Sez. 3, Sentenza n. 19871 del 29/09/2011 (Rv. 619533 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità - Presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ. - Principio informatore della materia - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Ai fini dell'impugnazione delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, la presunzione di pari responsabilità dei due guidatori, in caso di scontro tra veicoli, di cui all'art. 2054 cod. civ., costituisce principio informatore della materia. Infatti, la norma anzidetta, senza dettare regole in punto di incidenza del rischio della mancata prova di una circostanza rimasta incerta nel giudizio, stabilisce una presunzione che costituisce applicazione dei criteri generalissimi in materia di concorso di cause (art. 41 cod. pen.), ai quali risulta conformata tutta la disciplina della responsabilità per fatto illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)