Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 2 marzo 1983, causa 7/82
Epigrafe
Nella causa 7/82,
Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL), Esplanade 36a, 2000 Amburgo, con gli avvocati K. Peter Mailänder e Rolf Winkler, patrocinanti presso il Landgericht e l'Oberlandesgericht di Stoccarda, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 34, rue Philippe-II,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, 200, rue de la Loi, 1049 Bruxelles, rappresentata dal sig. Götz zur Hausen, membro del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 29 ottobre 1981 «relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 86 del Trattato CEE (IV/29.839 — GVL)» (GU L 370, pag. 49),
LA CORTE,
composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, P. Pescatore, A. O'Keeffe e U. Everling, presidenti di Sezione, Mackenzie Stuart, G. Bosco e T. Koopmans, giudici,
avvocato generale: G. Reischl
cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale
ha pronunziato la presente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › A — Introduzione
paragrafo 1
La Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (in prosieguo: GVL) è una società intermediaria tedesca avente lo scopo di gestire i diritti che sorgono, in capo agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di video e fonogrammi, ai coautori di opere cinematografiche e agli impresari, in base alla legge tedesca sui diritti d'autore e i diritti cosiddetti connessi ai diritti d'autore (Gesetz über Urheberrechte und verwandte Schutzrechte, in prosieguo: «legge sui diritti d'autore») ovvero che vengono ceduti a tali produttori e impresari. La GVL ha quindi lo scopo di tutelare i «diritti di esecuzione», vale a dire i diritti collegati con la riproduzione della prestazione creativa dell'artista. L'attività di tali società è disciplinata dalla legge tedésca sulla tutela dei diritti d'autore e dei diritti cosiddetti connessi ai diritti d'autore (Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten, in prosieguo: «legge di tutela»).
paragrafo 2
La GVL è stata costituita in comune dalla «Deutsche Orchestervereinigung e.V.» con sede in Amburgo, un'associazione di artisti interpreti o esecutori, principalmente musicisti, e dalla federazione internazionale dei produttori di videogrammi e fonogrammi (Deutsche Landesgruppe der IFPI e.V.), con sede in Amburgo, un'associazione di produttori di fonogrammi. Tali due associazioni sono gli unici soci della GVL costituita quale società a responsabilità limitata.
paragrafo 3
La presente controversia riguarda il comportamento della GVL nei confronti di artisti interpreti o esecutori privi della cittadinanza tedesca e non domiciliati nella Repubblica federale di Germania.
paragrafo 4
Il 25 agosto 1980, la Commissione decideva di esperire la procedura di cui al regolamento del Consiglio n. 17. Con lettera 4 settembre 1980 essa inviava la comunicazione degli addebiti allo GVL. Quest'ultima ha espresso il proprio punto di vista in ordine a tale comunicazione con due lettere rispettivamente in data 5 novembre 1980 e 9 gennaio 1981. In conformità all'art. 19 del regolamento del Consiglio n. 17 e alle norme del regolamento della Commissione n. 99/63, la GVL è stata sentita il 12 febbraio 1981.
paragrafo 5
Il 29 ottobre 1981, la Commissione adottava la decisione di cui è causa, notificata alla GVL il 9 novembre 1981. L'art. 1 di detta decisione recita:
paragrafo 6
«Il comportamento di GVL fino al 21 novembre 1980, consistente nel rifuto di concludere contratti di tutela con artisti stranieri che non fossero domiciliati in Germania, nonché nel non tutelare altrimenti i diritti connessi spettanti in Germania a tali artisti, costituisce, in quanto tali artisti fossero cittadini di uno Stato membro della CEE o domiciliati in uno Stato membro, un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato CEE.»
