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Sez. 2, Sentenza n. 8711 del 08/09/1997 (Rv. 507674 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Estremi.
Stato
decisa il 1997-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507674-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

Il requisito di cui all'art. 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., per il quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, essendo strumentale alla esigenza di individuazione del contenuto della impugnazione, deve intendersi riferito solo a quei fatti indispensabili per comprendere chiaramente l'oggetto della impugnazione ed i motivi del ricorso e, non richiedendo che alla predetta esposizione sia dedicata una distinta parte del ricorso, deve ritenersi soddisfatto anche quando i fatti possano desumersi dallo svolgimento dei motivi del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)