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Sez. L, Sentenza n. 19118 del 13/12/2003 (Rv. 568889 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE | Causa del contratto - Assunzione del debito altrui - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568889-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE

Il contratto di espromissione, la cui conclusione avviene mediante la sola manifestazione di volontà del terzo e del creditore, trova la sua causa nell'assunzione di un debito altrui, mentre suo necessario presupposto è l'esistenza di una precedente obbligazione; ne consegue che, se la precedente obbligazione non esiste o viene estinta, l'espromissione cade per mancanza di causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1272, Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)