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Sez. U, Sentenza n. 15399 del 15/10/2003 (Rv. 567454 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Svolgimento del processo disciplinare in un unico grado di giurisdizione di merito - Illegittimità costituzionale della relativa disciplina - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567454-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Il principio del doppio grado di giurisdizione di merito non è costituzionalmente sancito; pertanto, dal fatto che il processo disciplinare nei confronti dei magistrati si svolga, nel merito, in un unico grado non può ricavarsi alcun giudizio di incongruenza con riferimento alla disciplina che regola la materia o alcuna aporia nel sistema.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 5113 art. 35, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)