Sez. 1, Sentenza n. 3705 del 08/11/1968 (Rv. 337021 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE - ORDINANZE ISTRUTTORIE DEL GIUDICE ISTRUTTORE O DEL COLLEGIO- EFFICACIA PRECLUSIVA - ESCLUSIONE - REVOCABILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE - ORDINANZE ISTRUTTORIE DEL GIUDICE ISTRUTTORE O DEL COLLEGIO- EFFICACIA PRECLUSIVA - ESCLUSIONE - REVOCABILITA.*
Le ordinanze istruttorie, emesse dal giudice istruttore o dal collegio, avendo un'efficacia del tutto provvisoria, non sono idonee ad acquistare valore di giudicato, ne hanno alcun effetto preclusivo, sicche nella fase decisoria della causa, ben puo essere nuovamente trattata qualsiasi questione gia risolta con ordinanza. In Sede di decisione, il giudice e libero di ritenere le prove ammesse dall'istruttore come non influenti, e puo valutare i fatti, anziche in base alle prove raccolte o a quelle disposte e non ancora espletate, in base alle prove preesistenti all'ordinanza ammissiva di mezzi istruttori, revocando cosi implicitamente l'ordinanza stessa. La revoca del provvedimento ordinatorio, ammissivo di nuove prove, puo avvenire, quindi, in base al riesame e alla diversa valutazione degli elementi probatori gia acquisiti in Atti al momento in cui lo stesso sia stato emanato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)