Sez. 1, Sentenza n. 9759 del 04/05/2011 (Rv. 617858 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Necessità del rispetto dei principi regolatori della materia - Nozione - Ricorribilità per cassazione - Ammissibilità - Limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ., nel regime anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, sono ricorribili in cassazione, ove eccedano i limiti che la legge pone all'equità, dal momento che il giudice non vincolato a decidere in base alle "norme di diritto" è, tuttavia, tenuto, per il principio di legalità, a rispettare i "principi informatori della materia"; questi non corrispondono a singole norme regolatrici della materia, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva, il cui mancato rispetto comporta una decisione ingiusta, censurabile in sede di legittimità. Le predette sentenze sono pertanto ricorribili per cassazione non solo quando violano norme inderogabili processuali, costituzionali e comunitarie, ma anche ove siano in contrasto con i principi informatori della materia oggetto di causa e che qualificano la stessa fisionomia giuridica del rapporto controverso, nonché per omessa od apparente motivazione della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)