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › B — Sintesi della motivazione della decisione › 1. Sulle norme da applicare
paragrafo 1
I §§ 73 e segg. della legge sui diritti d'autore riconoscono all'artista diritti connessi al diritto d'autore. In forza dei §§ 74, 75 e 76, 1o comma, di detta legge, l'esecuzione dell'artista non può essere riprodotta in pubblico, registrata su video o fonogrammi, riprodotta o radiodiffusa senza il consenso di questi (sfruttamento primario). Di norma, l'artista concede tale autorizzazione solo a titolo oneroso.
paragrafo 2
D'altro canto, i §§ 76, 2o comma, e 77 della legge sui diritti d'autore attribuiscono all'artista il diritto soggettivo ad un compenso, qualora l'esecuzione, registrata col suo consenso su video o fonogrammi, venga radiodiffusa oppure altrimenti divulgata (sfruttamento secondario). All'artista spetta inoltre il diritto ad un compenso nei confronti dei produttori di apparecchi di riproduzione; si tratta del canone di apparecchio ai sensi del § 53, 5o comma, della legge sui diritti d'autore.
paragrafo 3
Qualora l'esecuzione dell'artista sia stata registrata col suo consenso su video o fonogrammi e questi ultimi siano stati pubblicati, l'artista non può impedirne né la radiodiffusione né la riproduzione pubblica invocando i propri diritti esclusivi.
paragrafo 4
A sua volta, il § 86 della legge sui diritti d'autore attribuisce ai produttori di fonogrammi, in prosieguo denominati «i produttori», il diritto di pretendere dall'artista un'equa partecipazione al compenso che questi percepisce per lo sfruttamento secondario.
paragrafo 5
Il produttore e l'artista sono quindi interessati entrambi al compenso dovuto per tale sfruttamento secondario. Finché si tratta di esercitare tali diritti verso i soggetti obbligati nei loro confronti (enti trasmittenti, teatri, alberghi, ristoranti, ecc.) i loro interessi coincidono. Un contrasto di interessi può insorgere soltanto, dopo il pagamento del compenso, in ordine all'«equa partecipazione dei produttori».
paragrafo 6
Mentre in tutti gli Stati membri è richiesta l'autorizzazione dell'artista per lo sfruttamento primario, solo in alcuni viene riconosciuto il diritto soggettivo ad un compenso per lo sfruttamento secondario.
paragrafo 7
A norma dell'art. 12 della Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, stipulata a Roma il 26 ottobre 1961 (Raccolta dei Trattati delle Nazioni Unite, voi. 496, pag. 45), gli Stati contraenti sono tenuti a garantire che l'utilizzazione di registrazioni pubblicate per una radiodiffusione o per qualsiasi altra diffusione pubblica dia luogo al pagamento di un compenso unico ed equo ai produttori di fonogrammi o agli artisti interpreti o esecutori ovvero ad entrambi.
paragrafo 8
La suddetta Convenzione non è stata tuttavia ancora ratificata da tutti gli Stati membri. La Repubblica federale di Germania ha provveduto a ratificarla con riserva «di poter limitare, per i fonogrammi il cui produttore sia cittadino di un altro Stato contraente, la portata e la durata della tutela dei produttori e artisti a quella che detto Stato accorda per i fonogrammi registrati per la prima volta da un cittadino tedesco».
paragrafo 9
Il regime di tutela descritto in precedenza si applica anche agli artisti aventi cittadinanza straniera, indipendentemente dal loro domicilio. In quanto noh si tratti di un artista cittadino di un paese che ha ratificato la Convenzione, il § 125 della legge sui diritti d'autore riconosce à tale straniero i medesimi diritti di cui fruiscono gli artisti tedeschi, se l'esecuzione avviene in Germania oppure, qualora essa sia stata regolarmente registrata su video o fonogramma, se tale registrazione è stata pubblicata in Germania. Allo stesso modo, gli artisti stranieri godono dei medesimi diritti riconosciuti agli artisti tedeschi in caso di trasmissione radiofonica quando quest'ultima avvenga in Germania.
paragrafo 10
A norma del § 1 della legge di tutela chiunque assicura lo sfruttamento collettivo dei diritti di godimento, dei diritti di autorizzazione o del diritto a compenso stabiliti dalla legge sui diritti d'autore per conto di vari autori o titolari di diritti cosiddetti connessi ai diritti d'autore, deve essere stato autorizzato dalle autorità pubbliche, indipendentemente dal fatto che egli tratti a nome proprio o a nome d'altri. Questa autorizzazione viene concessa qualora ricorrano determinati presupposti fondamentali per l'esercizio di tale attività.
paragrafo 11
La legge di tutela non attribuisce alcun monopolio di diritto alle società intermediarie in quanto la costituzione di società intermediarie «concorrenti» è perfettamente possibile sotto il profilo giuridico.
