Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 5 dicembre 1979, causa 143/77
Epigrafe
Nella causa 143/77,
KONINKLIJKE SCHOLTEN-HONIG NV con sede in Amsterdam, che agisce anche in nome delle filiali del suo gruppo ed in particolare della Royal Scholten-Honig (Holdings) Limited, rappresentata ed assistita dagli avvocati P. C. Van den Hoek e D. J. Gijlstra, del foro di Amsterdam, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato J. V. Wolter, 2, rue Goethe,
ricorrente,
contro
CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal direttore del suo servizio giuridico, sig. Daniel Vignes, in qualità di agente, assistito dal sig. A. Brautigam, membro del servizio guiridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. J. N. van den Houten, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 2, place de Metz, e
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Jacques Bourgeois, in qualità di agente, assistito dal sig. Jacques Delmoly, membro del servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuti,
causa avente ad oggetto un ricorso per risarcimento promosso a norma degli artt. 178 e 215, 2o comma, del Trattato,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, Mackenzie Stuart, G. Bosco e T. Koopmans, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 1. Il prodotto di cui trattasi
paragrafo 1
Il glucosio ad alto tenore di fruttosio (isoglucosio) è un nuovo edulcorante naturale ottenuto dall'amido estratto da varie materie prime e prevalentemente dal granoturco. Tale prodotto, immesso per la prima volta sul mercato comunitario nel 1976, ha proprietà edulcoranti analoghe a quelle dello zucchero. Tuttavia, allo stato attuale delle conoscenze tecniche, l'isoglucosio non può essere cristallizzato. Di conseguenza, esso viene per ora impiegato al posto dello zucchero liquido — col quale si trova in concorrenza in tale settore — nella fabbricazione di prodotti alimentari quali bibite rinfrescanti, marmellate, biscotti, gelati e simili.
paragrafo 2
Le ricorrenti nelle presenti cause sono imprese produttrici di amido che hanno investito somme ingenti nella produzione di isoglucosio.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 2. La normativa comunitaria
paragrafo 1
Poiché in vari Stati membri la produzione dell'isoglucosio ha assunto uno sviluppo industriale notevole, il Consiglio ha deciso di adottare provvedimenti comuni per disciplinare questo prodotto. Detti provvedimenti si sono concretati nel regolamento del Consiglio del 17 marzo 1977, n. 1111 (GU 1977, n. L 134, pag. 4)
paragrafo 2
I considerandi di detto regolamento contengono in particolare i seguenti brani:
paragrafo 3
«… che l'isoglucosio è un prodotto direttamente sostitutivo dello zucchero liquido ottenuto dalla trasformazione della barbabietola o della canna da zucchero;» (secondo considerando);
paragrafo 4
«… considerando che l'isoglucosio è un prodotto di sostituzione in concorrenza diretta con lo zucchero liquido il quale, come ogni zucchero di barbabietola o di canna, è soggetto a severe restrizioni di produzione; che l'isoglucosio trae da questo fatto un vantaggio economico e, date le eccedenze di zucchero esistenti nella Comunità, rende perciò necessario esportare nei paesi terzi quantitativi di zucchero corrispondenti; che occorre pertanto prevedere un adeguato regime di contributi gravanti sulla produzione dell'isoglucosio, per la copertura parziale degli oneri all'esportazione;» (settimo considerando).
paragrafo 5
Il sistema di contributi per la produzione di isoglucosio è stato istituito dagli artt. 8 e 9 del regolamento e si applica ai periodi corrispondenti alle stagioni saccarifere 1977/78 e 1978/79.
paragrafo 6
A norma dell'art. 9, l'importo del contributo gravante sulla produzione è pari, per 100 kg di materia secca, all'importo del contributo gravante sulla produzione di zucchero di cui all'art. 27 del regolamento di base dello zucchero, vale a dire il regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330 (GU 1974, n. L 359, pag. 1) per lo stesso periodo a cui si applica quest'ultimo importo.
paragrafo 7
Per il periodo dal 1o luglio 1977 al 30 giugno 1978, l'importo del contributo per la produzione non poteva tuttavia essere superiore a 5 unità di conto per 100 kg di materia secca. Quest'ultimo importo veniva appicato allorché l'entità del contributo per la produzione di cui all'art. 27 del regolamento n. 3330/74 era superiore a 5 u.c. per 100 kg di zucchero bianco per lo stesso periodo.
paragrafo 8
L'art. 9, n. 3, dispone che le modalità di applicazione delle norme sui contributi per la produzione sono emanate secondo il procedimento del comitato di gestione.
paragrafo 9
Dette modalità d'applicazione hanno costituito oggetto del regolamento della Commissione 30 giugno 1977, n. 1468, che stabilisce le modalità d'applicazione del contributo gravante sulla produzione di isoglucosio ottenuta nel periodo dal 1o luglio 1977 al 30 giugno 1978 (GU 1977, n. L 162, pag. 7).
paragrafo 10
Il regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1110 (GU 1977, n. L 134) stabilisce in particolare l'esclusione dell'isoglucosio dalla sfera d'applicazione del regolamento n. 3330/74.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 3. I ricorsi › a) Nelle cause 116/77 e 143/77
paragrafo 1
Le società G. R. Amylum N V e Koninklijke Scholten-Honig N V hanno promosso, rispettivamente il 29 settembre e il 21 novembre 1977, un ricorso avverso il Consiglio e la Commissione per il risarcimento del danno presuntamente ad esse arrecato dall'entrata in vigore del regolamento del consiglio n. 1111/77 e del regolamento della Commissione n. 1468/77.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 3. I ricorsi › b) Nella causa 124/77
paragrafo 1
Il 18 ottobre 1977 la società Tunnel Refineries Limited ha promosso un ricorso avverso il Consiglio e la Commissione chiedendo il risarcimento del danno ad essa presuntamente arrecato dal regolamento del consiglio n. 1111/77.
paragrafo 2
Con ordinanze 2 dicembre 1977, la Corte ha deciso di riunire le cause summenzionate ai fini della procedura.
paragrafo 3
Con atto pervenuto alla Corte il 16 febbraio 1978, il Syndicat national des fabricants de sucre de France, l'Union syndicale des producteurs de sucre et de rhum de l'Ile de Réunion e le Syndicat général das producteurs de sucre et de rhum des Antilles françaises hanno chiesto di poter intervenire nelle presenti controversie a sostegno dei convenuti.
paragrafo 4
Con ordinanza 12 aprile 1978 la Corte ha respinto le domande d'intervento.
paragrafo 5
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alle fase orale dopo aver invitato i convenuti a rispondere ad alcune domande (vedi punto IV qui appresso). In questa fase il dibattito orale si limita al problema della responsabilità eventuale della Comunità, rimanendo riservate le questioni relative al nesso causale tra atto e pregiudizio e alla natura ed alla portata del pregiudizio stesso.
SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente conclude che piaccia alla Corte:
paragrafo 2
dichiarare che la Comunità deve rispondere del danno arrecato mediante l'adozione del regolamento del Consiglio n. 1111/77 e del regolamento della Commissione n. 1468/77;
dichiarare che alla ricorrente spetta il risarcimento del danno subito, che — secondo una prima stima — ammonta a 154278000 fiorini olandesi;
porre le spese a carico dei convenuti;
SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti › in subordine
paragrafo 1
prima di pronunziarsi:
paragrafo 2
designasre un perito che, di conserva con il Consiglio, la Commissione e la stessa ricorrente, sia incaricato di stabilire l'entità del danno patito dalla ricorrente;
riservare la pronunzia sulle eventuali spese di perizia.
paragrafo 3
Nel controricorso il Consiglio chiede che il ricorso sia dichiarato privo di fondamento e che l'attrice sia condannata alle spese.
paragrafo 4
Nella controreplica il Consiglio chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile e infondato e che la ricorrente sia condannata alle spese.
paragrafo 5
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 6
dichiarare il ricorso irricevibile;
SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti › in subordine
paragrafo 1
dichiarare il ricorso infondato e respingerlo;
porre le spese a carico della ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
A — Nell'atto introduttivo la ricorrente ricorda che il suo ricorso ha come oggetto una domanda di risarcimento per il pregiudizio arrecatole sia dal regolamento del Consiglio n. 1111/77 sia dal regolamento della Commissione n. 1468/77.
Quanto alle possibilità d'impiego dell'isoglucosio, la ricorrente osserva in particolare che Pisoglucosio viene fornito allo stato di sciroppo giacché la tecnica non è ancora progredita fino al punto di riuscire a cristallizzare il prodotto. Esso viene immesso sul mercato ad un prezzo che è inferiore del 6,7 % rispetto al prezzo dello zucchero. Questa differenza di prezzo corrisponde approssimativamente alla differenza tra le caratteristiche edulcoranti rispettive dello zucchero e dell'isoglucosio.
Il servizio ricerche della ricorrente ha lavorato per vari anni all'elaborazione di un metodo commercialmente utilizzabile per la trasformazione, mediante enzimi o senza, del destrosio in fruttosio.
Al termine del 1972, la ricorrente ha acquistato un brevetto in materia della società americana Reynolds, il che ha in effetti consentito di giungere più rapidamente allo scopo perseguito dai ricercatori della ricorrente. In un secondo tempo si è rivelata appieno l'utilità degli esperimenti e del know-how acquisito per lo sviluppo del procedimento KSH, poiché nonostante il brevetto Reynolds rappresenti la base del procedimento, è stato tuttavia necessario apportarvi varie migliorie, sicché si può ora parlare di un procedimento di fabbricazione KSH.
Nel 1973 la ricorrente ha costruito un laboratorio sperimentale a Foxhol, che ha cominciato a produrre nel settembre dello stesso anno. Poi la ricorrente ha ampliato questo laboratorio sperimentale e l'ha trasferito a Koog aan de Zaan, ove la produzione ha preso inizio nel settembre 1975.
Nel 1973 la ricorrente ha deciso di costruire un grande stabilimento di amido a Tilbury nel Regno Unito, nella contea dell'Essex, e di fabbricare, usando detto amido, 85000 tonnellate di isoglucosio ogni anno. La prima pietra di detto stabilimento è stata posata il 1o ottobre 1974.
Nel maggio 1977 la ricorrente aveva investito in questo nuovo stabilimento una somma totale di 53 milioni di fiorini, ivi comprese le spese di sviluppo.
La ricorrente si ritiene pregiudicata dall'istituzione del contributo alla produzione di isoglucosio. Essa ritiene che essa stessa ed i fabbricanti della Comunità che si trovano in una situazione identica vengono ingiustamente penalizzati a vantaggio dei fabbricanti comunitari di zucchero. L'applicazione del contributo alla produzione ha gravissime conseguenze per la situazione della ricorrente, non solo come fabbricante di isoglucosio, ma anche come fabbricante di amido in generale. Nell'elaborare i piani di investimento la ricorrente ha calcolato che gli introiti della produzione di isoglucosio avrebbero contribuito in notevole misura a migliorare gli utili del suo gruppo. Gli utili della produzione di isoglucosio dovevano consentire di modernizzare e di ampliare la produzione di amido della ricorrente. L'istituzione del contributo alla produzione farà sì che, a giudizio della ricorrente, essa dovrà rinunciare alla continuazione della costruzione dello stabilimento per l'isoglucosio previsto a Tilbury e forse dovrà anche venderlo, essa sarà inoltre obbligata a chiudere il suo laboratorio sperimentale di Koog aan de Zaan e le sarà impossibile costruire nella stessa località il grande stabilimento per l'amido che essa prevedeva di impiantare in un periodo successivo.
La ricorrente ha ripetutamente richiesto alle autorità comunitarie e nazionali di adottare provvedimenti per rendere meno catastrofico per l'industria dell'isoglucosio il sistema del contributo alla produzione (allegati 5-12 all'atto introduttivo). In particolare essa ha attirato l'attenzione sulle possibilità offerte dall'art. 18 del regolamento n. 1111 /77, che riguarda i provvedimenti transitori. Fino a questo momento le autorità comunitarie non hanno presentato alcuna proposta di provvedimenti transitori ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 1111/77.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › — Violazione di una norma superiore di diritto sancita per la tutela dei singoli
paragrafo 1
La ricorrente ritiene che, emanando il regolamento n. 1111/77 ed il regolamento n. 1468/77, il Consiglio e la Commissione hanno violato questi principi di diritto comunitario:
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › — Violazione di una norma superiore di diritto sancita per la tutela dei singoli › 1. Divieto di discriminazione tra produttori della Comunità (art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato)
paragrafo 1
Secondo la ricorrente,, facendo un raffronto tra i contributi gravanti sulla produzione di isoglucosio e quelli istituiti per la produzione del settore saccarifero, non resta che concludere che non si può affermare, come fa il settimo considerando del regolamento n. 1111/77, che vi è un vantaggio economico per l'industria dell'isoglucosio, allorché invece a quest'ultima è stato imposto un onere molto più grave rispetto a quello che grava sull'industria saccarifera, con la conseguenza che la produzione di isoglucosio all'interno della Comunità diventa un'attività che non ha più nulla di lucrativo.
paragrafo 2
A sostegno dell'argomento fondato su una discriminazione che colpisce la produzione di isoglucosio e che è provocata dai provvedimenti litigiosi, la ricorrente svolge un argomento che corrisponde in sostanza a quello svolto dalla ricorrente Amylum nella causa 116/77 ed esposto in precedenza.
paragrafo 3
Dopo aver dichiarato di essere disposta ad accollarsi un onere, analogo a quello gravante sui produttori di zucchero, onde risolvere i problemi che le eccedenze di zucchero sollevano nell'area comunitaria, essa conclude che il sistema istituito dai regolamenti in questione è chiaramente discriminatorio per l'industria dell'isoglucosio. La politica praticata nei suoi confronti è contraria all'art. 3 f) del Trattato, cha stabilisce che nella Comunità venga instaurato un regime che garantisca che la concorrenza non è falsata nel mercato comune ed in particolare è in contrasto con l'obbligo minuziosamente descritto nell'art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › — Violazione di una norma superiore di diritto sancita per la tutela dei singoli › 2. L'obbligo di tenere conto, nell'elaborazione delle norme organizzative del mercato agricolo comune, delle finalità enunciate all'art. 39, n. 1, del Trattato
paragrafo 1
La ricorrente ritiene, per le stesse ragioni esposte dalla società Amylum nella causa 116/77, che nessuna delle finalità della politica agricola comune specificate dall'art. 39, n. 1, del Trattato, rientri tra i motivi dell'adozione del regolamento n. 1111/77.
paragrafo 2
Inoltre il Consiglio non ha fatto impiego della possibilità che gli conferisce l'art. 18 del regolamento, di adattare il regime adottato per l'industria dell'isoglucosio in modo graduale, tenendo conto così delle disposizioni dell'art. 39, n. 2, del Trattato. Nonostante numerose istanze presentate dalla ricorrente e da altri produttori di isoglucosio della Comunità, non è stato adottato alcun provedimento transitorio.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › — Violazione di una norma superiore di diritto sancita per la tutela dei singoli › 3. Violazione del principio della proporzionalità
paragrafo 1
Come la ricorrente Amylum nella causa 116/77 e sulla base degli stessi dati già indicati da detta società nel suo atto introduttivo, la ricorrente ritiene che la concorrenza dell'isoglucosio nei confronti dell'industria saccarifera della Comunità è stata sopravvalutata dalle autorità comunitarie.
paragrafo 2
Molto significativa inoltre, a questo proposito, è la risposta della Commissione alla questione scritta n. 803/76 dell'on. Martens, del 17 gennaio 1977. Alla domanda se la Commissione disponesse già di più ampie indicazioni circa il rapporto tra il prezzo di costo netto (per unità) dello zucchero di barbabietola e il prezzo dello zucchero a base di granoturco, calcolato in funzione dei prezzi indicativi della barbabietola da zucchero e del granoturco in vigore nella CEE, la Commissione dichiarava che, alla data in cui forniva la risposta, cioè il 1o marzo 1977, essa non disponeva dei dati necessari per quanto riguarda l'industria dell'isoglucosio. Ci si chiede allora come la Commissione abbia potuto effettuare i suoi calcoli e come sia giunta alla conclusione che l'isoglucosio potrebbe essere offerto ad un prezzo inferiore al prezzo praticabile per lo zucchero nella Comunità.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › — Violazione di una norma superiore di diritto sancita per la tutela dei singoli › 4. Principio della certezza dell diritto
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che, applicando all'industria dell'isoglucosio un onere discriminatorio rispetto all'industria dello zucchero, il Consiglio e la Commissione hanno volato il principio della certezza del diritto nella Comunità europea. L'industria dell'amido poteva prevedere che sarebbe stato imposto un onere, però non poteva prevedere che sarebbe stato adottato un provvedimento discriminatorio che avrebbe provocato la perdita di un capitale.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › — Violazione di una norma superiore di diritto sancita per la tutela dei singoli › 5. Il diritto al libero esercizio del commercio e di altre attività professionali
paragrafo 1
Secondo la ricorrente, se gli oneri imposti all'industria dell'isoglucosio e all'industria saccarifera fossero gli stessi, essa non avrebbe alcuna difficoltà a continuare remunerativamente la produzione di isoglucosio nella Comunità. Il diritto fondamentale della ricorrente al libero esercizio di un'attività industriale viene leso dall'imposizione di un contributo che è cinque volte superiore al contributo imposto ai fabbricanti di zucchero.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › — Stima del danno
paragrafo 1
Il contributo riscosso in vitrù del regolamento n. 1111/77 ha l'effetto, secondo la ricorrente, di rendere impossibile la produzione di isoglucosio, in quanto il contributo è così oneroso che non è possibile portare a termine la costruzione degli stabilimenti attualmente in corso, giacché nessuna disposizione derogatoria è contemplata per una tale ipotesi. Il fatto che l'importo del contributo è stato fissato per un periodo di soli due anni e che vi è il rischio di aumento del contributo dopo questa scadenza, implica che la ricorrente si trova in una situazione di grande incertezza, giacché dal punto di vista economico e della gestione non vi è più motivo di continuare ad investire nell'isoglucosio.
