diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 12/04/2006 (Rv. 589326 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE | Consenso del creditore - Esclusione - Perfezionamento dell'impegno dell'espromittente nei confronti del creditore - Momento della conoscenza da parte del creditore.
Stato
decisa il 2006-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589326-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE

Nel contratto di espromissione, l'impegno dell'espromittente si perfeziona nei confronti del creditore al momento in cui il creditore stesso venga a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1272, Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)