paragrafo 12
Le società intermediarie autorizzate in base alla legge di tutela devono ripartire i proventi della loro attività in base a norme ben precise.
paragrafo 13
In conformità al § 11 della legge di tutela, la società intermediaria è tenuta a concedere, a determinate condizioni, per i diritti da essa tutelati, diritti di utilizzazione o autorizzazioni (obbligo a contrarre) a chiunque ne faccia domanda.
paragrafo 14
In § 6 della legge di tutela, a sua volta, obbliga la società intermediaria a gestire, su richiesta degli interessati e a condizioni eque, i diritti che rientrano nel suo settore di competenza, qualora detti interessati siano tedeschi ai sensi della Legge fondamentale oppure siano domiciliati nel territorio di applicazione della legge di tutela e non sia possibile operare altrimenti una tutela efficace dei loro diritti (obbligo di gestione dèi diritti).
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › B — Sintesi della motivazione della decisione › 2. Sul comportaménto della GVL nei confronti degli artisti stranieri
paragrafo 1
La GVL è la sola società intermediaria che provvede in Germania alla tutela dei diritti di sfruttamento secondario. Le altre società analoghe tutelano altri diritti d'autore o diritti connessi.
paragrafo 2
Sino al 21 novembre 1980, la GVL si è rifiutata di concludere contratti di tutela con artisti stranieri privi di domicilio in Germania, indipendentemente dal fatto che si trattasse o meno di cittadini di Stati membri della Comunità, o di tutelare in qualunque altra maniera i loro diritti in Germania. La GVL non contestava al riguardo il diritto degli artisti stranieri ad un compenso per lo sfruttamento secondario in Germania. Quando degli artisti stranieri sollecitavano la conclusione di un contratto di tutela da parte della GVL, essa rispondeva che i contratti venivano stipulati solo con titolari di diritti che fossero cittadini tedeschi o avessero il domicilio in Germania.
paragrafo 3
In occasione della sua assemblea generale del 21 novembre 1980, la GVL ha deciso di concludere in futuro contratti di tutela anche con artisti cittadini di altri Stati membri della Comunità, senza richieder loro di provare di avere un domicilio in Germania. Inoltre, i titolari di diritti cittadini di altri Stati membri, a cui la GVL aveva negato la tutela dei diritti, hanno ora la possibilità di ottenere, con effetto retroattivo, una partecipazione ai proventi per compensi.
paragrafo 4
In base alla nuova linea di condotta adottata dalla GVL, i compensi riscossi per la radiodiffusione, la diffusione pubblica, la locazione e la riproduzione, vengono ripartiti tra gli artisti in proporzione ai proventi da loro ricavati dallo sfruttamento primario nel paese, vale a dire in Germania (paragrafo 2, punto 4, lett. a), del nuovo statuto) nel corso dell'esercizio considerato. Quindi non è più necessario che gli onorari dovuti per lo sfruttamento primario siano stati versati in Germania, e anche gli onorari versati all'estero servono, una volta dichiarati dall'artista, quale parametro, purché una parte di essi sia imputata allo sfruttamento dell'esecuzione in Germania. L'artista straniero partecipa in tal caso alla distribuzione dei compensi in proporzione a tale quota di onorari.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › C — Il procedimento
paragrafo 1
Sulla base di tali constatazioni la Commissione ha ritenuto che il rifiuto da parte della GVL di instaurare rapporti commerciali con gli artisti stranieri che non potevano comprovare il loro domicilio in Germania costituisse un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato CEE. Con atto registrato nella cancelleria della Corte l'8 gennaio 1982, la GVL ha proposto il presente ricorso. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruzione.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La GVL, ricorrente, chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
annullare la decisione della Commissione 29 ottobre 1981 «relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 86 del Trattato CEE (IV/29.839 — GVL)»;
condannare la convenuta alle spese.
paragrafo 3
La Commissione, convenuta, chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Primo mezzo: violazione di forme sostanziali nel corso della procedura amministrativa
paragrafo 1
La ricorrente sostiene innanzitutto che le è stato impossibile desumere dalla comunicazione degli addebiti se gli artisti che si sono rivolti alla Commissione lamentando il comportamento della GVL fossero o meno cittadini di Stati membri. Pertanto, essa non si è trovata nella condizione di potersi difendere. La decisione della Commissione viola di conseguenza gli artt. 2, n. 1, e 4 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99 (GU 1963, pag. 2269).
