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Sez. U, Sentenza n. 22610 del 24/10/2014 (Rv. 633019 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Giurisdizione di merito in unico grado - Illegittimità costituzionale della relativa disciplina - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633019-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Il principio del doppio grado di giurisdizione di merito non è costituzionalmente sancito, sicché, dalla circostanza che il processo disciplinare nei confronti dei magistrati - anche secondo la struttura delineata con il d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - si svolga in un unico grado di merito, con facoltà per l'incolpato di impugnare la sentenza che lo definisce davanti alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, non può ricavarsi alcun giudizio di incongruenza od aporia del sistema, con conseguente manifesta infondatezza della relativa eccezione di legittimità costituzionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Costituzione art. 105, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)