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Sez. 3, Sentenza n. 9707 del 18/06/2003 (Rv. 564380 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Vizio della sentenza - Deduzione in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564380-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA

L'omessa pronuncia avverso specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integrando una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., costituisce una violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, né tanto meno come vizio della motivazione (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto per violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. proc. civ., per non aver la corte di merito pronunciato sulla avvenuta cessazione della materia del contendere per rinunzia agli atti esecutivi da parte dell'avvocato del procedente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)