paragrafo 2
Inoltre, essa contesta alla convenuta il fatto di non aver tenuto conto dei punti di vista manifestati dalla ricorrente o dai suoi mandatari ad litem, dal che consegue che una decisione risultante da tale iter è inficiata da vizi di procedura.
paragrafo 3
Per questi motivi, la decisione di cui è causa contiene parecchi errori di fatto. Così, ad esempio, la convenuta non precisa perché gli artisti verrebbero privati della facoltà di tutelare essi stessi, in pratica, i loro diritti (punto 20 della decisione). Orbene, non è per nulla impossibile, per gli artisti stranieri, stipulare all'estero accordi coi produttori di video e fonogrammi a seguito dei quali gli artisti potrebbero ugualmente partecipare ai compensi per lo sfruttamento secondario. Ciò vale in particolare per gli Stati ove gli artisti sono interessati ai proventi dello sfruttamento secondario, anche nell'ambito nazionale, solo tramite accordi del genere.
paragrafo 4
La convenuta replica di avere impiegato, nella comunicazione degli addebiti, l'espressione «artisti stranieri» e di aver anche messo espressamente in rilievo che la GVL non opera alcuna distinzione fra i cittadini degli altri Stati membri e quelli dei paesi terzi. Essa afferma che la decisione di cui è causa non contiene alcuna constatazione di infrazione all'art. 86 del Trattato che non sia stata menzionata nella comunicazione degli addebiti. Inoltre, la decisione riporta in dettaglio i punti di vista espressi dalla GVL (punti 37-41) che vengono esaminati in maniera molto minuziosa (punti 57 e segg., 65 e segg. e 69 e segg.). La maggior parte degli argomenti addotti dalla GVL aveva già formato oggetto d'esame nella comunicazione degli addebiti in quanto essi erano già noti alla Commissione a quel momento. La convenuta sottolinea che non esiste alcun obbligo di riconoscere fondati gli argomenti esposti dalla ricorrente durante la procedura amministrativa, né di trattarli particolareggiatamente (sentenza 29 ottobre 1980, cause 209-215/78 e 218/78, FEDETAB, Racc. 1980, pag. 3125, punto 68).
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Secondo mezzo: incompetenza della Commissione
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che la Commissione non ha il potere di adottare una decisione in quanto è stato posto fine all'infrazione. Orbene, la ricorrente ha esteso le sue proposte di tutela ai cittadini degli altri Stati membri adottando tale modifica del proprio modello di contratto con decisione presa dall'assemblea generale il 21 novembre 1980.
paragrafo 2
Dal punto di vista giuridico, la ricorrente afferma che l'art. 3 del regolamento n. 17 autorizza la Commissione unicamente ad agire onde porre fine al comportamento precedente della ricorrente. Negli addebiti l'infrazione di cui trattasi era stata descritta come il rifiuto di concludere contratti di tutela con cittadini di altri Stati membri non domiciliati in Germania. Dopo che la ricorrente ha posto fine a tale comportamento, la procedura diretta a far cessare l'infrazione è divenuta senza oggetto.
paragrafo 3
Infatti, a quanto risulta dall'art. 89, n. 2, del Trattato, una decisione della Commissione che constata un'infrazione è contemplata solo quando non venga posto termine a quest'ultima. Allo stesso modo, a parere della ricorrente, l'art. 3 del regolamento n. 17 contempla soltanto una constatazione incidentale nell'ambito di una decisione intesa a porre fine all'infrazione accertata. Detto regolamento non prevede alcun potere autonomo di decisione diretta a «constatare» un'infrazione già cessata.
paragrafo 4
Inoltre, è ormai giuridicamente venuto meno l'interesse a constatare un'infrazione per il passato in quanto la ricorrente è disposta ad offrire ai richiedenti, anche con effetto retroattivo, la possibilità di partecipare al sistema dei compensi.
paragrafo 5
Nel controricorso, la convenuta rileva che, alla lettura del ricorso, si ha l'impressione che in realtà la GVL non abbia ancora interamente posto termine all'infrazione constatata, contrariamente a quanto si afferma al punto 71 della decisione di cui è causa. Infatti la ricorrente ammette gli artisti stranieri alla sua attività di tutela solo se questi ultimi hanno la cittadinanza di uno Stato membro. Essa esclude quindi, a quanto appare nel suo stesso ricorso, coloro che siano domiciliati in un altro Stato membro senza esserne cittadini.