paragrafo 2
La ricorrente sostiene che qualsiasi investimento nell'isoglucosio va ammortizzato, tutte le spese sostenute per produrre l'isoglucosio devono venire classificate sotto le voci profitti e perdite e che i futuri introiti KSH sui quali si faceva assegnamento, diminuiranno sensibilmente in quanto non si produrrà più isoglucosio. Il lucro cessante relativamente agli introiti previsti dovrebbe quindi venir incluso nella richiesta di risarcimento, poiché in queste condizioni sarà necessario modificare fondamentalmente l'orientamento di tutto il gruppo della ricorrente.
paragrafo 3
Sotto il profilo economico e della gestione, il danno che ricorrente sostiene di aver subito a seguito dell'istituzione del contributo alla produzione di isoglucosio è stato provocato dai seguenti fattori e per il calcolo del danno la ricorrente ha seguito questo criterio: profitti e perdite vengono iscritti nell'anno durante il quale si sono verificati o si verificheranno, poi sono consolidati al tasso dell'8 % annuo dopo l'esercizio contabile 1976/77, cioè in effetti dopo il 31 agosto 1977. La ricorrente ritiene necessario questo consolidamento, da un lato in quanto le prime spese sono state effettuate fin dal 1971/72 e d'altro canto, in quanto l'arco di tempo su cui è stato ripartito il rendimento degli investimenti della ricorrente a Tilbury, si estende ad un periodo che va fino al 1986/87. Considerando a questo modo il pregiudizio, si dovrebbe distinguere tra le seguenti nozioni:
paragrafo 4
valore nominale: importi introitati per effetto del reddito amministrativo o della resa dell'investimento;
valore costante: gli stessi importi, però consolidati all'8 % a decorrere dal 31 agosto 1977.
paragrafo 5
La ricorrente sostiene di aver effettuato investimenti nello sviluppo e nella ricerca nel settore dell'isoglucosio, che essa inoltre ha costruito dei laboratori sperimentali e che ha effettuato a Tilbury investimenti che si preveda contribuissero agli utili futuri del gruppo. Il danno della ricorrente può essere così suddiviso (tutti gli importi che compaiono in questo calcolo sono indicati in fiorini olandesi) :
paragrafo 6
Spese di sviluppo:
27549 (valore nominale)
27103 (valore consolidato)
Laboratori sperimentali di Foxhol e di Koog:
32588 (valore nominale)
34273 (valore consolidato)
Investimenti a Tilbury:
34770 (valore nominale)
34770 (valore consolidato)
Utili previsti a Tilbury:
95561 (valore nominale)
58132 (valore consolidato)
paragrafo 7
Il danno della ricorrente può venire indicato in 190558 (valore nominale) o 154278 (valore consolidato).
paragrafo 8
Pur se il calcolo del danno così subito dalla ricorrente non è ancora definitivo, si deve ammettere che il danno si profila in modo sufficientemente chiaro e la minaccia è sufficientemente concreta da giustificare un risarcimento da parte dell'autorità comunitaria (cfr. in particolare le cause riunite 56-60/74, Kampffmeyer e a. c/ Commissione e Consiglio.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › — Nesso causale tra i regolamenti litigiosi ed il danno subito
paragrafo 1
È evidente che la ricorrente non avrebbe subito il danno di cui sopra se l'autorità comunitaria non avesse istituito il regime litigioso del contributo per la produzione dell'isoglucosio, che è non solo discriminatorio, ma anche sproporzionato rispetto allo scopo perseguito.
paragrafo 2
Se il contributo per la produzione nella sua forma attuale non fosse stato imposto, la ricorrente avrebbe potuto continuare a produrre l'isoglucosio e non sarebbe stata obbligata a registrare ora come profitti e perdite tutti gli investimenti che essa ha effettuato per produrre isoglucosio.
paragrafo 3
Vi è dunque un nesso immediato tra il danno subito ed il regolamento litigioso.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
B — Il Consiglio, nel suo controricorso approfondisce anzitutto le considerazioni già esposte nella memoria relativa alle cause 116 e 124/77, specie per quel che ruguarda il danno ed il nesso causale. Esso dichiara che le sue osservazioni valgono, mutatis mutandis, anche nel contesto delle presenti cause.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › — Pregiudizio e nesso causale
paragrafo 1
La decisione di produrre isoglucosio, secondo il Consiglio, è stata prevalentemente determinata da tre fattori, il primo dei quali pare il più importante mentre gli altri due sono in un certo senso corollari del primo.
paragrafo 2
In effetti pare che la prima considerazione che ha indotto la ricorrente a produrre isoglucosio, fosse l'aumento dei prezzi dello zucchero sul mercato mondiale negli anni 1970, in misura tale da rendere competitivo questo nuovo prodotto. I produttori dell'isoglucosio hanno ritenuto a torto che la scarsità sul mercato dello zucchero, e quindi l'aumento dei prezzi, sarebbero stati strutturali quanto meno a medio termine e che detta situazione giustificasse quindi notevoli investimenti. 3 quindi chiaro che la decisione d'investire nella produzione di isoglucosio, iniziativa di cui ora la Comunità dovrebbe fare le spese, è stata in primo luogo determinata da una errata previsione circa l'andamento del mercato dello zucchero. In secondo luogo la decisione di produrre isoglucosio pare sia stata dettata dalla convinzione — priva di fondamento — dei produttori di amido che non sarebbe mutata la politica comunitaria in materia di restituzioni alla produzione dell'amido. Ora, se queste restituzioni erano indispensabili per poter produrre l'isoglucosio con margini attivi e se i produttori in questione hanno fatto affidamento sull'irrevocabilità delle restituzioni sufficientemente consistenti da consentire la produzione redditizia dell'isoglucosio, sicché essi hanno scelto in base a questa presunzione la loro politica d'investimenti, detti produttori si sono ancora una volta fondati su un'errata valutazione della situazione relativa all'isoglucosio.
paragrafo 3
Una terza considerazione è inoltre l'inesistenza di una tassa comunitaria sulla produzione dell'isoglucosio (ciò al contrario di quanto avviene per lo zucchero di quota B) e di una tassazione nettamente meno pesante, in vàri Stati membri, dell'isoglucosio rispetto allo zucchero.
paragrafo 4
Pare molto evidente che, se un determinato prodotto risulta concorrenziale solo a causa di una differenza tra gli oneri fiscali gravanti su detto prodotto e un prodotto di sostituzione, detta differenza è una base troppo fragile per decidere investimenti notevoli, in quanto essa può venir meno da un momento all'altro.
paragrafo 5
Se ne deve concludere, secondo il Consiglio, che le ricorrenti dovrebbero anzitutto dimostrare, affinché si possa ravvisare un nesso causale tra i contributi litigiosi ed il danno assertivamente subito, che la produzione dell'isoglucosio può effettuarsi in modo redditizio, anche qualora le materie prime necessarie per la produzione non fossero sovvenzionate e nonostante questo prodotto sia gravato da tasse sia comunitarie che nazionali analoghe a quelle gravanti sullo zucchero.
paragrafo 6
D'altro canto pare evidente, secondo il Consiglio, che anche dimostrando che l'isoglucosio può essere venduto a condizioni analoghe a quelle in cui viene venduto lo zucchero e che il livello del contributo litigioso è «eccessivo», rimane il fatto che, tenuto conto delle stime errate operate dai produttori dell'isoglucosio, questa situazione non è che uno dei fattori da cui è scaturito il pregiudizio.
paragrafo 7
Ciò implica quindi che le ricorrenti, comunque si considerino le cose, hanno la loro parte di responsabilità per il danno che esse sostengono di aver sofferto. Detta responsabilità scioglie totalmente il nesso causale tra il contributo ed un eventuale pregiudizio (cfr. causa 169/73, Compagnie Continentale France c/ Consiglio, Race. 1975, pag. 135, n. 23).
paragrafo 8
Pur se la Corte non condividesse questo modo di vedere, ciò non toglierebbe, secondo il Consiglio, che — se si dovesse constatare che vi è stato danno, che sussiste un nesso causale e che vi è stata una violazione di una norma superiore di diritto — detta responsabilità della ricorrente dovrebbe incidere notevolmente sulla parte relativa del danno che resterà a suo carico conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › — Danno di cui la ricorrente chiede il risarcimento in questa sede
paragrafo 1
Il Consiglio ritiene in particolare che, comunque stiano le cose, non sia il caso di tenere conto degli utili che, secondo la ricorrente, questa avrebbe introitato se non fosse stato istituito il contributo. Infatti le presunte perdite sono d'indole molto speculativa.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › — Violazione di una norma superiore di diritto › 1. Discriminazione
paragrafo 1
Il Consiglio ribadisce gli argomenti svolti nella memoria presentata nelle cause 116 e 124/77, cioè in particolare quello secondo cui i produttori dell'isoglucosio e quelli dello zucchero non si trovano in situazioni comparabili, il che escluderebbe anche virtualmente una discriminazione tra queste due categorie.
paragrafo 2
Esso ricorda tuttavia circostanze obiettive che o escludono l'esistenza di una situazione comparabile tra le due categorie di produttori in questione — tesi sostenuta dal Consiglio — oppure, se si ammettesse l'esistenza di una situazione comparabile a motivo di una sostituibilità dei prodotti in questione per la preparazione degli alimenti — giustificherebbero una diversità di trattamento tra queste due categorie di produttori.
paragrafo 3
Da un lato, l'isoglucosio ha fatto la sua apparizione in un mercato sul quale la produzione supera già, e nettamente, il consumo e nel quale le quote spettanti in base all'organizzazione comune sono già state suddivise per alcuni anni tra i produttori di zucchero di barbabietola e di canna.
paragrafo 4
D'altro canto, la differenza tra materie prime impiegate rispettivamente per la produzione dello zucchero di barbabietola o di canna e per la produzione di zucchero di granoturco, materia prima per lo più importata dagli Stati Uniti, è, secondo il Consiglio, un elemento obiettivo in più, se si parte dal presupposto che le situazioni delle due categorie di produttori siano comparabili, per trattarli in modo diverso e ciò non solo temporaneamente ma anche a lunga scadenza.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › — Violazione di una norma superiore di diritto › 2. Messa in non cale delle finalità dell'art. 39 del Trattato e del principio della proporzionalità
paragrafo 1
Il Consiglio ricorda in particolare che la finalità perseguita dal regolamento n. 1111/77 era in primo luogo la stabilizzazione del mercato dello zucchero nella Comunità, privando l'isoglucosio del vantaggio economico che traeva dall'assenza di contributi, e ciò contrariamente a quanto avveniva per lo zucchero, ed equilibrando così le condizioni di concorrenza tra i due prodotti. Esso fa osservare inoltre che, anche se si ritiene che gli oneri imposti a titolo temporaneo a questo prodotto fossero troppo elevati, si deve comunque ricordare che nemmeno altre condizioni della concorrenza esistente tra i due prodotti sono del tutto equilibrate.
paragrafo 2
A questo proposito, è lecito ricordare le differenze notevoli esistenti tra le imposte nazionali gravanti su uno o sull'altro prodotto. Quindi, pur se si ritenesse che l'isoglucosio era svantaggiato eccessivamente, anche se solo temporaneamente, resterebbe il fatto che tale svantaggio era compensato largamente da altri elementi della concorrenza.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › — Violazione di una norma superiore di diritto › 3. Violazione della certezza del diritto
paragrafo 1
Ricordando le circostanze obiettive che giustificano un trattamento diverso dei produttori di isoglucosio, il Consiglio sostiene che il legittimo affidamento che la ricorrente invoca e in base al quale la tassazione dell'isoglucosio dovrebbe essere sul piano comunitario pari a quella gravante sullo zucchero, è incompatibile con le circostanze di cui sopra, peraltro ben note negli ambienti professionali interessati.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › — Violazione di una norma superiore di diritto › 4. Violazione del principio del libero esercizio delle attività commerciali e professionali
paragrafo 1
Il Consiglio osserva anzitutto che la produzione di isoglucosio — lungi dall'essere resa impossible per sempre — nella peggiore delle ipotesi è solo impedita temporaneamente e ciò al fine di riequilibrare un mercato che rischiava di essere gravemente perturbato dalla comparsa di un nuovo prodotto, allorché le relative quote del mercato erano già assegnate per un certo periodo.
paragrafo 2
Anche sotto questo aspetto si fa confusione tra impedimento temporaneo e divieto assoluto.
paragrafo 3
Nei limiti in cui ciò può essere utile, il Consiglio invoca a questo proposito la sentenza della Corte di giustizia nella causa 4/73, Nold, nella quale si afferma che i diritti fondamentali, del tipo di quelli invocati nella fattispecie, possono essere limitati per motivi di interesse pubblico.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
C — Per quanto riquarda l'ambito economico e regolamentare della controversia, la Commissione ribadisce nel suo controricorso quanto ha già esposto nel controricorso della causa 116/77 (Amylum).
Invocando gli stessi argomenti giuridici già svolti nella causa Amylum la Commissione esprime i suoi più seri dubbi sia sulla ricevibilità del ricorso come domanda di risarcimento di un danno consistente in un lucro cessante futuro, sia sulla ricevibilità in funzione del se la ricorrente presenti i presupposti di cui all'art. 38, § 1, del regolamento di procedura della Corte per quanto riguarda la dimostrazione di un nesso causale diretto tra il danno subito ed i regolamenti litigiosi.
Qualora la Corte intendesse esaminare anche il merito della controversia, la Commissione intende ribadire gli argomenti esposti in precedenza onde dimostrare che il ricorso per gli stessi motivi va respinto quanto meno in quanto infondato.
Nel merito, la Commissione così replica, in particolare, ai mezzi invocati dalla ricorrente:
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Violazione del divieto di discriminazione (art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato)
paragrafo 1
La Commissione osserva in particolare che, nella fattispecie, i produttori interessati sono da un lato i fabbricanti di amido (e non di isoglucosio) e, dall'altro, i fabbricanti di zucchero. Però la posizione di queste due categorie di fabbricanti non è affatto raffrontabile.
paragrafo 2
Infatti l'isoglucosio è un prodotto di recente elaborazione, fabbricato dall'industria dell'amido per la quale esso rappresenta solo un sottoprodotto. La fabbricazione dell'isoglucosio richiede soltanto l'aggiunta di un'unità tecnica supplementare ad una fabbrica di amido di tipo moderno e, come qualsiasi altro prodotto, l'isoglucosio serve a recuperare una piccola parte delle spese generali che incontrano i fabbricanti di amido. Attualmente l'isoglucosio rappresenta solo il 3 % della produzione globale di amido nella Comunità.
paragrafo 3
I produttori di amido fabbricano prodotto multipli in base a diversi tipi di materie prime e li vendono ad una vasta gamma di consumatori. I fabbricanti di amido sono quindi molto meglio in grado di adattarsi alle circostanze che non i fabbricanti di zucchero, come dimostra la comparsa del nuovo prodotto costituito dall'isoglucosio.
paragrafo 4
Quanto al raffronto tra la rilevanza rispettiva dei fattori di produzione, la fabbricazione di amido richiede soprattutto una notevole disponibilità di capitale, mentre quella dello zucchero richiede piuttosto una manodopera relativamente cospicua. La Commissione ritiene che la produzione di 1000 tonnellate di isoglucosio impegni la manodopera per circa 1/10 delle ore lavorative necessarie alla produzione di 1000 tonnellate di zucchero.
paragrafo 5
Questa differenza, oltre costituire di per sé un motivo obiettivo per escludere la raffrontabilità tra l'industria dell'amido e quella dello zucchero, spiega pure la seria preoccupazione delle autorità comunitarie e di quelle nazionali dinanzi all'espansione della produzione di isoglucosio in un momento in cui la disoccupazione raggiunge un livello molto alto nella Comunità.
paragrafo 6
La Commissione osserva poi che, pur accogliendo l'ipotesi prospettata dalla ricorrente, secondo la quale non si tratta di raffrontare produttori di amido e produttori di zucchero, bensì produttori di isoglucosio e produttori di zucchero, bisognerebbe comunque inevitabilmente constatare che ciò non constene affatto di dimostrare una discriminazione tra i produttori summenzionati. Infatti si dovrebbe tener conto dell'effetto complessivo che i provvedimenti in questione esercitano nei due settori sui prezzi dei prodotti e solo in caso di differenza si potrebbe parlare di discriminazione.
paragrafo 7
Per dimostrare che nella fattispecie tutto ciò non si verificia, la Commissione invoca gli stessi calcoli già esposti nel controricorso presentato nella causa 116/77.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Violazione del principio della proporzionalità
paragrafo 1
Richiamandosi a quanto aveva sostenuto l'avvocato generale Capotorti (conclusioni nelle cause 83, 94, 114, 116, 119 e 120/76, 4 e 15/77) cioè che «il principio di proporzionalità significa che gli oneri imposti agli amministrati non devono oltrepassare la misura richiesta per soddisfare il pubblico interesse che è in gioco», la Commissione osserva che l'interesse pubblico che il regolamento n. 1111/77 intende tutelare è quello di por rimedio, mediante l'istituzione di un adeguato regime per la produzione dell'isoglucosio, alla situazione eccedentaria della Comunità per quanto riguarda lo zucchero.
