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Sez. 2, Sentenza n. 1230 del 17/04/1972 (Rv. 357719 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE PROCESSUALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - ESONERO EX LEGGE N 153 DEL 1969 - GIUDIZI DI ACCERTAMENTO DELLA VALIDITA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357719-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE PROCESSUALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - ESONERO EX LEGGE N 153 DEL 1969 - GIUDIZI DI ACCERTAMENTO DELLA VALIDITA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - INAPPLICABILITA.*

I giudizi tendenti all'accertamento della validita del rapporto assicurativo non possono considerarsi come promossi per ottenere il riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, dovute non appena si verifichino le condizioni previste dalla legge. Pertanto, non e applicabile a tali giudizi l'art 57 della legge 30 aprile 1969 n 153, secondo il quale il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non e assoggettato al pagamento delle spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio non sia manifestamente infondato o temerario. (V 1315'70, mass n 347028).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)