Sez. 1, Sentenza n. 2687 del 04/10/1971 (Rv. 353848 - 01)
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - STATO PASSIVO RESO ESECUTIVO DAL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - MODIFICABILITA AD INIZIATIVA DEL CURATORE - ESCLUSIONE - ECCEZIONI.*
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - STATO PASSIVO RESO ESECUTIVO DAL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - MODIFICABILITA AD INIZIATIVA DEL CURATORE - ESCLUSIONE - ECCEZIONI.*
Nel sistema della legge fallimentare lo stato passivo formato dal giudice delegato e reso esecutivo con il decreto che lo approva dopo l'adunanza dei creditori, non puo essere modificato ad iniziativa del curatore, al di fuori dell'ipotesi eccezionale in cui risulti proponibile la domanda di revocazione dei crediti ammessi secondo il disposto dell'art 102 legge fallimentare.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)