paragrafo 2
Detto obiettivo non è contestato dalla ricorrente. L'argomento su cui essa si fonda è che. il provvedimento adottato dalla Comunità rende impossibile la concorrenza dell'isoglucosio nei confronti dello zucchero. Tuttavia essa non apporta alcuna prova a sostegno della sua affermazione. In realtà il provvedimento in questione consiste nel colpire la produzione di isoglucosio con una tassa che incide per circa il 14,5 % su ogni quintale, il che corrisponde al vantaggio economico minimo di cui godono i produttori di isoglucosio, in quanto i prezzi che essi riescono a praticare sono quasi uguali a quelli dello zucchero. La Commissione ritiene molto improbabile che un tale onere, che viene a gravare su un'idustria la quale, contrariamente all'industria dello zucchero, è molto moderna e può quindi impostare la sua produzione secondo criteri di massima razionalità, privi detta industria della sua competitività.
paragrafo 3
Per quanto riguarda la stima del danno la Commissione esprime dubbi circa l'affermazione della ricorrente secondo la quale un certo numero di stabilimenti e di investimenti devono venire definitivamente iscritti nel conto «profitti e perdite». Essa fa osservare in particolare che gli stabilimenti costruiti conservano un certo valore e che gli investimenti nel settore delle conoscenze tecniche non hanno perso il loro valore. Inoltre l'entità definitiva del danno dipenderà molto, secondo la Commissione, dall'andamento ulteriore della situazione economica.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Replica della ricorrente
paragrafo 1
La ricorrente fa osservare in particolare quanto ai fatti che:
paragrafo 2
Come si desume dagli stessi considerandi del regolamento n. 1111/77, l'isoglucosio è solo un surrogato dello zucchero liquido.
paragrafo 3
Per quanto riguarda la posizione concorrenziale dell'isoglucosio, le parti convenute non avrebbero tenuto conto del basso grado di conservazione di detto prodotto. Il suo trasporto su grandi distanze è molto oneroso, perché si devono impiegare speciali carri cisterna, onde mantenere l'isoglucosio alla temperatura esatta.
paragrafo 4
Quanto ai gravami fiscali cui lo zucchero va soggetto, secondo il Consiglio, in vari Stati membri, la ricorrente sottolinea che in quattro Stati membri lo zucchero non è soggetto ad imposta e che, sotto questo aspetto, l'isoglucosio e lo zucchero liquido si trovano, in detti Stati membri, nella stessa posizione concorrenziale.
paragrafo 5
Inoltre la ricorrente ha costruito il suo stabilimento di isoglucosio nel Regno Unito, ove lo zucchero non è soggetto ad imposta e ove, contrariamente alla maggior parte degli altri Stati membri, l'impiego del glucosio e dell'isoglucosio non è limitato da disposizioni di legge in materia di composizione dei prodotti.
paragrafo 6
Per quel che riguarda i prodotti di base dell'isoglucosio, la ricorrente e le imprese similari hanno interesse ad impiegare in misura sempre maggiore il granoturco di origine comunitaria. S'intende infatti aumentare nella Comunità l'estensione delle aree coltivate a gronoturco e sviluppare delle varietà di granoturco che possono venire utilizzate come prodotto di base dall'industria dell'amido. L'importanza dell'isoglucosio per i coltivatori di granoturco non dovrebbe quindi venir minimizzata.
paragrafo 7
La ricorrente ribadisce formalmente, per quel che riguarda la ricevibilità del ricorso, che ciascuno dei tre presupposti per dichiarare la reponsabilità della Comunità nella fattispecie sussiste ed è ravvisabile una violazione grave di una norma superiore di diritto emanata per la tutela dei singoli, nonché sussiste un nesso causale tra il regolamento litigioso ed il presunto pregiudizio, nonché vi è pregiudizio già in atto o quantomeno imminente e prevedibile con sufficiente certezza.
paragrafo 8
L'argomentazione di merito della ricorrente si articola praticamente sui seguenti mezzi :
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Replica della ricorrente › 1. Violazione dell'art. 39 del trattato
paragrafo 1
Secondo la ricorrente, la Corte di giustizia stessa ritiene che le finalità elencate all'art. 39, n. 1, del Trattato, in connessione con il divieto di discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, rappresentino il parametro cui va commisurata la legittimità dei provvedimenti comunitari adottati nel settore agricolo (causa 116/76, Granaria). Si tratta quindi indubbiamente di una norma di garanzia emanata per la tutela degli interessi dei singoli.
paragrafo 2
Pur supponendo che risponda a verità il fatto che il regolamento n. 1111/77 è stato emanato per stabilizzare il mercato dello zucchero, nulla indica che il perseguimento di questa finalità doveva inevitabilmente effettuarsi ai danni della promozione del progresso tecnico. La ricorrente si chiede perché i convenuti non hanno pensato alla possibilità di consentire ai bieticoltori della Comunità di rivolgersi verso prodotti di cui la Comunità è deficitaria.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Replica della ricorrente › 2. Violazione del principio di non discriminazione
paragrafo 1
A giudizio della ricorrente, l'isoglucosio e lo zucchero sono prodotti comparabili. Ciò si desume dai considerandi stessi del regolamento n. 1111/77. Se l'isoglucosio non fosse un prodotto comparabile allo zucchero, non vi sarebbe ragione di adottare provvedimenti riguardanti l'isoglucosio per giungere così a stabilizzare il mercato dello zucchero. Il fatto che le materie prime sono diverse non ha importanza, poiché per il prodotto finito è indubbio che vi sia una possibilità di sostituzione.
paragrafo 2
Il regolamento contiene norme che implicano una discriminazione tra zucchero liquido e isoglucosio. Per l'isoglucosio esso istituisce un contributo alla produzione per la produzione totale, allorché per lo zucchero, compreso lo zucchero liquido, il contributo si applica solo ad alcune quantità che superano una determinata quota.
paragrafo 3
La ricorrente sostiene che il trattamento diverso dell'isoglucosio non si fonda su alcuna base oggettiva. Inoltre, essa critica il tentativo della Commissione di minimizzare, mediante un esempio tipico, questa disparità di trattamento.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Replica della ricorrente › 3. Violazione del principio della proporzionalità
paragrafo 1
Pur supponendo che, contrariamente al parere della ricorrente, i convenuti avessero il diritto di intervenire sulla produzione dell'isoglucosio, resterebbe il fatto che il loro intervento non è affatto stato proporzionato alla finalità da perseguire.
paragrafo 2
Non si vede chiaramente dove la Commissione potrebbe reperire argomenti per sostenere che la parte di mercato alla quale l'isoglucosio potrebbe fare concorrenza deve stimarsi a 3 milioni di tonnellate o al 30 % del mercato dello zucchero. Nel settimo considerando del regolamento del Consiglio n. 1111/77, l'isoglucosio è solo raffrontato allo zucchero liquido. Nella sua risposta alla questione scritta n. 803/76 dell'on. Martens, la Commissione ha dichiarato che l'isoglucosio può far concorrenza allo zucchero solido solo allorquando l'isoglucosio è offerto ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello dello zucchero. Il commissario Davignon ha dichiarato al Parlamento europeo, in risposta alla questione dell'on. Martens, che la quota di mercato dell'isoglucosio non va sicuramente molto oltre il 5-6 %, vale a dire una percentuale raffrontabile alla quota attuale di mercato dello zucchero liquido.
paragrafo 3
Poiché nella sua risposta alla questione dell'on. Martens, la Commissione ha dovuto ammettere di non disporre di dati sufficienti circa l'industria dell'isoglucosio, è difficile liberarsi dall'impressione che la politica dei convenuti è stata una politica dettata dal panico e che si è voluto ad ogni costo frenare lo sviluppo dell'isoglucosio nella Comunità.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › E — Controreplica del Consiglio nelle cause riunite 116/77, 124177 e 143177
paragrafo 1
Il Consiglio assume nella controreplica che le ricorrenti devono attribuire il danno da esse subito alla temerarietà delle loro operazioni. Le loro domande vanno quindi respinte poiché non sussiste un nesso causale in quanto il loro pregiudizio, cioè il fatto che i loro investimenti si siano rivelati economicamente superati, deriva specialmente dall'imprudenza con cui esse si sono lanciate in un settore disciplinato, sperando di accumulare i vantaggi (prezzo alto garantito) con quelli che godeva la materia prima impiegata, senza tenere conto dei rischi di provvedimenti complementari che potevano venire adottati nell'ambito di questo settore, ciecamente contando in una penuria di zucchero e avventatamente fiduciose in un nuovo sbocco per il granoturco trasformato.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › E — Controreplica del Consiglio nelle cause riunite 116/77, 124177 e 143177 › — Nesso causale
paragrafo 1
Dopo aver osservato che la ricorrente nella causa 143/77, contrariamente alle altre due, aveva fornito un primo elemento di prova circa l'esistenza di un nesso causale eventuale tra il presunto pregiudizio da essa subito ed il regolamento n. 1111/77, il Consiglio osserva che la causa del pregiudizio che detta ricorrente avrebbe subito pare doversi ravvisare, secondo la domanda della stessa presentata nella causa di danni 153/77 a monte del regolamento n. 1111/77. In realtà si dice in particolare in questa memoria (pag. 34): «La produzione dell'isoglucosio non sarebbe diventata passiva se la restituzione alla produzione non fosse stata soppressa».
paragrafo 2
D'altra parte, emerge ora dai dati comunicati dalla ricorrente nella causa 124/77, in allegato I alla sua replica (in particolare dal documento del 12 luglio 1977 intitolato «Previsioni circa i costi dell'isoglucosio») che la produzione è stata, anche per quel che riguarda detta ricorrente, resa deficitaria in seguito alla soppressione della restituzione alla produzione, cioè per effetto del regolamento del Consiglio 27 luglio 1976, n. 1862.
paragrafo 3
Comunque sia, secondo il Consiglio le presenti domande di risarcimento dovrebbero venir dichiarate irricevibili in quanto i mezzi invocati dalle ricorrenti non provano affatto un rapporto causale certo, ai sensi della guirisprudenza della Corte nelle cause 56-60/74, tra il regolamento n. 1111/77 ed un eventuale pregiudizio.
paragrafo 4
Per quel che riguarda più precisamente la domanda della società Scholten, il Consiglio ne eccepisce ancora una volta l'irricevibilità fondandosi sull'art. 42, § 2, del regolamento di procedura. Infatti gli argomenti svolti da detta società dopo il deposito del controricorso del Consiglio nelle presenti cause rappresentano un fatto nuovo ai sensi dell'articolo summenzionato.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › E — Controreplica del Consiglio nelle cause riunite 116/77, 124177 e 143177 › — Violazione grave di una norma superiore di diritto
paragrafo 1
Prima di ribadire alcune osservazioni delle ricorrenti circa questa norma superiore di diritto che sarebbe stata gravemente violata, il Consiglio presenta in particolare le seguenti osservazioni sulla produzione «potenziale» dell'isoglucosio e sui diritti quesiti insorgenti dai regolamenti comunitari.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › E — Controreplica del Consiglio nelle cause riunite 116/77, 124177 e 143177 › — Violazione grave di una norma superiore di diritto › 1. La produzione potenziale dell'isoglucosio e la sostituibilità di questo prodotto allo zucchero
paragrafo 1
È evidente, secondo il Consiglio, che la sostituibilità tra isoglucosio e zucchero non è totale e che la quota di mercato costituita dalle vendite di zucchero per uso domestico non è affatto minacciata dall'isoglucosio. Al contrario, in tutti i settori in cui lo zucchero viene impiegato ad uso industriale, la sostituibilità è ampia. Il problema sussiste per lo zucchero liquido. Però ci sono due tipi di zucchero liquido, quello che è venduto allo stato liquido e quello che, fornito allo stato solido ad un trasformatore, è trasformato da questi in una soluzione acquosa per venir impiegato (alcuni trasformatori fabricano essi stessi il loro zucchero liquido usando zucchero solido).
paragrafo 2
L'espressione «impiego potenziale» dell'isoglucosio significa l'impiego possibile o anche l'impiego che può venirne fatto. A questo scopo, il Consiglio presenta la documentazione che esso ha raccolto ed osserva che essa prova che nulla impedisce, tecnicamente parlando, che a breve scadenza, prima del 1980, nell'Europa occidentale l'isoglucosio subentri allo zucchero per più di due milioni di tonnellate e probabilmente almeno per uno (W. Grosskopf e E. Schmidt, Saccharose oder Isoglucose, pag. 14-17). Ed esso sottolinea, nell'ipotesi in cui si producesse anche solo un milione di tonnellate di isoglucosio, gli effetti catastrofici che ne risulterebbero sui mercati.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › E — Controreplica del Consiglio nelle cause riunite 116/77, 124177 e 143177 › — Violazione grave di una norma superiore di diritto › 2. Il problema dei diritti quesiti ad una disciplina
paragrafo 1
Il Consiglio concorda con l'assunto dei ricorrenti secondo cui non vi sono diritti quesiti ad una disciplina. Esso fa tuttavia notare che, nell'ambito di una disciplina che contempla esattamente le condizioni di cui beneficieranno durante un determinato periodo gli operatori, questi godono, se non stricto sensu di diritti quesiti, quantomeno di tutela del loro legittimo in detta disciplina. Ciò si verifica per quanto riguarda l'interesse degli zuccherifici nel sistema delle quote istituito dal regolamento n. 3330/74.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › E — Controreplica del Consiglio nelle cause riunite 116/77, 124177 e 143177 › — Violazione grave di una norma superiore di diritto › 3. Violazione dell'art. 39 del Trattato
paragrafo 1
Il Consiglio si sforza, ribattendo varie critiche mosse dalle ricorrenti, di giustificare la preferenza riservata ad alcuni degli obbiettivi enunciati da detto articolo rispetto ad altri.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › E — Controreplica del Consiglio nelle cause riunite 116/77, 124177 e 143177 › — Violazione grave di una norma superiore di diritto › 4. Le censure di discriminazione, di difetto di proporzione e di sviamento di potere
paragrafo 1
Il Consiglio contesta il ragionamento, che compare in tutte le repliche, secondo cui il contributo colpisce lo zucchero A + B in ragione del 2,82 % del suo prezzo (in realtà del prezzo d'intervento) e l'isoglucosio in ragione del 14,45 % dello stesso prezzo e che detti dati, visto che stanno in rapporto da 1 a 5,2, dimostrano palesemente la discriminazione dell'isoglucosio rispetto allo zucchero. A questo proposito il Consiglio ricorda in particolare che, prima di cercar di dimostrare che il loro prodotto è gravato da una aliquota discriminatoria, i fabbricanti di isoglucosio avrebbero dovuto esaminare se il loro prodotto non fruisca di un trattamento più che vantaggioso in quanto è venduto — grazie al regime dello zucchero — ad un prezzo non determinato dal gioco della domanda e dell'offerta, ma dal sistema dello zucchero. Non avendo fatto questo raffronto, essi non possono pretendere, dal momento che le situazioni sono obiettivamente diverse, che zucchero ed isoglucosio sono due prodotti simili che sono trattati in modo diverso. Seguendo il ragionamento delle ricorrenti, si finirebbe con troppa facilità per dimenticare il regolamento n. 1110/77, che rappresenta il legame tra i due contributi e giustifica l'entità determinata dal regolamento n. 1111/77, del contributo per l'isoglucosio.
paragrafo 2
Indubbiamente le ricorrenti sostengono che questo collegamento operato dal regolamento n. 1110/77 rappresenta uno sviamento di potere: un prodotto non redditizio, lo zucchero, viene «salvato» da un prodotto redditizio, l'isoglucosio, e ciò a detrimento del secondo prodotto. Il Consiglio ha già avuto occasione di respingere questo argomento in vari modi.
paragrafo 3
Il Consiglio ritiene che la censura di difetto di proporzionalità del contributo per l'isoglucosio rispetto al contributo per lo zucchero è priva di fondamento in quanto i regolamenti nn. 1110/77 e 1111/77 hanno avuto esattamente come effetto il giusto ridimensionamento della crescita di detta produzione.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › E — Controreplica del Consiglio nelle cause riunite 116/77, 124177 e 143177 › — Violazione grave di una norma superiore di diritto
punto 5
Il Consiglio ritiene sufficiente quanto ha esposto circa il sistema del regolamento n. 1111/77, sicché non ha più bisogno di giustificarsi per una violazione della libertà di commercio e dell'industria, cioè delle libertà fondamentali.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › E — Controreplica del Consiglio nelle cause riunite 116/77, 124177 e 143177 › — Violazione grave di una norma superiore di diritto › 6. Violazione della certezza del diritto per carenza di provvedimenti transitori
paragrafo 1
Il consiglio osserva in particolare che l'art. 18 del regolamento n. 1111/77 ha una funzione diversa da quella che le ricorrenti vorrebbero attribuirgli. Si tratta infatti di una disposizione normale ogniqualvolta si modifica la disciplina agricola per i «contratti in corso».
paragrafo 2
Nel nostro caso la situazione è diversa. Il regolamento n. 1111/77 parte da un sistema vigente per lo zucchero, legittiniamente instituito, e vincola qualsiasi sviluppo della produzione dell'isoglucosio agli inconvenienti che detto sviluppo può provocare al sistema dello zucchero, sistema dal quale, peraltro, l'isoglucosio trae vantaggio.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › F — Controreplica della Commissione nelle tre cause › — In fatto
paragrafo 1
Nella controreplica la Commissione esamina in particolare i seguenti punti:
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › F — Controreplica della Commissione nelle tre cause › — In fatto › 1. Sostituibilità tra isoglucosio e zucchero
paragrafo 1
La Commissione ribadisce l'affermazione che l'isoglucosio può sostituire lo zucchero nella maggior parte degli impieghi industriali di detto prodotto (compreso lo zucchero cristallizzato) e che il mercato potenziale col tempo potrebbe coprire fino al 30 % del consumo totale di zucchero nella Comunità. A sostegno di detta affermazione, la Commissione allega alla controreplica un estratto dello studio del professor Ehle: Die Konkurrenzsituation zwischen Zucker aus Rüben und Zucker aus Mais in der Bundesrepublik Deutschland (pag. 83).
