Sez. 3, Sentenza n. 1643 del 14/02/2000 (Rv. 533860 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Risarcimento del danno non patrimoniale - Sussistenza del reato - Accertamento da parte del giudice civile - Ammissibilità - Criteri - Oggetto.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, a norma dell'art. 2059 cod. civ., l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile a norma degli artt. 651 e 652 cod. proc. pen., l'estinzione del reato (art. 198 cod. pen.), l'improponibilità o l'improcedibilità dell'azione penale non costituiscono impedimento all'accertamento da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. In ogni caso l'accertamento del giudice civile deve essere condotto secondo la legge penale e deve avere ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ivi comprese eventuali cause di giustificazione e l'eccesso colposo ad esse relativo. Ne consegue che, perché possa sussistere un reato e consequenzialmente la responsabilità del suo autore per il danno non patrimoniale, occorre non solo che sia integrato l'elemento materiale del reato, ma anche l'elemento psicologico negli esatti termini in cui è previsto dalla norma penale e che l'accertata esistenza dell'eccesso colposo (art. 55 cod. pen.), in relazione ad una causa di giustificazione in presenza della quale è stato compiuto un delitto punibile solo a titolo di dolo, comporta in sede penale la non punibilità dell'autore ed in sede civile la non ipotizzabilità di un danno non patrimoniale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 198 CORTE COST., Cod. Pen. art. 55, Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)