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Sez. 2, Sentenza n. 1974 del 24/02/1988 (Rv. 457863 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - ESPOSIZIONE NEL CORSO DELLA ILLUSTRAZIONE DEI MOTIVI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457863-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - ESPOSIZIONE NEL CORSO DELLA ILLUSTRAZIONE DEI MOTIVI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Al fine dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti e delle vicende processuali deve concorrere con la completa individuazione dei motivi del ricorso, in modo che il giudice di legittimità sia posto in grado di avere una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione senza dover ricorrere al contenuto di altri Atti del processo, anche se non occorre un'apposita premessa a sè stante, essendo sufficiente che dall'illustrazione dei motivi del ricorso sia desumibile il quadro delle circostanze di fatto da cui trae origine la controversia. (Conf 1613/86, mass n 444980; (Conf 4082/85, mass n 441607).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)