diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3596 del 10/12/1971 (Rv. 355305 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - REATI NON ACCERTATI IN GIUDIZIO PENALE O ESTINTI - POTERI DEL GIUDICE CIVILE PER L'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL REATO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355305-01

RESPONSABILITA CIVILE - REATI NON ACCERTATI IN GIUDIZIO PENALE O ESTINTI - POTERI DEL GIUDICE CIVILE PER L'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL REATO - LIMITI.*

E bensi vero che, quando sia intervenuta l'Estinzione del reato, il giudice civile ha il potere - dovere di sostituirsi al giudice penale per accertare, con piena liberta di apprezzamento, se nel fatto lesivo, gia costituente reato, ricorrano gli estremi, oggettivi e soggettivi, dell'illecito penale, ai limitati fini delle azioni civili di restituzione e di risarcimento (art 185 e 198 cod pen), e che, in tal caso e a questi fini, spetta allo stesso giudice la ricostruzione della fattispecie e la individuazione della figura di reato in cui questa sia inquadrabile. Ma a tale accertamento non puo il giudice civile procedere se non nelle fasi di merito e nei limiti delle deduzioni di fatto, delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)