Sez. 1, Sentenza n. 500 del 18/01/1997 (Rv. 501837 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Sentenza statuente di ufficio sulle spese, in base all'erronea supposizione del mancato inserimento agli atti della relativa nota - Revocazione - Ammissibilità - Esclusione - Impugnazione ordinaria - Esperibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
Avverso la sentenza con la quale il giudice, supponendo erroneamente il mancato inserimento agli atti della nota spese, abbia provveduto di ufficio alla liquidazione delle spese, non è ammissibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 395 cod. proc. civ., l'azione revocatoria che si fondi sulla mera allegazione dell'errore percettivo del giudice, dal momento che tale errore, benché revocatorio, non è stato determinante della decisione, nei confronti della quale è ammessa l'ordinaria impugnazione tendente a censurare la legittimità e la congruità della compiuta liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)