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › F — Controreplica della Commissione nelle tre cause › — In fatto › 2. Le spese di produzione
paragrafo 1
La Commissione ribadisce che, al momento in cui ha presentato la sua proposta, non disponeva, come non dispone nemmeno ora, di dati sulle spese di produzione — effettive e comparative — dell'isoglucosio e dello zucchero liquido. I dati forniti dalla ricorrente nella causa 124/77 sono semplici stime (ed alcuni dati possono essere presi in considerazione solo con grandi riserve) poiché sta di fatto che il suo impianto non aveva ancora cominciato a funzionare.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › F — Controreplica della Commissione nelle tre cause › — In fatto › 3. Le materie prime
paragrafo 1
La Commissione fa osservare che la ricorrente nella causa 143/77, che in particolare ha fatto carico alla Commissione di minimizzare l'importanza dell'isoglucosio per i produttori di granoturco, non contesta i dati attualmente prodotti dalla Commissione circa l'approvvigionamento comunitario in granoturco. D'altro canto si dovrebbero porre sulla bilancia la produzione largamente deficitaria di granoturco nella Comunità e la produzione eccedentaria di barbabietole.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › F — Controreplica della Commissione nelle tre cause › — In diritto
paragrafo 1
Sulla ricevibilità dei ricorsi, la Commissione conferma integralmente gli argomenti svolti nel controricorso, pur ampliandoli onde ribattere ai vari argomenti esposti nelle repliche.
paragrafo 2
Per quel che riguarda il merito dei ricorsi, la Commissione ribatte ai mezzi invocati dalle ricorrenti ed in particolare ai seguenti mezzi:
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › F — Controreplica della Commissione nelle tre cause › — In diritto › 1. Violazione del principio di non discriminazione
paragrafo 1
Per quel che riguarda la causa 116/77, la Commissione ricorda che la produzione d'isoglucosio è solo una della attività dell'industria dell'amido, i cui sottoprodotti hanno vari sbocchi; l'industria saccarifera, sua concorrente, è molto più specializzata nella produzione e nei suoi sbocchi. Un raffronto secondo criteri oggettivi dovrebbe quindi avvenire tra le imprese come tali, e non astrattamente a livello dei «prodotti».
paragrafo 2
Onde controbattere l'assunto della ricorrente, secondo cui le imprese saccarifere che producono zucchero B e zucchero C costituiscono solo una trascurabile minoranza rispetto al complesso dei produttori di zucchero, la Commissione produce in allegato della controreplica una tabella statistica riguardante il numero d'imprese che hanno prodotto fino alla stagione 1977/78, zucchero B e zucchero C. Da questa tabella si desume che, eccettuata la stagione 1968-69, la prima nella quale è entrata in funzione l'organizzazione comune, il numero di imprese che hanno prodotto zucchero B varia tra il 76 e il 90 % del totale delle imprese saccarifere, mentre una percentuale variante dal 5 al 44 % delle imprese ha prodotto zucchero C. Questi dati dimostrano che, contrariamente a quanto sostiene la riccorrente, il raffronto operato dalla Commissione con una impresa saccarifera che produce i tre tipi di zucchero è economicamente fondato. Le obiezioni avanzate dalla ricorrente (nel complemento della replica) avverso al calcolo effettuato dalla Commissione dimostrano ancor più che la ricorrente rifiuta di porsi a confronto con un concorrente produttore di zucchero che si trova in una situazione analoga, cioè giunto tardi sul mercato e colpito dall'onere massimo del contributo per la produzione.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › F — Controreplica della Commissione nelle tre cause › — In diritto › 2. Violazione del principio di proporzionalità
paragrafo 1
La Commissione fa osservare che la ricorrente nella causa 12A/77 persiste nel sostenere che, se la finalità del contributo è quella di riversare sull'isoglucosio una parte delle spese necessarie a smaltire lo zucchero eccedentario, l'onere gravante su questo prodotto dovrebbe essere proporzionale alla quota di mercato totale che esso detiene. La ricorrente giudica questa quota pari al 3 %. Applicando il metodo della ricorrente e assumendo i dati che essa ha fornito per quel che riguarda la produzione dell'isoglucosio, la Commissione calcola che il contributo attuale per l'isoglucosio rappresenta solo il 2,6 % dell'onere totale implicato dall'esportazione dell'eccedenza di zucchero prevista sul mercato comunitario per la stagione 1977/78. In realtà la Commissione ritiene che il metodo esatto sia quello di raffrontare il contributo che grava su una tonnellata di isoglucosio con le spese necessarie a smaltire la tonnellata di zucchero che detta tonnellata di isoglucosio elide dal mercato comunitario. Sotto questo profilo, un contributo leggermente superiore al quinto delle spese che vanno a carico dei fondi comunitari potrebbe difficilmente venir considerato sproporzionato.
SENTENZA › In fatto › IV — Risposte alle domande rivolte dalla Corte › Prima questione (rivolta al Consiglio e alta Commissione):
paragrafo 1
a) Consiglio e Commissione sono pregati di produrre schemi e calcoli in base ai quali l'aliquota del contributo alla produzione dell'isoglucosio è stata, dapprima, proposta dalla Commissione e deteminata, in seguito, dal Consiglio.
b) Consiglio e Commissione sono pregati di produrre le informazioni di cui erano in possesso al momento in cui hanno deliberato, per quel che riguarda l'idoneità dell'isoglucosio a sostituirsi allo zucchero e le possibilità future dell'isoglucosio.
SENTENZA › In fatto › IV — Risposte alle domande rivolte dalla Corte › Risposta del Consiglio
paragrafo 1
In risposta a detta questione il Consiglio presenta estratti di tre documenti che riguardano l'isoglucosio nelle proposte della Commissione del febbraio 1977 (proposta della Commissione dell'11 febbrario 1977, relativa alla fissazione dei prezzi per alcuni prodotti agricoli e alcuni provvedimenti connessi, Vol. I, «La situazione dell'agricoltura nella Comunità, relazione 1976, parte I», presentata dalla Commissione al Consiglio; proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle disposizioni comuni per l'isoglucosio).
paragrafo 2
Esso comunica inoltre alla Corte un documento datato 11 gennaio 1977 ed emanante dall'Associazione generale dei produttori di granoturco: «Osservazioni sugli sciroppi di glucosio ricchi in fruttosio». Questo documento secondo il Consiglio conferma:
paragrafo 3
l'esistenza di capacità produttive per l'isoglucosio, verso la fine del 1977, in ragione di 400000 tonnellate;
l'elaborazione di progetti per portare le capacità, verso il 1980, a 1000000 di tonnellate;
una possibilità di sostituzione (impiego potenziale) dello zucchero con isoglucosio in ragione di 2000000 di tonnellate.
SENTENZA › In fatto › IV — Risposte alle domande rivolte dalla Corte › Risposta della Commissione
paragrafo 1
a) La Comissione precisa di non aver assunto come base calcoli specifici allorché ha elaborato l'aliquota del contributo alla produzione d'isoglucosio contemplata dal regolamento n. 1111/77. Essa si è attenuta al seguente schema: l'isoglucosio essendo un prodotto sostituibile allo zucchero liquido, era opportuno includerlo nella gestione del mercato dello zucchero. Date le prospettive esistenti circa la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e le spese che sarebbero derivate in caso di esportazione, dovendo versare le restituzioni, la Commissione ha proposto di assoggetare la produzione d'isoglucosio allo stesso regime di contributi già esistente per la produzione dello zucchero, regime che si ripropone di far partecipare entro certi limiti i produttori alle perdite finanziarie della Comunità dovute allo smaltimento dello zucchero sul mercato. Il parallelismo, che risultava dalla proposta della Commissione, tra l'aliquota del contributa per l'isoglucosio e quello del contributo per lo zucchero si spiega quindi mediante questa scelta di assoggetare ad un trattamento identico due prodotti concorrenti in quanto sostituibili in alcuni dei loro impieghi.
Durante le discussioni dinanzi al Consiglio, è insorto l'interrogativo del se detto parallelismo integrale, che poteva risolversi in particolare in un'aliquota massima di contributo del 30 % del prezzo d'intervento dello zucchero, non dovesse venir moderato durante un certo periodo transistorio. È in questo contesto che il Consiglio ha in definitiva assunto un massimo di cinque unità di conto per il contributo per l'isoglucosio, in quanto detto importo rappresentava il vantaggio economico che traeva detto prodotto da un prezzo dello zucchero sul mercato superiore a quello che sarebbe stato se gli oneri per la produzione derivanti dal sistema delle quote non fossero esistiti.
Il periodo transistorio di un anno, secondo la Commissione, avrebbe dovuto essere prorogato, come risulta dalle proposte che essa ha presentato al Consiglio per il 1978/1979, proposte che prevedono per questo periodo lo stesso importo di 5 u.c. relativamente al contributo per l'isoglucosio.
b) In allegato la Commissione produce le informazione sintomatiche di cui essa disponeva al momento dell'elaborazione del regolamento n. 1111/77 per quel che riguarda l'idoneità dell'isoglucosio a sostituirsi allo zucchero nonché le possibilità future di produzione.
SENTENZA › In fatto › IV — Risposte alle domande rivolte dalla Corte › Seconda questione (rivolta al Consiglio e alla Commissione):
paragrafo 1
Se il Consiglio e la Commissione, allorché hanno elaborato le disposizioni oggi contestate, abbiano eventualmente esaminato e preso in considerazione le qualità biochimiche e igieniche dell'isoglucosio ponendole a raffronto con gli zuccheri tradizionali di barbabietola e di canna.
SENTENZA › In fatto › IV — Risposte alle domande rivolte dalla Corte › Risposta del Consiglio
paragrafo 1
Un raffronto comparativo come indicato in detta questione non è stato effettuato in seno al Consiglio durante le discussioni che si sono concluse con l'adozione del regolamento n. 1111/77. L'agente del Consiglio si chiede d'altro canto se in quell'occasione il problema, più che vertere sull'organizzazione di mercato, non vertesse sull'armonizzazione delle legislazioni, eventualmente relative alla salute pubblica.
SENTENZA › In fatto › IV — Risposte alle domande rivolte dalla Corte › Risposta della Commissione
paragrafo 1
La Commissione precisa di non aver preso in considerazione le qualità biochimiche e igieniche dell'isoglucosio in raffronto con quelle degli zuccheri tradizionali di barbabietole e di canna allorché si sono elaborate le disposizioni contestate. Essa si è basata invece sul quadro risultante dalle informazioni di cui disponeva in quel momento e in base alle quali l'isoglucosio aveva, sotto l'aspetto economico e commerciale, caratteristiche raffrontabili allo zucchero liquido tradizionale. A titolo illustrativo la Commissione produce in allegato dati forniti dagli stessi produttori di isoglucosio che confermano quanto essa sostiene.
SENTENZA › In fatto › IV — Risposte alle domande rivolte dalla Corte › Terza questione (rivolta al Consiglio):
paragrafo 1
Se il Consiglio possa fornire alla Corte altri esempi, tratti dal settore agricolo, di un vincolo (di natura pecuniaria o diversa) imposto ai produttori e ai fabbricanti di un prodotto che rientra in un settore della politica agricola comune onde aiutare i produttori o fabbricanti di un prodotto che rientra in un altro settore.
SENTENZA › In fatto › IV — Risposte alle domande rivolte dalla Corte › Risposta del Consiglio
paragrafo 1
L'agente del Consiglio respinge l'idea che il regolamento n. 1111/77 abbia avuto la finalità di aiutare i produttori del settore dello zucchero imponendo un onere ai produttori del settore dell'isoglucosio. Esso non ritiene peraltro che il termine «altri settori» sia idoneo a qualificare il prodotto isoglucosio rispetto al prodotto zucchero. L'uno e l'altro prodotto, a suo avviso, fanno parte, come conseguenza pratica delle possibilità di sostituzione e del regolamento n. 1110/77 (art. 4), di un vasto e identico settore, quello degli edulcoranti.
paragrafo 2
L'agente del Consiglio ribadisce l'idea che, per l'integrazione delle agricolture negli Stati membri, possa essere necessaria l'imposizione di oneri agli operatori che si occupano di determinati prodotti in uno o in tutti gli Stati membri, a vantaggio degli operatori che si occupano di altri prodotti.
paragrafo 3
A questo proposito la terza questione rivolta dalla Corte riguarda un problema molto complesso e che si riferisce al regime da applicarsi ai prodotti omologhi e concorrenti, ai prodotti sostituibili, o anche, per dirla con la Corte nelle cause riunite 117/76 e 16/77 (n. 8) ai prodotti che «si trovino in situazioni analoghe, nel senso che (l'uno) possa sostituirsi (all'altro) nell'impiego specifico e tradizionale di quest'ultimo prodotto» e che dovrebbero allora, in virtù del principio generale della parità, essere trattati in modo identico.
paragrafo 4
L'agente del Consiglio precisa che si possono fornire alla Corte esempi che dimostrano che l'interdipendenza tra un prodotto determinato e prodotti disciplinati da un settore della politica agricola avrebbe richiesto che le istituzioni comunitarie adottassero provvedimenti per (ri)stabilire l'equilibrio tra i prodotti disciplinati da detto settore agricolo ed i prodotti omologhi. Così le istituzioni comunitarie hanno imposto oneri su prodotti non agricoli, vale a dire i prodotti esclusi dall'allegato II, ma di origine agricola nella comune accezione del termine, oneri che erano necessari per il buon funzionamento dell'organizzazioni comune di cui trattasi:
paragrafo 5
i) Esempio: regolamento n. 1696/71 del 26. 1. 1971, GU n. L 175 del 4. 8. 1971, relativo all'organizzazione comune del mercato dell'orzo, vedere in particolare il terzo considerando. In realtà il buon funzionamento di questo mercato sarebbe stato compromesso se prodotti largamente sostituibili all'orzo, cioè i succhi ed estratti vegetali di orzo, non fossero stati assoggettati all'organizzazione comune in questione. Per stabilire l'equilibrio tra l'orzo e questi due prodotti, le istituzioni comunitarie hanno esteso l'organizzazione comune di cui trattasi a detti prodotti e così hanno assoggettato i produttori di questi ultimi agli obblighi derivanti da detta organizzazione.
ii) Altro esempio: regolamento n. 2783/75 del 29. 10. 1975, relativo al regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lactoalbumina (GU n. L 282 del 1o novembre 1975). I suoi cinque primi considerandi dimostrano l'imperiosa necessità di siffatti legami tra prodotti, a motivo della loro concorrenza nell'impiego, vale a dire la loro possibilità di sostituzione.
Al contrario si può pure ricordare un altro sistema che si ripropone alla stessa finalità, cioè quello con cui si è concesso al prodotto agricolo un vantaggio onde ristabilire l'equilibrio con il prodotto omologo. Onde stabilire l'equilibrio tra prodotti del settore agricolo (amido, fecola di patate, ecc.) e prodotti di sostituzione provenienti dal settore industriale, il Consiglio (regolamento n. 1132/74) ha istituito a vantaggio dei primi una restituzione alla produzione. La Corte ha ritenuto legittimo detto sistema (causa 2/77, Hoffmann Stärkefabriken c/ Hauptzollamt Bielefeld fine del numero 7 nonché dei numeri 9 e 12).
In terzo luogo si può ricordare l'esempio che dimostra che le difficoltà d'approvvigionamento in un settore agricolo hanno indotto le istituzioni comunitarie a tassare non solo l'esportazione del prodotto agricolo, ma anche l'esportazione di alcune merci ottenute mediante trasformazione di detto prodotto, proporzionalmente alla percentuale di detto prodotto deficitario presente in dette merci. Esempi: regolamento del Consiglio 17. 12. 1974, n. 3185, che istituisce una tassa all'esportazione per talune merci contemplate dal regolamento CEE n. 1059/69, GU n. L 340, pag. 74 (percentuale minima di zucchero — cioè prodotto deficitario — 35 %).
Per concludere, l'agente del Consiglio ricorda che il «sistema d'intervento agricolo» constituisce un tutto coerente composto di garanzie offerte ai produttori, ma comportante obblighi gravanti sugli stessi produttori. Egli osserva che sarebbe fondamentalmente contrario al sistema e all'interesse generale comunitario voler fruire di garanzie rifiutando gli obblighi. Questo sarebbe però l'atteggiamento dei produttori di isoglucosio, che vorrebbero fruire delle garanzie offerte ai produttori di zucchero, senza assoggettarsi agli oneri imposti a quest'ultimi.
SENTENZA › In fatto › IV — Risposte alle domande rivolte dalla Corte › Richieste d'informazioni rivolte alla Commissione
paragrafo 1
Nella memoria presentata dalla Commissione nella causa 103/77, a pag. 27 (versione francese) si parla dell'elaborazione di una relazione sulla capacità concorrenziale dell'isoglucosio rispetto allo zucchero. Qualora detto studio fosse terminato, la Commisione è pregata di presentarlo.
2. La Commissione è pregata di produrre l'analisi, di cui si fa cenno alla pag. 7 (versione francese) della replica nella causa 116/77, effettuata dalla direzione generale III della Commissione, circa i costi di produzione dell'isoglucosio.
3. Nella causa 124/77, a pag. 27 del controricorso della Commissione (versione francese) si dichiara che è in corso di elaborazione una relazione periziale circa le spese di produzione dell'isoglucosio e dello zucchero. Qualora detta relazione fosse disponibile la Commissione è pregata di produrla.
4. La Commissione è invitata a fornire informazioni particolareggiate sui quantitativi di zucchero B e C prodotti dai vari produttori di zucchero durante le ultime stagioni saccarifere (ad esempio dal 1974 in poi).