paragrafo 6
La convenuta afferma che l'adozione della decisione di cui è causa rientrava nella propria competenza. Il regolamento n. 17, concretizzando le funzioni e le competenze della Commissione enunciate agli artt. 155 e 89 del Trattato, contempla una serie di provvedimenti che possono così sintetizzarsi:
paragrafo 7
1o decisione con cui si obbliga l'impresa a por fine all'infrazione constatata e le si infligge un'ammenda commisurata all'infrazione o una penalità di mora al fine di costringerla a far cessare l'infrazione (art. 3, n. 1, art. 15, n. 2 e art. 16);
2o decisione diretta a far cessare un'infrazione, non accompagnata però dalla fissazione di un'ammenda o di una penalità di mora;
3o decisione con cui si infligge un'ammenda commisurata all'infrazione constatata, senza però imporre un obbligo di por fine all'infrazione stessa, in quanto quest'ultima non è più in essere nella forma constatata ovvero in quanto tale obbligo, per altri motivi, non appare più necessario nel caso considerato; tale decisione può eventualmente contenere, onde evitare ogni equivoco, l'obbligo di astenersi dal prendere misure aventi lo stesso effetto dell'infrazione (art. 3, n. 1, e art. 15, n. 2);
4o decisione con cui si constata, dopo un esame provvisorio, che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 85, n. 1 (art. 15, n. 6);
5o decisione di adozione di provvedimenti provvisori (art. 3, n. 1);
6o raccomandazione diretta a far cessare un'infrazione constatata (art. 3, n. 3).
paragrafo 8
Una decisione con cui la Commissione si limita a constatare un'infrazione commessa nel passato ed alla quale sia già stato posto fine al momento della decisione stessa, senza infliggere ammende né imporre obblighi di sorta, produce per l'impresa interessata determinati effetti. Innanzitutto, si verifica un effetto di pubblicità (sentenza 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. 1970, pag. 661, punti 101-104). In secondo luogo, altri effetti vengono ad incidere sulla posizione dell'impresa interessata in caso di recidiva. In terzo luogo, si hanno conseguenze nelle controversie che oppongono l'impresa a terzi pregiudicati dal suo comportamento. Tali effetti sono meno radicali rispetto a quelli di una decisione con cui vengono, inflitte ammende. La decisione che constata semplicemente l'infrazione deve conseguentemente collocarsi, nella graduzione suesposta, fra il terzo e il quarto tipo di provvedimenti.
paragrafo 9
La tesi della convenuta si fonda altresì, a suo dire, su argomenti che fanno parte di una sana politica della concorrenza.
paragrafo 10
Se la Commissione non avesse un potere di mero accertamento potrebbe essere portata, nel caso di infrazione già cessata, ad infliggere sempre un'ammenda (eventualmente dell'importo minimo di 1000 UCE di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17), come ha il diritto di fare (sentenza 15 luglio 1970, causa 44/69, Büchler/Commissione, Racc. 1970, pag. 733, punto 49).
paragrafo 11
Se la Commissione non disponesse di detto potere di accertamento, l'impresa potrebbe ogni volta far cessare l'infrazione poco prima dell'adozione di una decisione che la obbligasse a porvi fine, per ricadere poi nell'infrazione, farla nuovamente cessare e così via.
paragrafo 12
Per giunta, l'adozione di decisioni di mero accertamento di mero accertamento di infrazioni già cessate alle regole di concorrenza corrisponde alla prassi amministrativa costante della Commissione. Nel corso degli anni, essa ha adottato tutta una serie di decisioni di questo tipo (ved., ad esempio, le seguenti: 15. 7. 1975 (IFTRA), GU L 228, pag. 3; 26. 7. 1976 (Pabst/Richarz), GU L 231, pag. 24; 19. 4. 1977 (ABG), GU L 117, pag. 1; 20. 12. 1977 (Video-Cassetterecorders), GU L. 47, pag. 42; 20. 10. 1978 (Wano Schwarzpulver), GU L 322, pag. 26; 5. 9. 1979 (BP Kemi/DDSF), GU L 286, pag. 32; 17. 12. 1980 (Vetro greggio in Italia), GUL 383, pag. 19; 28. 9. 1981 (Vetro piano in Italia), GU L 326, pag. 32). La convenuta si richiama altresì alla sentenza 29 giugno 1978 (causa 77/77, BP/Commissione, Racc. 1978, pag. 1513).
