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Sez. 2, Sentenza n. 26598 del 17/12/2009 (Rv. 610965 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Denuncia del relativo vizio in sede di legittimità - Condizioni - Censurabilità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610965-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA

L'omessa pronuncia avverso una specifica ragione di nullità dell'ordinanza - ingiunzione, dedotta dall'opponente, integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto per violazione di legge, in relazione all'art. 2 della legge n. 241 del 1990, con il quale si denunciava l'omessa pronuncia del giudice di pace sulla dedotta nullità dell'opposta ordinanza ingiunzione a motivo della inosservanza del termine entro il quale il Prefetto avrebbe dovuto emettere il provvedimento sanzionatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)