SENTENZA › In fatto › IV — Risposte alle domande rivolte dalla Corte › Risposte della Commissione › Punti 1 e 3
paragrafo 1
L'indagine comparativa delle spese di produzione dell'isoglucosio da una parte e dello zucchero, dello zucchero liquido e dello zucchero intevertito dall'altra, di cui si fa cenno a pag. 27 delle osservazioni della Commissione (versione francese) nella causa 103/77 e a pag. 27 del controricorso della Commissione (versione francese) nella causa 124/77 è la stessa.
paragrafo 2
Detta indagine è stata affidata dalla Commissione ad una società privata spezializzata «Klynveld-Turquands DTG & Co.» (KTD). Le due industrie interessate hanno dato il loro assenso per questa società.
paragrafo 3
Agli inizi la Commissione pensava, intendendo disporre di un quadro rappresentativo sul piano comunitario, di fare effettuare detta indagine in tre Stati membri (Germania, Belgio, Regno Unito), nei quali sussisteva contemporaneamente produzione di isoglucosio, di zucchero e di zucchero liquido. Tuttavia la «parte isoglucosio» in Germania e la «parte zucchero» nel Regno Unito non hanno potuto dare il loro assenso. Quindi l'indagine si è limitata al Belgio presso la società Amylum per l'isoglucosio e presso la Raffinerie Tirlemontoise SA per lo zucchero.
paragrafo 4
Di conserva con la Commissione e con le due industrie, la KTD ha deciso di effettuare la prima parte della sua indagine presso la società Amylum, il resoconto della quale è stato terminato il 23 marzo 1978, ed è prodotto come allegato I, e di continuare la seconda parte della sua indagine presso la Raffinerie Tirlemontoise, indagine iniziata il 10 aprile e che dovrebbe terminarsi durante il mese di maggio, la terza parte della relazione, contenente le conclusioni della KTD, dovrebbe essere pronta a metà giugno. Quindi, al momento, la Commissione è in possesso soltanto di dati parziali relativi a detta indagine e comunicherà alla Corte gli altri dati non appena sarà in grado di farlo. La Commissione tiene a segnalare alla Corte che essa si è impegnata nei confronti dell'industria saccarifera a trattare con riservatezza i dati raccolti durante detta indagine (allegato II).
SENTENZA › In fatto › IV — Risposte alle domande rivolte dalla Corte › Risposte della Commissione › Punto 2
paragrafo 1
Lo studio sui costi dell'isoglucosio citato nella replica della causa 116/77 è un'analisi di un'estratto conto effettuata dalla direzione generale degli affari industriali della Commissione presso la società Amylum (allegato III). La Commissione non si è pronunciata in merito. Come risulta dalle risposte alle questioni 1 e 3, essa ha ritenuto opportuno far eseguire un'indagine comparativa.
SENTENZA › In fatto › IV — Risposte alle domande rivolte dalla Corte › Risposte della Commissione › Punto 4
paragrafo 1
La Commissione trasmette nell'allegato IV i dati richiesti dalla Corte. La Commissione segnala che detti dati sono stati raccolti secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1087/79 (GU n. L 140 del 12 giugno 1969, pag. 15), il cui art. 7 recita:
paragrafo 2
«Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente regolamento sono destinate soltanto ai bisogni interni della Commissione. Possono conoscere i dati propri ad ogni singolo zuccherificio o ad ogni singola impresa, le sole persone che nell'ambito della Commissione sono incaricate del mercato dello zucchero. Ogni comunicazione a terzi è vietata»
SENTENZA › In fatto › IV — Risposte alle domande rivolte dalla Corte › Domanda supplementare rivolta alla Commissione
paragrafo 1
La Commissione, a pag. 26 del controricorso presentato nella causa 116/77, ha citato un esempio per dimostrare che l'onere gravante su un'impresa che fabbrica isoglucosio corrisponde a quello che, per effetto dei contributi per la produzione, grava su un'impresa saccarifera moderna che fabbrica zucchero A, B e C.
paragrafo 2
La Commissione è pregata di rifare detto calcolo per le due ultime stagioni saccarifere, assumendo come base la produzione media di tutti gli zuccherifici moderni che hanno esaurito la loro quota B e che hanno prodotto quantitativi di zucchero C degni di rilievo e, tenendo conto del fatto che il prezzo versato ai bieticoltori per lo zucchero B e C è inferiore al prezzo che viene loro corrisposto per lo zucchero A.
SENTENZA › In fatto › IV — Risposte alle domande rivolte dalla Corte › Risposta della Commissione
paragrafo 1
A pag. 26 del controricorso presentato dalla Commissione nella causa 116/77, essa ha esposto un calcolo effettuato in base a prezzi e contributi per la stagione 1977/78, presupponendo però una produzione dell'impresa in questione analoga a quella raggiunta nella stagione saccarifera 1976/77, in quanto la sua produzione per il 1977/78 non era ancora nota al momento del calcolo (novembre 1977). Tenuto conto della domanda della Corte, la Commissione ritiene quindi utile presentarle per le due ultime stagioni saccarifere, per quel che riguarda detta impresa, i dati effettivi riportati nell'allegato I. Questi dati dimostrano che la situazione di detta impresa non è migliorata nonostante l'apporto di quote.
paragrafo 2
Per quel che riguarda le altre imprese relativamente alle quali la Corte ha richiesto alla Commissione di rifare detto calcolo, la Commissione ritiene necessario sottolineare che un quadro della produzione media delle due ultime stagioni saccarifere non consente di avere un quadro esatto della loro situazione. In realtà la produzione di zucchero C nella maggior parte degli Stati membri è stata relativamente scarsa e sovente nulla a causa della siccità che ha infierito durante la campagna 1976/77 pregiudicando gravemente la resa. La resa media della Comunità è stata inferiore, del 15-20 % rispetto a quella di un raccolto normale.
paragrafo 3
Infine la Commissione indica alla Corte di non conoscere il prezzo versato dai fabbricanti ai produttori per le barbabietole da cui si ricava lo zucchero C, in quanto questo punto non è disciplinato dalle norme comunitarie, ma dalle pattuizioni private. Quanto al prezzo effettivamente versato per le barbabietole da cui si ricava lo zucchero B, alla Commissione è noto che queste sono sovente pagate molto al di sopra del prezzo minimo fissato dalla Comunità e che, in alcuni casi, tutte le barbabietole da cui si ricava lo zucchero B vengono pagate dai fabbricanti come le barbabietole da cui si ricava lo zucchero A. Quindi la Commissione può solo comunicare alla Corte nell'allgeato II i dati richiesti, impresa per impresa (le imprese sono 15) secondo lo schema di calcolo adottato a pag. 26 del suo controricorso nella causa 116/77. Queste imprese sono suddivise tra quattro Stati membri.
SENTENZA › In fatto › V — Prosecuzione del procedimento nelle cause 116, 124 e 143/77 e fatti pertinenti › A — Dibattimento orale
paragrafo 1
All'udienza del 24 maggio 1978, hanno presentato le loro difese orali la società Koninklijke Scholten-Honig NV, rappresentata dall'avvocato D. J. Gijlstra, del foro di Amsterdam, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal suo agente sig. Daniel Vignes, assistito dai sigg. Brautigam e D. G. Lawrence, membri del servizio giuridico, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente sig. J. H. J. Bourgeois, assistito dal sig. J. Delmoly, membro del suo servizio giuridico.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 20 giugno 1978.
SENTENZA › In fatto › V — Prosecuzione del procedimento nelle cause 116, 124 e 143/77 e fatti pertinenti › B — Domande presentate dopo la conclusione della fase orale
paragrafo 1
Con lettera 8 agosto 1978, la società Tunnel Refineries Ltd., attrice nella causa principale nel procedimento 145/77 (Tunnel Refineries Ltd. c/ Intervention Board for Agricultural Produce) e ricorrente nella causa 124/77, richiedeva, nell'ambito delle cause riunite 116, 124 e 143/77, che la Corte tenesse conto di alcuni elementi d'informazione sui quali l'attenzione della Corte era stata attirata con lettera del 7 agosto 1978 inviata dalla società G. R. Amylum NV ricorrente nella causa 116/77, e relativi al prezzo, per la stagione saccarifera 1977/1978, delle barbabietole impiegate per la produzione di zucchero C.
paragrafo 2
La Corte ha fatto osservare nella sua sentenza 25 ottobre 1978 nelle cause riunite 103 e 145/77 (Royal Scholten-Honig (Holdings) Ltd. c/ Intervention Board for Agricultural Produce; Tunnel Refineries Ltd. c/ Intervention Board for Agricultural Produce, Racc. 1978, pag. 2037), che, se fosse stata accolta la richiesta summenzionata, essa avrebbe dovuto venir accolta anche nell'ambito delle cause riunite 116, 124 e 143/77, analogamente al principio seguito nelle cause 103 e 145/77. Per le ragioni che la Corte ha esposto nella motivazione della sentenza stessa, non si è ritenuto necessario accogliere la richiesta di cui sopra.
paragrafo 3
Per gli stessi motivi la Corte ha pure rifiutato di accogliere una richiesta della Commissione, presentata con lettera 25 settembre 1978, in virtù degli artt. 60 e 61 del regolamento di procedura, mirante ad ottenere l'autorizzazione a produrre in giudizio la seconda e la terza parte dell'indagine comparativa sulle spese di produzione dell'isoglucosio, da un lato, e dello zucchero, dello zucchero liquido e dello zucchero intervertito, dall'altro, condotta dalla società privata Klynveld-Turquands DTG & Co. nonché a far disporre dalla Corte, qualora lo reputasse necessario, la riapertura della fase orale.
SENTENZA › In fatto › V — Prosecuzione del procedimento nelle cause 116, 124 e 143/77 e fatti pertinenti › C — La sentenza della Corte 25 ottobre 1978 nelle cause riunite 103 e 145/77
paragrafo 1
In questa sentenza, la Corte, pronunziandosi in via pregiudiziale sulle questioni ad essa sottoposte dalla High Court of Justice, Queen's bench Division, Commercial Court, ha affermato che il regolamento del Consiglio n. 1111/77 non è valido in quanto i suoi artt. 8 e 9 prescrivono un contributo per la produzione di isoglucosio, pari a 5 unità di conto per 100 kg di materia secca per il periodo corrispondente alla stagione saccarifera 1977/78. In realtà la Corte aveva osservato che le disposizioni di detto regolamento, che istituisce il contributo per la produzione dell'isoglucosio, ledono il principio generale di parità, di cui il divieto di discriminazione enunciato dall'art. 40, 3o comma, del Trattato, rappresenta un'espressione specifica. Essa aveva aggiunto tuttavia che la sua dichiarazione lascia al Consiglio la facoltà di adottare tutti gli opportuni provvedimenti, compatibili col diritto comunitario, onde garantire il buon funzionamento del mercato degli edulcoranti.
SENTENZA › In fatto › V — Prosecuzione del procedimento nelle cause 116, 124 e 143/77 e fatti pertinenti › D — Riapertura della fase scritta nell'ambito delle cause riunite 116, 124 e 143/77 e separazione della causa 143/77
paragrafo 1
Con lettera 21 novembre 1978 la Corte invitava le ricorrenti nelle tre cause summenzionate a integrare la fase scritta mediante una memoria d'osservazioni in cui si precisassero le loro perdite, e il nesso causale tra dette perdite ed il comportamento della Comunità e si esponessero particolarmente, alla luce della recente giurisprudenza della Corte, soprattutto della sentenza 25 maggio 1978 nelle cause riunite 83 e 94/76 e 4, 15 e 40/77 (Bayerische HNL Vermebrungsbetriebe GmbH & Co. KG e a. c/ Consiglio e Commissione, Racc. 1978, pag. 1209), le osservazioni che esse stimavano utili sul problema del se le eventuali perdite potessero venir imputate alla Commissione in virtù dell'art. 215 del Trattato.
paragrafo 2
In esito a detta richiesta, sono state presentate dalle ricorrenti memorie integrative. In risposta, il Consiglio e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte supplementari.
paragrafo 3
La società Koninklijke Scholten-Honig NV, attrice nella causa 143/77, chiedeva che vari dati contenuti nella stima delle sue perdite allegata alla sua memoria integrativa venissero considerati informazioni riservate, quindi con ordinanza della Corte 7 maggio 1979 questa causa è stata separata dalle cause 116 e 124/77.
SENTENZA › In fatto › V — Prosecuzione del procedimento nelle cause 116, 124 e 143/77 e fatti pertinenti › E — Riapertura della fase orale nella causa 143/77
paragrafo 1
Dopo aver richiesto alla ricorrente Koninklijke Scholten-Honig NV di fornire un complemento d'informazione per quel che riguarda la stima delle sue perdite (vedasi punto VIII seguente) la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di riaprire la fase orale per approfondire il solo problema del se, tenuto conto anche del comportamento della ricorrente, la responsabilità extra contrattuale della Comunità sia in linea di massima coinvolta per quel che riguarda uno o più capi della domanda di risarcimento formulata dalla ricorrente, riservando qualsiasi problema circa la prova e il calcolo dettagliato dell'entità del danno eventualmente patito, se è del caso, ad una successiva fase del procedimento.
SENTENZA › In fatto › VI — Conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente ribadisce le sue conclusioni, presentate nell'atto introduttivo e nella replica.
paragrafo 2
La Commissione conclude che piaccia alla Corte:
paragrafo 3
1) dichiarare irricevibili gli altri mezzi invocati, all'infuori dell'adozione del regolamento n. 1111/77, per far stabilire la responsabilità della Comunità;
2) assolvere la Comunità dall'illecito presuntamente commesso con l'adozione del regolamento n. 1111/77;
3) porre le spese a carico della ricorrente.
paragrafo 4
Il Consiglio richiede alla Corte di respingere la domanda di risarcimento in quanto non fondata e di condannare alle spese la ricorrente.
SENTENZA › In fatto › VII — Compendio delle osservazioni delle parti
paragrafo 1
A — Come osservazione introduttiva, la ricorrente rileva che, al fine di evitare ripetizioni, essa si richiama espressamente al proprio atto introduttivo e alla sua replica nonché a tutti gli argomenti che vi vengono svolti.
Essa esamina poi i seguenti punti:
SENTENZA › In fatto › VII — Compendio delle osservazioni delle parti › 1. Se le perdite subite dalla ricorrente debbano, in virtù dell'art. 215 del Trattato, venir imputate alla Comunità
paragrafo 1
In base ai criteri definiti dall'avvocato generale Capotorti nelle cause riunite 83 e 94/76, nonché 4, 15 e 40/77 (cause «latte magro in polvere»Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe & Co. KG e a. c/ Consiglio e Commissione, già menzionate), la ricorrente ritiene che nella fattispecie sussista una violazione grave di una norma superiore di diritto che tutela i singoli, come definita dalla giurisprudenza costante della Corte (cfr. in particolare la sentenza 2 dicembre 1971 nella causa 5/71 Zuckerfabrik Schöppenstedt c/ Consiglio, Racc. 1971, pag. 975) sicché il danno subito dalla ricorrente dovrebbe essere imputabile alla Comunità a norma dell'art. 215 del Trattato.
paragrafo 2
Secondo la ricorrente, nella fattispecie si è violata una norma superiore di diritto, cioè il principio di non discriminazione, nozione d'importanza fondamentale per l'ordinamento giuridico comunitario.
paragrafo 3
Pur se in questo caso non è necessario che vi sia colpa grave, risulta con sufficiente evidenza che, nel determinare il contributo per la produzione, Consiglio e Commissione hanno agito in modo talmente negligente che sono perciò responsabili, inoltre, della istituzione del contributo per la produzione impugnato. Le ricorrenti nelle cause riunite della fattispecie sono toccate in modo sufficientemente diretto per legittimarle a reclamare, nel caso specifico, il risarcimento. La grande differenza tra la situazione di fatto nelle cause riunite 116, 124 e 143/77 e la situazione di fatto nelle cause latte magro in polvere sta nel fatto che si tratta solo in quest'ultimo caso, di una categoria d'interessati molto ridotta, definita con precisione. Nella sentenza della Corte 25 maggio 1978 erano toccati vasti gruppi di commercianti. Le ricorrenti nell'attuale fattispecie sono invece ben individuate dagli atti del Consiglio e della Commissione. Non vi è alcuna possibilità di dubbio circa le imprese che, all'interno della Comunità, vengono colpite dal provvedimento impugnato.
paragrafo 4
A parere della ricorrente, la differenza consiste inoltre nel fatto che le istituzioni della Comunità hanno chiaramente e gravemente travalicato i limiti del loro potere. In effetti si dovrebbe sottolineare, a questo proposito, che il contributo per la produzione di 5 unità di conto per la stagione 1977/78, contemplato dagli artt. 8 e 9 del regolamento n. 1111/77, non è che la conseguenza di un compromesso in seno al Consiglio. Le proposte della Commissione andavano ben oltre e, se avessero potuto essere messe in atto, avrebbero soltanto aumentato ulteriormente ed in larga misura la distorsione.
paragrafo 5
È innegabile che il compromesso raggiunto in seno al Consiglio delle Comunità europee ha limitato a 5 unità di conto il contributo alla produzione per il primo anno, però — per quel che riguarda la ricorrente — a questo momento il danno era ormai irreparabile. Inoltre, in quel periodo, tutto lasciava ancora prevedere che il contributo per la produzione sarebbe aumentato in maniera drastica fin dall'inizio della stagione successiva. Solo durante il corso del presente procedimento, all'inizio dell'anno 1978, il contributo alla produzione è stato fissato definitivamente in un importo, che è ancora eccessivo, di 5 u.c.
paragrafo 6
La ricorrente sostiene inoltre che, se si tiene anche conto del fatto che il Consiglio e la Commissione hanno agito in modo estremamente negligente, non riferendosi ai dati pertinenti per quanto riguarda l'industria dell'isoglucosio, ed agendo invece, come si può dedurre dalle dichiarazioni della Commissione, in base a semplici valutazioni, si può solo concludere che vi è effettivamente stato disconoscimento grave dei limiti delle competenze delle istituzioni.