paragrafo 13
Nella replica, la ricorrente ribatte che la pubblicazione di una decisione ai sensi dell'art. 21, n. 1, del regolamento n. 17, a quanto afferma la stessa convenuta, costituisce in certo qual modo una sanzione. Orbene, il fatto di avvalersi di tali effetti sanzionatori hon può legittimare l'ampliamento della competenza ma, al contrario, costituisce un argomento determinante per vietare di arrogarsi poteri di sanzione non contemplati né dal Trattato né dal regolamento n. 17. Non sono affatto sufficienti considerazioni di carattere pratico per consentire'alla Commissione di estendere, di sua iniziativa, le competenze attribuitele dal Consiglio.
paragrafo 14
La ricorrente rileva inoltre come l'iter formativo del regolamento n. 17 mostri che il Consiglio non ha conferito alla Commissione il potere di constatare l'infrazione, potére che la Commissione aveva reclamato nella proposta di regolamento.
paragrafo 15
Nella controreplica, la convenuta mantiene il punto di vista espresso nel controricorso.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Terzo mezzo: violazione dell'art, 86 del Trattato › a) La GVL come impresa
paragrafo 1
La ricorrente, nella replica, riprende l'argomento riguardante l'applicabilità dell'art. 90, n. 2, del Trattato già da essa avanzato durante la procedura amministrativa. Essa sostiene che, a quanto risulta dalla legge di tutela, ed in particolare dai §§ 1, 4, 6, 7, 8, 11, 18, 19 e 20, essa va considerata «impresa incaricata della gestione di servizi d'interesse economico generale».
paragrafo 2
La convenuta si richiama alla comunicazione degli addebiti (pag. 26 e segg.) e alla decisione di cui è causa (punti 65—68). Essa aggiunge che la legge di tutela dispone semplicemente che tutte le imprese che intendono esercitare la loro attività come società intermediarie debbono soddisfare a determinati requisiti preliminari (sentenza 27 febbraio 1974, BRT/SABAM e Fonior, Racc pag. 313, cfr. in particolare il punto 23 e le conclusioni dell'avvocato generale Mayras).
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Terzo mezzo: violazione dell'art, 86 del Trattato › b) La posizione dominante della GVL
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che il mercato in cui avviene lo scambio di servizi fra gli artisti esecutori, da una parte, e coloro che si avvalgono delle esecuzioni artistiche, dall'altra, va definito correttamente. A suo dire, l'artista dispone di diritti di sfruttamento primario e secondario. Per quanto concerne lo sfruttamento primario, avviene uno scambio di servizi nei confronti degli impresari e dei produttori di video e fonogrammi che sono pertanto le controparti degli artisti. Per quanto concerne i diritti di sfruttamento secondario, si tratta, al contrario, piuttosto di diritti accessori: vuoi che gli artisti abbiano già avuto modo di disporre di tali diritti nell'ambito del contratto relativo ai diritti di sfruttamento primario stipulato con le controparti citate, vuoi che essi li conservino per sottoporli a tutela tramite la GVL. Ne consegue, per la ricorrente, che il mercato interessato di cui è causa, sul quale i titolari di diritti esercitano essi stessi le loro attività, è quello della domanda e dell'offerta di diritti di sfruttamento. Su tale mercato la società intermediaria svolge la propria attività tutelando gli interessi degli artisti esecutori titolari di diritti.
paragrafo 2
A differenza di organizzazioni quali la GEMA o la SABAM, la ricorrente distribuisce compensi per una quota insignificante del reddito dei titolari di diritti da essa tutelati. I diritti di sfruttamento secondario, di cui restano titolari, costituiscono solo una fonte minima di redditi ulteriori che ammonta in media, per tutti gli aventi diritto, a meno di 3000 DM all'anno. Ciò porta ad escludere che gli artisti dipendano dalla ricorrente in quanto unica società intermediaria di diritti di sfruttamento secondario.
