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Sez. 1, Sentenza n. 9580 del 15/11/1994 (Rv. 488585 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - OGGETTO | Segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) - Uso - "Forma pubblicitaria" imponibile - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488585-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - OGGETTO

Poiché l'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639 (Imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) intende assoggettare ad imposizione ogni "messaggio pubblicitario" che sia espressivo di un reddito o di una spesa, e quindi di capacità contributiva, l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) in tanto integra una "forma pubblicitaria" imponibile, in quanto il mezzo non abbia soltanto una mera finalità distintiva, ma - per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sua caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato - risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, DPR 26/10/1972 num. 639 art. 6, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)