SENTENZA › In fatto › VII — Compendio delle osservazioni delle parti › 2. Il nesso causale tra le perdite subite dalla ricorrente e il comportamento della Comunità
paragrafo 1
La ricorrente sostiene di aver chiaramente esposto nell'atto introduttivo e nella replica che vi è un nesso causale diretto tra il contributo per la produzione stabilito dal regolamento n. 1111/77 ed il danno che essa ha subito. Essa assume che, nel controricorso e nella replica, il Consiglio e la Commissione più che negare l'esistenza di detto nesso causale hanno invece cercato di addossare alle ricorrenti nelle cause riunite della fattispecie una parte della responsabilità per il pregiudizio che esse avevano subito.
paragrafo 2
Inoltre la ricorrente contesta l'argomento del Consiglio e della Commissione secondo il quale non è l'imposizione del contributo per la produzione che sta all'orgine del pregiudizio, bensì l'abrogazione del regime delle restituzioni alla produzione ad opera del regolamento del Consiglio n. 1862/76. A questo proposito essa sostiene che il documento intitolato «domanda di risarcimento isomerosio n. 2» (trasmesso in allegato alle sue osservazioni) dimostra che sono i contributi che hanno dato il colpo di grazia alla produzione di isoglucosio.
paragrafo 3
In realtà le tre ricorrenti nelle cause riunite di cui trattasi nella fattispecie si sono occupate tutte dello sviluppo dell'isoglucosio molto prima che si profilasse la penuria di zucchero sul mercato mondiale, quindi già molto prima del 1973/74. Esse hanno effettuato investimenti in questo settore dedicandosi alla ricerca e allo sviluppo in laboratorio sperimentale. Un andamento tanto favorevole del mercato dello zucchero durante gli anni 1973/74 costituiva un'ottima prospettiva per l'investimento nel settore dell'isoglucosio, però questa circostanza non aveva alcun rapporto con la decisione, già adottata da tempo, di iniziare la produzione di isoglucosio. La documentazione presentata dalle ricorrenti dimostra chiaramente che la decisione d'investire nell'isoglucosio era già stata adottata in precedenza.
paragrafo 4
La ricorrente sostiene che ormai la produzione poteva essere redditizia per i produttori d'amido solo se avessero macinato le materie prime in grande scala. Queste considerazioni hanno indotto la ricorrente a progettare la costruzione di un grande complesso per la macinazione del granoturco: è stato il progetto Tilbury. La produzione di isoglucosio è stata decisa in quanto il prodotto rappresentava uno dei nuovi sbocchi per questo grande complesso di macinazione. Il fatto che, pur se fosse stato modificato o soppresso il regime delle restituzioni alla produzione, gli impianti già esistenti e funzionanti avrebbero potuto comunque continuare la loro attività finché avessero potuto fruire di un margine di utile positivo variabile, ha avuto una funzione importante in questo progetto.
paragrafo 5
È stata la politica del Consiglio e della Commissione che ha provocato la decisione di non più continuare ad investire nell'isoglucosio.
paragrafo 6
In realtà la ricorrente e, circostanza importantissima nella fattispecie, gli esperti finanziari della società, hanno notato come Consiglio e Commissione, senza preoccuparsi troppo di conoscere a fondo la situazione, hanno proceduto per imporre un contributo per la produzione all'industria dell'isoglucosio. Durante l'inverno 1976 e nella primavera 1977, pareva che il contributo che sarebbe stato imposto sarebbe stato di entità ancora superiore a quello che poi in definitiva è stato imposto. Inoltre, le proposte della Commissione lasciavano chiaramente trasparire l'intenzione di procedere ad un ulteriore aumento in futuro. La ricorrente ed i suoi esperti finanziari si sono dunque trovati in una situazione particolarmente incerta e giustamente prevedevano un peggioramento nella politica nel settore dell'isoglucosio.
paragrafo 7
Sono questi fatti che costituiscono lo sfondo della decisione della ricorrente, decisione adottata anche su pressione dei propri esperti finanziari, di cessare d'investire nell'isoglucosio e di non più sfruttare ulteriormente la capacità esistente per produrre isoglucosio in laboratorio sperimentale.
paragrafo 8
La ricorrente ritiene così irrefutabilmente dimostrato che vi è nesso causale tra i provvedimenti criticati della Commissione e del Consiglio e il pregiudizio da essa subito.
SENTENZA › In fatto › VII — Compendio delle osservazioni delle parti › 3. Il pregiudizio della ricorrente
paragrafo 1
Per determinare l'entità del pregiudizio subito dalla ricorrente, questa si richiama alla nota intitolata «domanda di risarcimento isomerosio n. 2» (inviata in allegato alle memorie di difesa) datata 20 giugno 1977, ma aggiornata il 18 gennaio 1979.
paragrafo 2
Nella parte introduttiva di detta nota, si afferma che essa è redatta relativamente al «.prelievo CEE sulla produzione di isomerosio che verrà istituita il 1o luglio 1977 e che la domanda di risarcimento n. 1, presentata a seguito dell'abrogazione della restituzione alla produzione sul granoturco destinato alla produzione di isomerosio e commentata sotto l'aspetto finanziario in una nota separata».
paragrafo 3
La nota summenzionata si fonda sulla seguente interpretazione della situazione in cui si trovava la ricorrente:
paragrafo 4
«— il prelievo ha l'effetto di rendere impossibile la produzione di isomerosio;
— ciò dipende dal fatto che il prelievo è rigoroso fino al punto che gli stabilimenti in costruzione non possono venire smantellati, dato che nessuna disciplina derogatoria è stata emanata in questo senso;
— gli impianti esistenti e già funzionanti possono eventualmente continuare a produrre finché il loro margine variabile continua ad essere positivo, però anche questa categoria è minacciata da un aumento del prelievo nel giro di due anni;
— proprio per questa incertezza, non si giustifica più, dal punto di vista dell'impresa, la continuazione degli investimenti nell'isomerosio;
— KSH ha finora messo in atto la metà del suo progetto isomerosio a Tilbury ed è quindi costretta a sospendere qualsiasi investimento nel settore isomerosio;
— l'impianto sperimentale d'isomerosio di Koog, che è già in funzione, per questo motivo deve venire chiuso e liquidato, dato che le sue principali ragioni d'essere erano la preparazione del mercato in Europa ed in Inghilterra e l'acquisizione dell'esperienza tecnica da sfruttare a Tilbury;
— inoltre è necessario decidere rapidamente in materia di isomerosio, in quanto ogni ritardo provoca perdite di interessi e si deve agire limitando le perdite.
In base a quanto precede si può quindi affermare:
che tutti gli investimenti nell'isomerosio devono venire soppressi;
che tutte le spese sostenute nel settore isomerosio vanno considerate a fondo perduto;
che gli utili previsti dalla KSH subiranno una diminuzione notevole in quanto sarà necessario rinunciare a produrre isomerosio;
questa perdita relativamente agli utili previsti è dunque uno degli elementi dell'azione di danni, in quanto costringe tutto il gruppo ad assumere un nuovo orientamento radicale.»
paragrafo 5
Nella nota summenzionata si sostiene che, per quel che riguarda il metodo di stima, le perdite e i profitti sono valutati per l'anno durante il quale essi si verificano o si verificheranno e, quindi, vengono consolidati al tasso dell'8 % annuo, in base all'esercizio contabile 1976/77, cioè in effetti al 31 agosto 1977. Il consolidamento è necessario in quanto le prime spese sono state sostenute fin dal 1971/72 e in quanto la relazione sugli utili di Tilbury, che costituisce il parametro, si estende fino al 1986/87. Il calcolo della perdita sugli utili previsti si fonda sul rapporto utili Tilbury C 97 1 A (datato 25 aprile 1977).
paragrafo 6
La stima delle perdite assertivamente subite dalla ricorrente è riassunta nella nota in una tabella globale che viene qui riprodotta:
paragrafo 7
Punti Rubrica Valore nominale Valore consolidato al 31. 8. 1977 Valore consolidato al 18. 1. 1979
3 Impianto sperimentale di Foxhol 5390 6909 6909
4 Impianto sperimentale di Koog 27198 27364 27364
5 Liquidazione di Tilbury 34770 34770 32721
6 Ricerca Scholten-Honig 2057 2385 2385
7 Stipendi consiglio amministrazione e personale direttivo 3211 3624 3624
8 Avvocati ed assistenza legale 574 567 567
9 Contratti con ICI e Reynolds 21707 20527 15818
Totale parziale 94907 96146 89388
10 Utili previsti per Tilbury 95651 58132 58132
Totale domanda di risarcimento n. II 190558 154278 147520
paragrafo 8
Tutti gli importi di cui sopra sono espressi in migliaia di fiorini.
paragrafo 9
Gli importi indicati sotto il titolo valore nominale sono quelli tratti dalla relazione amministrativa o di rendimento (eventualmente dopo correzione). Sotto il titolo valore consolidato sono indicati gli stessi importi consolidati al tasso dell'8 %.
paragrafo 10
I punti 3 e 10 della tabella consuntiva di cui sopra sono integrati da commenti e calcoli particolareggiati allegati alla nota.
SENTENZA › In fatto › VII — Compendio delle osservazioni delle parti › B — Osservazioni della Commissione
paragrafo 1
Come osservazione preliminare, la Commissione ricorda in particolare che, dopo la sentenza della Corte del 25 ottobre 1978, essa ha inviato agli Stati membri una lettera nella quale si comunicava che, in attesa di provvedimenti che il Consiglio avrebbe adottato tra breve onde garantire il buon funzionamento del mercato degli edulcoranti, la riscossione di tutti gli acconti che dovevano venir versati in base all'art. 3, n. 3, del regolamento della Commissione 29 giugno 1978, n. 1464 (GU n. L 176 del 30. 6. 1978, pag. 7) come contributi per la produzione di isoglucosio, andava sospesa a titolo di provvedimento conservativo (allegato I alle osservazioni della Commissione).
paragrafo 2
Inoltre la Commissione aveva presentato al Consiglio una proposta di regolamento che modificava il regolamento del Consiglio n. 1111/77 (allegato II alle osservazioni della Commissione).
paragrafo 3
La Commissione continua il suo esame della controversia sotto i seguenti aspetti.
SENTENZA › In fatto › VII — Compendio delle osservazioni delle parti › B — Osservazioni della Commissione › 1. Ricevibilità della memoria integrativa della ricorrente
paragrafo 1
La Commissione rileva che, nella sua memoria integrativa, la ricorrente mira anzitutto a far dichiarare la responsabilità della Comunità, non in quanto derivante dall'adozione del regolamento n. 1111/77, ma in quanto essa scaturirebbe dal comportamento della Commissione durante il periodo anteriore al momento in cui essa ha elaborato le sue proposte e le ha presentate al Consiglio. Invocando questo motivo, la ricorrente va oltre le conclusioni che essa ha presentato nel suo atto introduttivo. In realtà dette conclusioni mirano soltanto a far constatare la responsabilità della Comunità solo in relazione al regolamento n. 1111/77 a sé stante (ed al regolamento n. 1468/78 della Commissione) e non in relazione ad altri fattori.
paragrafo 2
La memoria integrativa della ricorrente si dovrebbe quindi dichiarare irricevibile su questo punto.
SENTENZA › In fatto › VII — Compendio delle osservazioni delle parti › B — Osservazioni della Commissione › 2. I limiti della responsabilità della Comunità
paragrafo 1
La Commissione sottolinea che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, la Comunità non può venir ritenuta responsabile per l'effetto di un atto normativo che implica delle scelte di politica economica, se non vi è una grave violazione di una norma superiore di diritto che tutela i singoli.
paragrafo 2
Essa riconosce che la violazione del principio della parità di trattamento, come sancito dall'art. 40, 3o comma, del Trattato, costituisce una violazione di una norma superiore di diritto mirante a tutelare i singoli. Quanto agli altri addebiti relativi a presunte violazioni di altre norme giuridiche, la Commissione ribadisce le sue conclusioni già esposte nel controricorso e nella controreplica.
paragrafo 3
Per contro la Commissione, invocando la sentenza della Corte 25 maggio 1978 nelle cause HNL, contesta che nella fattispecie vi sia stata violazione grave del principio della parità che possa coinvolgere la responsabilità della Comunità, allegando che nel contesto normativo in questione, che implicava scelte di politica economica in un settore caratterizzato dall'esercizio di un ampio potere discrezionale, indispensabile alla messa in opera della politica agricola comune, le istituzioni interessate non hanno travalicato, in modo manifesto e grave, i limiti posti all'esercizio delle loro facoltà.
paragrafo 4
Secondo la Commissione, per stabilire se si tratta di un abuso di potere grave e manifesto, si dovrebbe tener conto, per quanto riguarda gli atti della Comunità, delle loro conseguenze sulla politica economica nel contesto della quale una misura viene adottata, nonché del carattere del danno arrecato.
paragrafo 5
In questo contesto, la Commissione sottolinea che la Corte si è limitata, nella sua sentenza del 25 ottobre 1978, a constatare che il contributo era illegittimo come tale e ciò soltanto a motivo del suo importo. La Corte non ha positivamente messo in dubbio la facoltà generale della Comunità di istituire un contributo. Sarebbe quindi solo il fatto di aver fissato il contributo ad un livello troppo alto l'eventuale causa di un abuso di potere grave e manifesto.
paragrafo 6
Onde contestare l'esistenza di siffatto abuso di potere, la Commissione fa rinvio agli argomenti dettagliati esposti nel suo controricorso circa la complessità della situazione cui la Comunità doveva far fronte al momento della fissazione del contributo per la produzione di isoglucosio.
paragrafo 7
Quanto all'indole del danno di cui si duole la ricorrente, la Commissione rileva in particolare che il travalicamento di potere da parte della Comunità deve essere grave cioè esso va valutato in funzione delle sue conseguenze finanziarie per gli interessati. Per quel che riguarda la gravità del pregiudizio che la ricorrente sostiene di aver subito, specie a motivo dell'incidenza del contributo sull'indole redditizia della fabbricazione dell'isoglucosio, la Commissione ricorda che detta indole redditizia dipende a sua volta dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Se si opera su questo mercato allorchè il prezzo dello zucchero è alto, è possibile vendere isoglucosio ad un prezzo molto più alto rispetto al prezzo del mercato mondiale.
paragrafo 8
Il contributo riscosso sull'isoglucosio non rappresenta quindi che una frazione di detto prezzo. Invece, tenendo conto solo della situazione sul mercato mondiale, e raffrontando il contributo con l'entità del rischio economico connesso alle attività nel settore considerato, si constata che l'incidenza del contributo sul prezzo di vendita non rappresenta che una piccola percentuale della differenza tra il prezzo mondiale dello zucchero nel 1973, anno in cui la decisione di procedere agli investimenti è stata adottata, e il prezzo del 1977, anno in cui il contributo è stato istituito.
SENTENZA › In fatto › VII — Compendio delle osservazioni delle parti › B — Osservazioni della Commissione › 3. Nesso causale tra l'atto illegittimo e il pregiudizio subito
paragrafo 1
La Commissione sottolinea che le sue osservazioni a questo proposito sono di indole subordinata ed hanno rilievo per la controversia solo nell'ipotesi in cui la Corte non condividesse le conclusioni di cui sopra e ritenesse che la Comunità è finanziariamente responsabile delle conseguenze dell'invalidità del regolamento n. 1111/77.
paragrafo 2
Per quel che riguarda il problema del nesso di causalità, la Commissione, facendo richiamo alle osservazioni di cui al n. 1 che precede, sottolinea che, per la ricorrente, l'illegittimità del comportamento della Comunità non deriva dall'elaborazione del regolamento in sé, ma anzitutto dal comportamento della Comunità durante il periodo pecedente durante il quale la Commissione preparava le sue proposte e le sottoponeva al Consiglio. Ora, questa definizione del comportamento illegittimo della Comunità è in contraddizione con quella che la Corte ha fornito nella sua sentenza 25 ottobre 1978, allorché essa ha semplicemente affermato che il Consiglio ha adottato, il 17 maggio 1977, un regolamento che non è valido in quanto le sue disposizioni impongono un contributo per la produzione di isoglucosio di 5 u.c. per quintale di materia secca per il periodo corrispondente alla stagione saccarifera 1977/78. Si dà quindi il fatto che la Corte ha semplicemente constatato l'irregolarità del contributo stesso e non la pericolosità di un contributo, come afferma la ricorrente.
paragrafo 3
Così stando le cose, se ne conclude che la ricorrente non è giunta a provare un nesso causale tra l'invalidità del contributo ed il pregiudizio che sostiene d'aver subito.
paragrafo 4
Ritenendo che è molto improbabile che il contributo sia, per la sua entità, la causa del danno presuntamente subito dalla ricorrente, la Commissione ricorda un certo numero di fattori ai quali, a suo giudizio, è imputabile il danno e cioè: la cattiva situazione generale nella quale si trovava il gruppo Koninklijke Scholten-Honig; la notevole diminuzione dei prezzi dello zucchero sul mercato mondiale dopo che era stata presa la decisione di investire (verso il 1973/74) allorché i prezzi erano alti, la soppressione della restituzione alla produzione di amido destinato alla fabbricazione di isoglucosio. La ricorrente ammette essa stessa che quest'ultimo fattore ha causato le difficoltà incontrate quanto ai suoi investimenti per la produzione di isoglucosio e agli utili che il suo gruppo sperava trarne. In realtà, nell'atto introduttivo relativo alla causa 153/77, essa dichiarava che la produzione di isoglucosio era divenuta non redditizia in quanto era stato soppresso il rgime delle restituzioni alla produzione.
paragrafo 5
Secondo la Commissione, nello stesso atto introduttivo, la ricorrente riconosce inoltre che, qualora il regime di restituzioni alla produzione non fosse stato soppresso, essa avrebbe potuto continuare la produzione dell'isoglucosio e non sarebbe stata obbligata a modificare la sua politica d'investimenti.
paragrafo 6
La responsabilità finanziaria della Comunità quindi non sussiste in quanto il danno provocato alla ricorrente va attribuito ad altri fattori, diversi dall'illegittimità dei contributi.
