Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 65 del 1983
Massime (1)
Massima n. 15103
- Prezzi e tariffe
- Merci con prezzo massimo fissato con provvedimento dell'autorità
- Rifiuto di vendita
- Prospettazione da parte del giudice a quo di un thema decidendum contraddittorio
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 23 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245 convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, prevedente il reato di rifiuto di vendita di merci il cui prezzo massimo è stato fissato dall'autorità, in quanto il giudice a quo lamenta, sia la mancata estensione delle norme alla cessazione della produzione, sia l'illegittimità della norma stessa perché prevederebbe una prestazione imposta senza il rispetto della riserva di legge, così prospettando la questione in modo contraddittorio richiedendosi da un lato l'estensione della normativa e dall'altro la sua caducazione.
Norme impugnate
- art. 19 legge 5 maggio 1949, n. 178
- r.d.l. 22 aprile 1943, n. 245
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del r.d.l. 22 aprile 1943, n. 245 conv. in legge 5 maggio 1949, n. 178 (Disciplina dei consumi - Vendita di merci con prezzo massimo fissato dall'autorità) promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1976 dal Pretore di Ancona, nel procedimento penale a carico di Cefis Eugenio ed altri, iscritta al n. 633 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'1 dicembre 1976.
Visti l'atto di costituzione di Cefis Eugenio ed altri, di Casella Roberto, di Masseroli Otilio, di Rossi Alfiero, di Boido Luigi, di Carli Angelo, di Manco Dino e di Minguzzi Giovanni, e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 Il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
punto 2
Considerato che l'ordinanza, relativa al reato di rifiuto di vendita di merci il cui prezzo massimo è stato fissato con provvedimento dell'autorità, censura in primo luogo la norma nella parte in cui non si estende alla cessazione della produzione e nel contempo lamenta l'illegittimità costituzionale della norma stessa perché prevederebbe una prestazione imposta senza il rispetto della riserva di legge, presentando così un thema decidendi contraddittorio, giacché si richiede da un lato l'estensione della normativa e dall'altro la sua caducazione;
che simile contraddittorietà rende la questione inammissibile, come questa Corte ha ritenuto da ultimo con sentenza n. 30/1983;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 r.d.l. 22 aprile 1943, n. 245, convertito con legge 5 maggio 1949, n. 178, sollevata dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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