ricettazione in un caso in cui l'agente aveva ricevuto numerosi francobolli, con la consapevolezza della loro falsità, al fine di utilizzarli per la spedizione di plichi postali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 455, Cod. Pen. art. 459, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)