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Sez. 1, Sentenza n. 8220 del 22/07/1993 (Rv. 483274 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicità - Oggetto | Cartelli stradali indicatori di industrie laboratori artigianali e negozi di vendita - Imposta sulla pubblicità - Assoggettabilità - Iscrizione - Connotati della insegna - Sussistenza o meno - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483274-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicità - Oggetto

È soggetto ad imposta sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione assolva pure una funzione reclamistica o propagandistica. Ne consegue che anche i cartelli stradali indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita, rivolgendosi ad una massa indeterminata di possibili acquirenti od utenti, pongono in essere una pubblicità tassabile ai sensi del citato art. 6, a prescindere dal fatto che l'iscrizione presenti o meno i connotati dell'insegna.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 639 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)