SENTENZA › In fatto › VII — Compendio delle osservazioni delle parti › B — Osservazioni della Commissione › 4. La stima del danno assertivamente subito dalla ricorrente
paragrafo 1
La Commissione sottolinea il carattere subordinato delle considerazioni che essa svolge in merito, nel senso che essa intende avvalersene solo se la Corte non condividesse le conclusioni della Commissione per quel che riguarda la responsabilità della Comunità ed il nesso causale tra l'atto illegittimo ed il danno subito.
paragrafo 2
Essa fa osservare che il pregiudizio invocato dalla ricorrente si articola in due elementi principali:
SENTENZA › In fatto › VII — Compendio delle osservazioni delle parti › B — Osservazioni della Commissione › 4. La stima del danno assertivamente subito dalla ricorrente
punto 1
L'ammortamento degli investimenti operati per la produzione dell'isoglucosio, specie quelli che riguardano:
gli impianti sperimentali di Foxhol e Koog aan de Zaan;
lo stabilimento di Tilbury;
la ricerca;
l'acquisto di brevetti dalla ICI e dalla Reynolds;
le spese generali di gestione;
le spese generali di perizia e le spese di consulenza giuridica.
SENTENZA › In fatto › VII — Compendio delle osservazioni delle parti › B — Osservazioni della Commissione › 4. La stima del danno assertivamente subito dalla ricorrente › 2. Gli utili previsti per Tilbury.
paragrafo 1
Quanto al primo punto, la Commissione si richiama all'affermazione della ricorrente secondo la quale gli elementi ricordati sotto questo punto le avrebbero provocato spese notevoli, particolarmente a motivo della svalutazione ingente degli investimenti a Tilbury. Ora, secondo la Commissione, ciò deriva in particolare dal fatto che è definitivamente svanita ogni possibilità di produrre ulteriormente isoglucosio, sicché gli impianti per l'isoglucosio non possono più venir utilizzati per la destinazione per cui erano stati progettati. Il contributo illegittimo non può essere all'origine di questa situazione poichè detto contributo non esiste più. La svalutazione degli investimenti va attribuita al fatto che la produzione di isoglucosio non è più redditizia in questo momento, poiché i prezzi dello zucchero sono ad un livello basso. È possibile che la soppressione della restituzione alla produzione abbia contribuito a questo risultato.
paragrafo 2
Quanto al secondo punto, la Commissione osserva che la perdita assertivamente derivante dal venir meno della possibilità di utili futuri è invocata come un lucro cessante sotto il profilo del contributo della filiale alla società madre. Questo contributo rappresenta la contropartita di una prestazione della società madre, cioè la messa a disposizione della filiale particolarmente del capitale e del know-how. Ora questi ultimi sono già registrati come ammortamenti e come perdite ai punti 3-9 incluso del calcolo dell'entità del danno. È evidente che una perdita non può essere elencata due volte, sicché, anche per questi motivi, i danni ricordati ai punti 3-9 incluso non dovrebbero figurare tra quelli invocati in questa sede dalla ricorrente. Inoltre, dal momento che il contributo non viene più riscosso dopo la sentenza del 25 ottobre 1978, l'impossibilità di realizzare utili futuri non può dunque nemmeno venir imputata all'esistenza del contributo, bensì alla situazione sul mercato dello zucchero.
paragrafo 3
Inoltre i calcoli sono effettuati per un futuro talmente remoto che non si può considerarli attendibili. Nel ricorso predominano le speranze di nuovi sbocchi, ma non si tiene assolutamente conto della possibilità di ridurre il danno facendo appello ad altre possibilità di vendita, osservazione che vale anche per quel che riguarda la ricerca: l'esattezza degli ammortamenti indicati per gli impianti sperimentali di Foxhol e Koog aan de Zaan dipende totalmente dalle possibilità di impiego di dette installazioni per altri lavori di ricerca.
SENTENZA › In fatto › VII — Compendio delle osservazioni delle parti › C — Osservazioni del Consiglio › 1. Introduzione
paragrafo 1
Il Consiglio, nella parte introduttiva delle sue memorie, ricorda brevemente i fatti relativi all'isoglucosio, ricorda la condotta degli interessati nel periodo che va dall'istituzione dei contributi alla sentenza della Corte 25 ottobre 1978, in seguito fa un esame delle conseguenze giuridiche derivanti da detta sentenza ed infine espone i provvedimenti proposti dalla Commissione per conformarsi a detta giurisprudenza.
paragrafo 2
Essa osserva in primo luogo che si possono prospettare due possibilità di produzione dell'isoglucosio, o sfruttando uno stabilimento già in funzione per la tradizionale produzione dell'amido, mediante aumento della capacità di macinazione del granoturco, cui viene ad affiancarsi l'installazione specifica necessaria per la produzione dell'isoglucosio, oppure creando un'unità di produzione specificamente ed unicamente attrezzata per la produzione dell'isoglucosio.
paragrafo 3
La prima alternativa è la meno ambiziosa e quindi sarebbe quella meno costosa ed anche la più idonea a far fronte a rischi di mercato, qualora l'isoglucosio non offrisse i vantaggi previsti. La seconda, che è più onerosa, presenta rischi e vantaggi della specializzazione.
paragrafo 4
La ricorrente ha scelto l'alternativa di costruire un impianto specificamente e unicamente attrezzato per la produzione dell'isoglucosio.
paragrafo 5
Per quel che riguarda gli effetti del contributo, la ricorrente, contrariamente alle società Amylum e Tunnel, ha deciso, dal dicembre 1977, di cessare definitivamente la produzione di isoglucosio. Inoltre, dopo che la ricorrente aveva ottenuto una dilazione delle scadenze di pagamento, cui ha fatto seguito il suo fallimento, la sua unità produttiva di Tilbury, a quanto risulta comprese le licenze, è stata ceduta a una società americana ad un prezzo molto inferiore alle spese di costruzione. Quest'ultima decisione è stata presa nel settembre 1978, cioè già prima della sentenza della Corte del 25 ottobre 1978.
paragrafo 6
Vista la motivazione di detta sentenza, il Consiglio ritiene che la Corte non abbia messo in dubbio il principio stesso di un contributo per la produzione a carico dei produttori di isoglucosio, ma che abbia invece constatato che, nella fattispecie, il contributo di 5 u. c. era troppo alto rispetto all'onere realmente gravante sui produttori di zucchero.
paragrafo 7
Alla luce della sentenza della Corte, e per le esigenze dell'argomentazione, il Consiglio fa poi una stima approssimativa del contributo non discriminatorio che si sarebbe dovuto applicare ai produttori di isoglucosio, onde gravarli di un onere economicamente equivalente a quello gravante sui produttori di zucchero.
paragrafo 8
A questo proposito, il Consiglio assume come punto di riferimento per il raffronto con i produttori di isoglucosio, un produttore di zucchero «tipo», che ha sfruttato sia la sua quota A sia la sua quota B, giacché la Corte ha ammesso, nella sentenza summenzionata (numeri 74 e seguenti) un raffronto tra l'onere gravante sulle imprese saccarifere moderne che producono anche zucchero C e quello gravante sui produttori di isoglucosio. Ai fini del raffronto, il Consiglio si rende conto del fatto che la Corte ha criticato che, allorché i servizi della Commissione hanno calcolato, per dette imprese saccarifere, un onere medio variante da 3,81 u. c. a 15,52 u. c. per quintale, non si è tenuto conto del fatto che il 60 % di detto onere si riversava sui produttori di barbabietole. Così stando le cose, l'onere realmente gravante durante la stagione saccarifera 1977/78 sul produttore tipo summenzionato potrebbe calcolarsi come segue.
paragrafo 9
È quest'ultimo onere che potrebbe, se si segue il ragionamento della Corte, venir prelevato su 100 kg di isoglucosio per la stagione 1977/78 senza discriminare i produttori di isoglucosio rispetto ai produttori di zucchero che si trovano in condizioni comparabili.
paragrafo 10
Il Consiglio sottolinea inoltre che, per rendersi conto dei rischi economici relativi al settore dello zucchero nelle condizioni attuali di eccedenze strutturali, sarebbe opportuno ricordare che la finalità del sistema di quote non è quella di creare eccedenze strutturali. A questo proposito, l'art. 27, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 3330/74 stabilisce che il contributo per la produzione è calcolato forfettariamente, in funzione delle perdite globali che la Comunità deve sopportare per effetto dello smaltimento di zucchero garantito sul mercato mondiale. In base a questo principio, l'importo del contributo massimo per la stagione 1977/78 è stato pari a 19,50 u. c. per 100 kg (cfr. i considerandi 7 e 8 del regolamento della Commissione 8 dicembre. 1978, n. 2889, GU n. L 344). Tuttavia questo importo non è stato quello applicato dal regolamento n. 2889/78 per il contributo massimo vigente in detta stagione, dato che l'art. 27, n. 3, del regolamento n. 3330/74 ha limitato forfettariamente questo contributo al 30 % del prezzo d'intervento (nella fattispecie a 9,85 u. c. per quintale) e ciò in un contesto di mercato saccarifero molto diverso dalla situazione attuale di sovraproduzione strutturale, al fine di non scoraggiare eccessivamente la specializzazione regionale.
paragrafo 11
Ora, nel contesto attuale, si sarebbe potuto, secondo il Consiglio, sopprimere questa percentuale massima del 30 %, dato che l'onere che ne risulta non è apparentemente tale da scoraggiare la produzione di zucchero oltre la quota di base in regioni meno idonee alla produzione dello stesso. In questa ipotesi, il contributo gravante sulle imprese saccarifere risulterebbe aumentato come segue:
paragrafo 12
contributo: 19,50 u.c.
riversate sulle barbabietole: 5,87 u. c.
Totale 13,63 u. c. × 26 % = 3,5438 u. c. per 100 kg
paragrafo 13
Se si ammette la validità di quest'onere «pieno», senza applicare la quota massima, nei confronti dei produttori di zucchero, si deve anche ammettere la validità dello stesso onere nei confronti dei produttori di isoglucosio, dato che la loro produzione contribuisce al 100 % all'eccedenza di zucchero garantito, il che non è vero per lo zucchero.
paragrafo 14
Il Consiglio osserva infine che, a norma della proposta di regolamento che modifica il regolamento n. 1111/77 che la Commissione gli ha trasmesso il 7 marzo 1979, la parte della produzione di isoglucosio che va oltre la quota di base attribuita all'impresa produttrice è gravata da un contributo per la produzione pari alla parte del contributo «zucchero» che, per la stagione 1979/1980, resta a carico dei soli fabbricanti di zucchero. Questa proposta si risolve quindi, per la stagione 1979/1980, mutatis mutandis, in un onere equivalente al primo onere indicato in precedenza.
SENTENZA › In fatto › VII — Compendio delle osservazioni delle parti › C — Osservazioni del Consiglio › 2. Travalicamento manifesto e grave dei limiti del margine discrezionale
paragrafo 1
Richiamandosi al tenore della sentenza HNL, il Consiglio esamina i problemi del se i) le caratteristiche del provvedimento dichiarato invalido dalla Corte nella sentenza del 25 ottobre 1978 fossero tali che detto provvedimento ha ecceduto o meno l'ampiezza dei rischi economici degli interessati (sentenza HNL, n. 5, 2 a frase; n. 7, 1 a e 5 a frase) e se ii) fissando l'entità del contributo nella cifra poi applicata, il Consiglio abbia travalicato in modo manifesto e grave i limiti imposti all'esercizio dei suoi poteri (numero 6).
SENTENZA › In fatto › VII — Compendio delle osservazioni delle parti › C — Osservazioni del Consiglio › 2. Travalicamento manifesto e grave dei limiti del margine discrezionale › Quanto al punto i)
paragrafo 1
Per il Consiglio, un'interpretazione corretta della sentenza HNL implica la necessità di valutare di volta in volta le caratteristiche del provvedimento litigioso alla luce delle caratteristiche intrinseche del provvedimento e sullo sfondo del contesto economico che gli è proprio. Ora, le circostanze che caratterizzano il contesto economico del provvedimento litigioso nella fattispecie sono in particolare le seguenti: l'imprudenza con cui gli interessati si sono lanciati in investimenti molto ingenti per lo sviluppo e lo sfruttamento di un nuovo edulcorante i cui vantaggi erano ancora aleatori; la convinzione erronea da parte degli interessati che il mercato degli edulcoranti fosse aperto; la speranza ingiustificata degli interessati di poter continuare a fruire di una restituzione alla produzione per il granoturco trasformato da essi in isoglucosio; la circostanza che gli interessati non sono apparentemente in grado, senza restituzione, di vendere il loro prodotto senza incorrere in un grave deficit; il fatto che il loro prodotto, dato il suo prezzo di costo e dato che non era prevedibile, né immediatamente né in seguito, alcun miglioramento sensibile del prezzo di vendita, non avrebbe potuto sopportare impunemente alcun contributo; il fatto che la Comunità avrebbe potuto gravare l'isoglucosio di un contributo di circa 4 u.c. per detta stagione senza infrangere il principio della parità di trattamento, se non avesse posto il limite massimo di 9,85 u.c. per il contributo sullo zucchero.
paragrafo 2
È dunque alla luce di questi elementi che si dovrebbe valutare l'effetto dell'istituzione del contributo di 5 u.c. sul vantaggio offerto agli interessati dalla produzione di isoglucosio. A questo proposito si deve ricordare che la ricorrente ha cessato radicalmente e definitivamente la produzione di isoglucosio in quanto non era più redditizia.
SENTENZA › In fatto › VII — Compendio delle osservazioni delle parti › C — Osservazioni del Consiglio › 2. Travalicamento manifesto e grave dei limiti del margine discrezionale › Quanto al punto ii)
paragrafo 1
Il Consiglio si chiede se la Corte non faccia ricorso, per affermare o negare la responsabilità della Comunità, ad un criterio ove si tiene conto della gravità non solo del danno subito da un ricorrente, ma anche della violazione della norma giuridica di cui trattasi. Tale criterio pare desumibile dal tenore del sesto punto della sentenza HNL.
paragrafo 2
Questa soluzione si comprende considerando le difficoltà insite nell'opera del Consiglio e della Commissione svolte per la messa in opera della politica agricola comune e la complessità sia degli interessi da conciliare che delle finalità da perseguire, tenuto conto della mobilità della congiuntura.
paragrafo 3
Ricordando la complessità del problema sollevato dall'apparizione, nel 1976, dell'isoglucosio in quantità rilevante sul mercato internazionale, il Consiglio ritiene che nella fattispecie si possano avere serissimi motivi di perplessità circa la gravità della violazione che esso avrebbe commesso emanando i regolamenti in questione.
SENTENZA › In fatto › VII — Compendio delle osservazioni delle parti › C — Osservazioni del Consiglio › 2. Travalicamento manifesto e grave dei limiti del margine discrezionale › L'effetto economico del contributo di 5 u.c.
paragrafo 1
Effettuando, analogamente alla Commissione, un raffronto tra il costo dell'isoglucosio prodotto dalla ricorrente Amylum (come risulta dalla relazione Klynveld-Turquands) con il prezzo di vendita medio praticato dall'Amylum stessa (tabella 2 osservazioni dell'Amylum) il Consiglio rileva, sulla scorta di questi dati, un passivo netto ancor prima che venisse riscosso un contributo. A giudizio del Consiglio, si potrebbe ritenere che queste cifre sono rappresentative per tutto il gruppo degli interessati, dato che in particolare, la società Amylum ha la maggiore esperienza in materia di isoglucosio. Inoltre, il prezzo di vendita medio indicato dall'Amylum conferma che il prezzo di vendita dell'isoglucosio, su un mercato eccedentario, è in realtà determinato dal prezzo d'intervento dello zucchero, sicché — finché il mercato resterà eccedentario — non è possibile prevedere alcun miglioramento sensibile del prezzo di vendita in un avvenire immediato o remoto.
paragrafo 2
Si giunge dunque alla conclusione che l'investimento nell'isoglucosio era economicamente ingiustificato e che nelle normali previsioni non poteva rientrare una produzione redditizia di detto prodotto. Ne consegue che l'istituzione del contributo di 5 u.c. non può aver provocato la decisione di cessare la produzione di isoglucosio, poichè già prima di detta decisione essa non era redditizia, il contributo ha potuto al massimo anticipare il momento della cessazione della produzione.
paragrafo 3
Indubbiamente è lecito chiedersi perché, se l'isoglucosio non era redditizio già in partenza, il Consiglio lo abbia comunque colpito con un contributo. A questo proposito il Consiglio fa osservare che, data la reticenza dei fabbricanti di isoglucosio, esso non era in condizione di conoscere tutti gli elementi del costo di questo prodotto, per contro, per la Communità, ogni quintale di isoglucosio immesso sul mercato provocava un aumento dell'eccedenza di zucchero ed infine rileva che questo carattere eccedentario era noto ai fabbricanti di isoglucosio, che non ignoravano nulla della disciplina comunitaria in materia di zucchero vigente fino al 1980.
paragrafo 4
Il Consiglio esamina infine l'argomento svolto in particolare dalla ricorrente nella presente causa, argomento secondo cui finché vi è un margine positivo tra i costi variabili per unità di prodotto e prezzo di vendita, è necessario continuare la produzione, mentre invece se il contributo di 5 u.c. assorbe detto margine, il capitale investito perde tutto il suo valore.
paragrafo 5
Ora, a giudizio del Consiglio, questo argomento si fonda su una duplice inesattezza. In primo luogo esso è fondato su calcoli che determinano il margine solo in base ai costi variabili e al loro raffronto con i prezzi di vendita, mentre invece bisognerebbe assumere come base di calcolo il complesso dei costi gravanti sul produttore e raffrontarlo ai prezzi di vendita; in realtà, l'ipotesi prospettata presuppone che l'impresa faccia fronte alle spese fisse relative alla produzione attingendo ad un'altra fonte, il che sarebbe contrario ai buoni principi di gestione dell'impresa. In secondo luogo, l'argomento summenzionato postula che qualsiasi riscossione di un contributo, di qualsiasi genere, sull'isoglucosio — indipendentemente dalle modalità — sia vietata, mentre invece la Corte non ha stigmatizzato il principio della riscossione.
paragrafo 6
In base ad un esame di questi due punti, il Consiglio conclude che, se gravata da un contributo che rispetta la parità di trattamento con i produttori di zucchero, la ricorrente dovrebbe in ogni caso cessare la produzione di isoglucosio ed accollarsi integralmente il danno che ne consegue. Così stando le cose, è difficile sostenere che la ricorrente deve ora venir risarcita per i danni derivanti dalla chiusura dei suoi impianti produttivi dal momento che detta chiusura era comunque necessaria e non può venir imputata all'operato illegittimo delle istituzioni.
