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Sez. 2, Sentenza n. 1315 del 08/09/1970 (Rv. 347028 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DEL LAVORATORE DALLA CONDANNA ALLE SPESE PREVISTO DALL'ART 57 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - APPLICABILITA ANCHE AI GRADI DEL GIUDIZIO DI MERITO.*
Stato
decisa il 1970-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347028-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DEL LAVORATORE DALLA CONDANNA ALLE SPESE PREVISTO DALL'ART 57 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - APPLICABILITA ANCHE AI GRADI DEL GIUDIZIO DI MERITO.*

La norma dell'art 57 della legge 30 aprile 1969, n 153, secondo cui il lavoratore, nelle cause previdenziali da lui promosse, non puo essere condannato nelle spese (salvi i casi di azioni manifestamente infondate o temerarie), se sopravvenuta nelle more del giudizio di Cassazione, va applicata cosi relativamente alle spese di quest'ultimo come riguardo a quelle dei precorsi gradi del giudizio.*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)