Sez. L, Sentenza n. 2965 del 20/03/1991 (Rv. 471348 - 01)
Pubblica Amministrazione - Obbligazioni - Arricchimento senza causa | Di un Comune per i vantaggi derivanti da un contratto invalidamente stipulato dal proprio amministratore - Eccezione di improponibilità sollevata dal Comune medesimo per omessa preventiva escussione dell'amministratore ex art. 2042 cod. civ. - Inammissibilità.
Pubblica Amministrazione - Obbligazioni - Arricchimento senza causa
Il Comune che sia stato convenuto dal privato con azione di arricchimento senza causa, in relazione ai vantaggi ad esso derivanti da un contratto invalidamente stipulato dal proprio amministratore (nella specie, dal sindaco, senza l'autorizzazione del consiglio o della giunta), non può eccepire l'improponibilità dell'azione medesima, ai sensi dell'art. 2042 cod. civ., per non essere stato preventivamente escusso l'amministratore contraente. Infatti, la responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, sancita dall'art. 28 della Costituzione per gli atti compiuti in violazione dei diritti, ed applicabile anche nei confronti degli amministratori comunali, si aggiunge, in via alternativa e paritetica, a quella dello Stato e degli enti medesimi. Ne consegue che a questi ultimi non può essere consentito di invocare il citato art. 2042 cod. civ., in quanto ciò verrebbe a porre la loro responsabilità su un piano subordinato e sussidiario, in contrasto con il citato principio costituzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 252 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 253, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 254 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)