SENTENZA › In fatto › VII — Compendio delle osservazioni delle parti › C — Osservazioni del Consiglio › 3. Nesso causale
paragrafo 1
Il Consiglio chiede alla Corte, in subordine — qualora la Corte constatasse che la responsabilità della Comunità è in linea di massima coinvolta — di voler riconoscere che gli argomenti svolti in precedenza fanno escludere qualsiasi nesso causale tra il comportamento della Comunità e le perdite lamentate dalla ricorrrente.
SENTENZA › In fatto › VII — Compendio delle osservazioni delle parti › C — Osservazioni del Consiglio › 4. Argomenti specifici avverso la risarci-bilità del danno subito dalla ricorrente
paragrafo 1
Il Consiglio ricorda che la ricorrente ha, contrariamente alle società Amylum e Tunnel, costruito uno stabilimento unicamente e specificamente attrezzato per la produzione di isoglucosio ed i rischi inerenti a questo stabilimento di produzione sono stati ricordati dal Consiglio.
paragrafo 2
Con questa condotta, la ricorrente ha accettato di correre un rischio speciale, cioè un rischio che va oltre l'ambito normale del suo contesto economico. Ora, secondo il principio della corresponsabilità di colui che ha subito un danno, se vi è un rischio speciale, conformemente ai principi generali comuni agli Stati membri, il danno eventuale che ne consegue ricade prevalentemente su colui che si è assunto il rischio.
paragrafo 3
Inoltre dopo che la ricorrente aveva deciso unilateralmente di cessare la produzione di isoglucosio, il suo impianto produttivo principale è stato ceduto — ancor prima che la Corte pronunciasse la sua sentenza — ad un'impresa americana per il prezzo simbolico di 7 milioni di fiorini olandesi, pur se la costruzione di questo impianto era costata oltre 39 milioni. Vi è da temere che la ricorrente ceda in modo anologo altri impianti produttivi (Foxhol, stabilimento produttivo sperimentale e Koog, idem.)
paragrafo 4
Si possono dunque avanzare più che logiche riserve contro il modo di procedere della ricorrente che ritiene di poter liquidare a spese della Comunità tutta la sua impresa, cioè ritiene che la Comunità, per il solo fatto di aver posto in vigore il regolamento n. 1111/77, sia comunque tenuta ad accollarsi la differenza tra le spese d'investimento e il valore della cessione degli impianti costruiti, senza che la ricorrente debba prendere alcun provvedimento per limitare il suo pregiudizio. Comunque la ricorrente non ha finora preso iniziative per arginare le perdite cui ha dovuto far fronte.
SENTENZA › In fatto › VII — Compendio delle osservazioni delle parti › C — Osservazioni del Consiglio › 5. Il danno lamentato
paragrafo 1
Il Consiglio si riserva, pur confermando gli argomenti già svolti nel controricorso e nella controreplica, il diritto di far valere ulteriormente — qualora la Corte dovesse rilevare che è coinvolta la responsabilità della Comunità a norma dell'art. 215 del Trattato e che vi è effetivamente un nesso causale diretto tra la condotta della Comunità ed i danni lamentati — qualsiasi argomento utile circa le componenti del danno degli interessati.
paragrafo 2
In conclusione il Consiglio chiede alla Corte di respingere la domanda di risarcimento in quanto non fondata e di condannare la ricorrente alle spese del giudizio.
SENTENZA › In fatto › VIII — Domanda di informazioni rivolta dalla Corte alla ricorrente
paragrafo 1
Con lettera 8 giugno 1979, la Corte ha chiesto alla ricorrente di presentare il documento intitolato «domanda di risarcimento isomerosio n. 1». La ricorrente ha prodotto detto documento nella cancelleria della Corte il 4 luglio 1979.
SENTENZA › In fatto › IX — Procedimento orale
paragrafo 1
All'udienza del 18 settembre 1979, hanno presentato le loro difese orali la ricorrente, rappresentata dall'avvocato D. J. Gijlstra, del foro di Amsterdam, il Consiglio, rappresentato dal sig. Daniel Vignes, direttore del suo servizio giuridico in qualità di agente, assistito dal sig. A. Brautigam, amministratore presso lo stesso servizio e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Jacques Bourgeois, in qualità di agente, assistito dal sig. Hendrik Bronkhorst, membro del servizio giuridico.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 23 ottobre 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
La ricorrente nella presente causa chiede che la Comunità economica europea, rappresentata dal Consiglio e dalla Commissione, venga condannata a norma dell'art. 215, 2o comma, del Trattato CEE a risarcirle il danno che essa sostiene di aver subito per effetto dell'istituzione di un contributo alla produzione di isoglucosio, a opera del regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1111, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio (GU n. L 134, pag. 4).
punto 2
È opportuno ricordare che l'istituzione del regime di contributi per la produzione di isoglucosio è così motivata nel 7o«considerando» del regolamento:
«considerando che l'isoglucosio è un prodotto di sostituzione in concorrenza diretta con lo zucchero liquido il quale, come ogni zucchero di barbabietola o di canna, è soggetto a severe restrizioni di produzione; che l'isoglucosio trae da questo fatto vantaggio economico e, date le eccedenze di zucchero esistenti nella Comunità, rende perciò necessario esportare nei paesi terzi quantitativi di zucchero corrispondenti; che occorre pertanto prevedere un adeguato regime di contributi gravanti sulla produzione dell'isoglucosio, per la copertura parziale degli oneri all'esportazione …».
punto 3
Secondo il 9o«considerando» del regolamento, il regime di contributi di cui sopra è complementare a quello istituito per lo zucchero mediante il regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU 1974, n. L 359, pag. 1) e il contributo gravante sulla produzione di isoglucosio deve essere assimilato al contributo che colpisce una determinata percentuale della produzione di zucchero eccedente la quota di base.
punto 4
Il sistema di contributi per la produzione di isoglucosio è stato messo in atto dagli artt. 8 e 9 del regolamento n. 1111/77 e vigeva per le stagioni saccarifere 1977/78 e 1978/79. L'art. 9 del regolamento stabiliva, al n. 1, che gli Stati membri riscuotono dal fabbricante di isoglucosio un contributo gravante sulla produzione e, al n. 2, 1o comma, che l'importo del contributo è pari, per 100 kg di materia secca, all'importo del contributo gravante sulla produzione di cui all'art. 27 del regolamento n. 3330/74 per lo stesso periodo d'applicazione di quest'ultimo importo. Tuttavia, in forza del 2o comma del n. 2 dell'art. 9, per il periodo 1o luglio 1977 — 30 giugno 1978, «l'importo del contributo di cui al paragrafo 1 non può essere superiore a 5 u.c. per 100 kg di materia secca».
punto 5
Nella sentenza 25 ottobre 1978, pronunciata in seguito alla domanda pregiudiziale della High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, nelle cause riunite 103/77 e 145/77, Royal Scholten-Honig (Holdings) Limited c/ Intervention Board for Agricultural Produce; Tunnel Refineries Limited c/ Intervention Board for Agricultural Produce (Racc. 1978, pag. 2037), la Corte ha affermato che il regolamento n. 1111/77 è invalido in quanto i suoi artt. 8 e 9 impongono un contributo alla produzione dell'isoglucosio di 5 u.c. il quintale di materia secca per il periodo corrispondente alla stagione saccarifera 1977/78. La Corte aveva infatti rilevato che le disposizioni di detto regolamento relative all'istituzione del sistema di contributi alla produzione di isoglucosio violavano il principio generale di uguaglianza, del quale il divieto di discriminazione, sancito dall'art. 40, 3o comma, del Trattato, rappresenta un'espressione specifica. Essa aveva però precisato che la sua pronunzia pregiudiziale lasciava al Consiglio la facoltà di adottare tutti gli opportuni provvedimenti, compatibili col diritto comunitario, onde garantire il buon funzionamento del mercato degli edulcoranti.
punto 6
In esito a detta sentenza, la Commissione, con lettera 8 gennaio 1979, comunicava agli Stati membri che, finché il Consiglio non avesse adempiuto il suo obbligo di adottare provvedimenti per garantire il buon funzionamento del mercato degli edulcoranti, era opportuno sospendere la riscossione di qualsiasi pagamento del contributo per la produzione di isoglucosio e che, analogamente, l'accertamento, la registrazione e la messa a disposizione come risorse proprie degli importi relativi dovevano venir provvisoriamente sospesi dagli Stati membri.
punto 7
Il 25 giugno 1979, il Consiglio adottava il regolamento n. 1293 (GU 1979, n. L 162, pag. 10) che modificava il regolamento n. 1111/77 ispirandosi alla sentenza della Corte 25 ottobre 1978. Poichè il mezzo più idoneo per evitare la disparità di trattamento tra produttori di zucchero e produttori di isoglucosio risultava quello di assoggettare la produzione d'isoglucosio a norme analoghe a quelle già vigenti per la produzione di zucchero fino al 30 giugno 1980, il regolamento n. 1293/79 istituiva fra l'altro, in via transitoria, fino a questa data, un sistema di quote di produzione per l'isoglucosio. Si stabiliva pure che, per i quantitativi di isoglucosio prodotti in eccedenza rispetto alla quota di base, ma senza superare la quota massima, gli Stati membri avrebbero riscosso dal fabbricante di isoglucosio interessato un contributo per la produzione, di importo pari alla parte del contributo per la produzione di zucchero vigente per la stagione saccarifera 1979/80 in forza dell'art. 28 del regolamento n. 3330/74, che rimane a carico dei fabbricanti di zucchero. Quanto al contributo per la produzione istituito mediante il regolamento n. 1111/77 e dichiarato invalido nella sentenza summenzionata, esso veniva abrogato dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1293/79, con effetto dal 1o luglio 1977.
punto 8
Nella fase orale del presente procedimento, la ricorrente ha dichiarato di aver versato il contributo gravante sulla produzione d'isoglucosio effettuata in un laboratorio sperimentale e di non aver ancor ottenuto il rimborso da parte delle autorità nazionali. Il presente ricorso non ha però come oggetto il rimborso del contributo, ma solo il risarcimento, da parte della Comunità, del danno che la ricorrente afferma aver subito in quanto è stata costretta, a seguito dell'istituzione del contributo per la produzione, a cessare definitivamente la fabbricazione d'isoglucosio. A suo parere, il pregiudizio che le sarebbe stato causato comprende, da una parte, l'ammortamento degli investimenti effettuati per la produzione d'isoglucosio nei due stabilimenti sperimentali di produzione nei Paesi Bassi e in uno stabilimento tuttora in costruzione a Tilbury nel Regno Unito, che doveva venir particolarmente attrezzato per la produzione di isoglucosio, le spese amministrative e di ricerca sostenute per detto prodotto, nonché le spese di consulenza giuridica e le conseguenze finanziarie derivanti dai contratti stipulati con imprese terze per l'acquisto di licenze e le forniture di enzimi. D'altra parte, ulteriori perdite sarebbero derivate dalla vendita, dopo il fallimento della ricorrente, ma prima della sentenza della Corte 25 ottobre 1978, dell'impianto di Tilbury a un prezzo molto inferiore alle spese di costruzione, nonché dalla perdita di utili futuri sui quali si faceva assegnamento.
punto 9
Dato che la Corte ha già rilevato, nella sentenza 25 ottobre 1978, che l'applicazione di un contributo alla produzione d'isoglucosio di 5 u.c. per 100 kg di materia secca è incompatibile con il principio di uguaglianza, la prima questione che sorge nella presente controversia è quella del se questa illegittimità sia tale da coinvolgere la responsabilità della Comunità, a norma dell'art. 215, 2o comma, del Trattato.
punto 10
La constatazione che una situazione giuridica derivante da atti normativi della Comunità è illegitima non basta di per sé a far sorgere detta responsabilità. La Corte si è già pronunziata in questo senso nella sentenza 25 maggio 1978 nelle cause riunite 83/76 ed altre, Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe ed altri c/ Consiglio e Commissione (Racc. 1978, pag. 1209). A questo proposito la Corte ha ricordato la sua giurisprudenza costante secondo cui la responsabilità della Comunità per atti normativi che implichino scelte di politica economica non può sorgere se non vi sia stata una violazione grave di una norma giuridica superiore posta a tutela dei singoli. Tenuto conto dei principi che, nei sistemi giuridici degli Stati membri, disciplinano la responsabilità della pubblica autorità per il danno arrecato ai singoli dagli atti normativi, la Corte ha affermato che in un contesto normativo d'ordine comunitario, caratterizzato dall'esercizio di un ampio potere discrezionale, indispensabile per l'attuazione della politica agricola comune, la responsabilità della Comunità può quindi sussistere solo se l'istituzione di cui trattasi ha disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che si impongono all'esercizio dei suoi poteri.
punto 11
Ciò trova conferma in particolare nel fatto che, pur se l'azione di risarcimento a norma degli artt. 178 e 215 del Trattato rappresenta un mezzo d'impugnazione autonomo, essa deve tuttavia venir valutata alla luce del complesso del sistema della tutela giurisdizionale dei singoli instaurato dal Trattato. Qualora si consideri leso da un atto normativo comunitario che egli ritenga illegittimo, il singolo ha facoltà, se l'attuazione di tale provvedimento è di competenza delle autorità nazionali, di contestare, al momento dell'attuazione, la validità del provvedimento dinanzi ad un giudice nazionale, nell'ambito di una controversia promossa nei confronti dell'autorità nazionale. Detto giudice ha il potere, o addirittura il dovere, come previsto dall'art. 177, di adire la Corte in via pregiudiziale per consultarla sulla validità dell'atto comunitario di cui trattasi. La possibilità di operare il rinvio pregiudiziale è già un mezzo efficiente di tutela del singolo interessato.
punto 12
Queste considerazioni hanno la loro importanza qualora, come nella fattispecie, la Corte abbia dichiarato, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, l'illegittimità di un contributo per la produzione e qualora l'istituzione competente abbia, in esito a detta dichiarazione, soppresso con effetto retroattivo l'onere in questione.
punto 13
È alla luce di queste considerazioni che si deve esaminare se, nella fattispecie, il Consiglio e la Commissione abbiano superato in modo palese e manifesto i limiti che sono loro imposti per l'esercizio del loro potere discrezionale nell'ambito della politica agricola comune.
punto 14
In proposito è opportuno ricordare che la Corte non ha dichiarato invalido qualsiasi contributo per la produzione di isoglucosio, ma ha soltanto invalidato il metodo di calcolo impiegato el il fatto che il contributo gravasse su tutta la produzione d'isoglucosio. Tenuto conto del fatto che la produzione d'isoglucosio contribuiva ad aumentare le eccedence di zucchero, il Consiglio aveva la facoltà di colpire detta produzione con provvedimenti restrittivi.
punto 15
Benché nella sentenza 25 ottobre 1978, pronunciata in via pregiudiziale nell'ambito dell'esame della validità del regolamento n. 1111/77, la Corte abbia rilevato che gli oneri gravanti in forza di detto regolamento sui produttori d'isoglucosio, a titolo di contributo sulla produzione, erano manifestamente discriminatori rispetto a quelli gravanti sui produttori di zucchero, ciò non implica tuttavia che, sotto il profilo della valutazione dell'illegittimità dell'atto rispetto all'art. 215 del Trattato, il Consiglio abbia superato in modo palese e manifesto i limiti imposti all'esercizio del suo potere discrezionale.
punto 16
In effetti, pur se la fissazione del contributo alla produzione dell'isoglucosio nella misura di 5 u.c. per 100 kg di materia secca era viziata da errori, si deve comunque osservare che, tenuto conto del fatto che un contributo adeguato era pienamente giustificato, non si trattava di errori di tale gravità da poter affermare che, sotto questo aspetto, il comportamento delle istituzioni convenute confini, in quanto tale, con l'arbitrio e possa quindi far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.
punto 17
È pure opportuno ricordare che il regolamento n. 1111/77 è stato adottato in particolare per fronteggiare una situazione d'urgenza caratterizzata da crescenti eccedenze di zucchero e in condizioni che, conformemente ai principi enunciati dall'art. 39 del Trattato, consentivano una certa preferenza a favore della barbabietola, la cui produzione comunitaria era eccedentaria, mentre la produzione comunitaria di granoturco era largamente deficitaria.
punto 18
Dalle considerazioni che precedono risulta che il Consiglio e la Commissione non hanno commesso una trasgressione dei limiti loro imposti per l'esercizio del loro potere discrezionale nell'ambito della politica agricola comune, tanto grave da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.
punto 19
Il ricorso va quindi respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 20
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 21
La ricorrente è rimasta soccombente e va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce
1o Il ricorso è respinto.
2o La ricorrente è condannata alle spese.
Firme
Kutscher
O'Keeffe
Touffait
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
Bosco
Koopmans
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 dicembre 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher