Sez. 2, Sentenza n. 7534 del 20/04/2004 (Rv. 572193 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Nullità degli atti di compravendita immobiliare ex artt. 15 della legge 10/1977 e 40 della legge 47/1985 - Estensione ad ipotesi non espressamente previste - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
Le norme che, pongono limiti all'autonomia privata e divieti alla libera circolazione dei beni in base tanto all'art.15 della legge n.10 del 1977, quanto all'art.40 della legge n.47 del 1985, debbono ritenersi di stretta interpretazione, e non possono, pertanto, essere applicate, estensivamente o per analogia, ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste. Ne consegue che la eventuale illiceità dell'attività edilizia svolta nel vigore della prima delle suindicate disposizioni (applicabile nella fattispecie "ratione temporis") deve essere individuata, appunto, esclusivamente con riferimento alla normativa urbanistica vigente all'epoca, senza che spieghino, all'uopo, alcuna influenza, nella valutazione dell'eventuale nullità degli atti, le leggi successive (e dunque, né l'art.26 della legge 47/85, né le ulteriori norme che prevedono l'autorizzazione per altri tipi di intervento sul territorio - come le lottizzazioni di terreni -, né il coacervo delle altre disposizioni funzionali al controllo dell'attività edilizia, tranne che, da esse, non si ricavi la necessità della concessione "ad edificandum" in relazione all'attività costruttiva realizzata ovvero alla trasformazione del bene oggetto del trasferimento).
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)