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Sez. 1, Sentenza n. 659 del 26/01/1988 (Rv. 457108 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - GIUDIZIO RELATIVO - POSIZIONE PROCESSUALE DEL CURATORE - POTERI DI INIZIATIVA AUTONOMI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457108-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - GIUDIZIO RELATIVO - POSIZIONE PROCESSUALE DEL CURATORE - POTERI DI INIZIATIVA AUTONOMI - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio d'impugnazione del credito ammesso al passivo fallimentare, previsto dall'art. 100 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 esclusivamente su ricorso di altro creditore, il curatore non assume la qualità di parte in senso stretto, e la sua presenza è contemplata al solo fine di rendere estensibile nei suoi confronti l'efficacia della sentenza. Ne consegue che il curatore, in detto giudizio, pur avendo facoltà di svolgere deduzioni nell'ambito della domanda ritualmente introdotta dal creditore, non ha un autonomo potere d'iniziativa, né, in particolare, può far propria l'impugnazione inammissibilmente proposta dal creditore stesso. (Conf 3172/81, mass n 413743; (Conf 2687/71, mass n 353848; (contra 1547/74, mass n 369687).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)