Sez. L, Sentenza n. 4103 del 15/06/1983 (Rv. 429056 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - REQUISITI - GIUDIZIO SULLA DECISIVITÀ DELL'ERRORE - APPREZZAMENTO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - REQUISITI - GIUDIZIO SULLA DECISIVITÀ DELL'ERRORE - APPREZZAMENTO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
L'errore di fatto, idoneo a legittimare la revocazione di una sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., deve non soltanto essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma anche avere carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione. Il giudizio sulla decisività dell'errore costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, il quale, se la esclude, deve limitare il suo accertamento alla formale esistenza di una motivazione che giustifichi la pronuncia adottata, indipendentemente dalla circostanza che è risultata essere effetto di un errore di percezione. (Conf 80/79, mass n 396122, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)