paragrafo 3
La convenuta afferma che il mercato di cui trattasi è quello della gestione a titolo oneroso dei diritti per conto degli artisti. La posizione sul mercato della GVL può essere paragonata a quella di un mediatore di beni immobili. La posizione del mediatore sul mercato non dipende dalla domanda e dall'offerta nel settore immobiliare. Si tratta piuttosto di stabilire quali possibilità si offrano, ai proprietari intenzionati a vendere, di ottenere, a titolo oneroso, le prestazioni consistenti nella ricerca del compratore e nell'attività di intermediazione.
paragrafo 4
L'importo del compenso che l'artista ricava dall'utilizzazione del suo diritto non ha alcuna rilevanza nella valutazione della posizione sul mercato della GVL. D'altro canto, l'ammontare indicato dalla ricorrente rappresenta una tredicesima mensilità di retribuzione.
paragrafo 5
La convenuta contesta che i produttori di fonogrammi e le altre controparti menzionate dalla ricorrente si trovino in concorrenza con quest'ultima: ove un produttore di dischi disponga dei diritti di sfruttamento secondario dell'artista, in quanto quest'ultimo glieli abbia ceduti, si rivolge alla GVL per riscuotere il compenso dovuto. Il tal caso egli non è un concorrente ma la controparte contrattuale della GVL.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Terzo mezzo: violazione dell'art, 86 del Trattato › c) Lo sfruttamento abusivo di posizione dominante
paragrafo 1
La ricorrente rileva di non aver trattato gli artisti in maniera differenziata in base alla loro cittadinanza ma in base alla natura dei diritti di cui erano titolari. Tuttavia, la diversità di situazioni fra i diversi paesi l'aveva indotta ad accettare di trattare solo con artisti che vantassero diritti da tutelare che le sembrassero poter formare oggetto di un controllo affidabile. Tale è il caso degli artisti tedeschi (§125 della legge sui diritti d'autore). La ricorrente ha ammesso che queste stesse condizioni ricorrevano anche per quanto riguarda gli artisti stranieri aventi almeno il domicilio in Germania, ai sensi del § 6 della legge di tutela. Nella replica, la ricorrente espone i motivi per i quali il domicilio costituisce, a suo parere, un criterio oggettivo.
paragrafo 2
La ricorrente asserisce inoltre che l'artista che intende stipulare un contratto con essa deve provare di trasferire diritti tutelabili in Germania. Essa non può essere obbligata a concludere contratti di tutela a carattere aleatorio.
paragrafo 3
La convenuta sostiene che il requisito preliminare del possesso di un domicilio in Germania non ha alcun rapporto con la «qualità di titolare di diritti» dell'artista interessato. Per giunta, la GVL ha fornito le sue prestazioni a cittadini tedeschi anche nel caso in cui essi non erano domiciliati in Germania, mentre la «qualità di titolare di diritti» non era certa in quanto potevano essere state effettuate cessioni.
paragrafo 4
D'altro canto, il problema di stabilire se l'artista sia realmente titolare dei diritti vantati si pone soltanto nella fase di esecuzione del contratto di gestione e non al momento della stipulazione. Su circa 20000 titolari che hanno stipulato contratti di tutela, solo 10000 o poco più riscuotono annualmente compensi in contropartita dell'esercizio dei rispettivi diritti. La ricorrente ha invece rifiutato di dare agli stranieri non domiciliati in Germania la possibilità di provare l'esistenza concreta di diritti di sfruttamento secondario. Imponendo la condizione del domicilio, essa ha pertanto operato una discriminazione in base alla cittadinanza.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Terzo mezzo: violazione dell'art, 86 del Trattato › d) Discriminazione ai sensi dell'art. 86, secondo comma, lett. c), del Trattato
paragrafo 1
La ricorrente contesta alla convenuta il fatto di non aver tenuto conto delle condizioni e dei limiti di applicazione del divieto particolare di discriminazioni contenuto nell'art. 86.
paragrafo 2
Così, gli artisti esecutori non sono contraenti commerciali della GVL in concorrenza fra loro per quanto concerne l'esercizio dei loro diritti di sfruttamento secondario. Essi vanno invece considerati piuttosto come degli utenti.
paragrafo 3
Per giunta, la ricorrente non sfavorisce gli artisti nell'ambito di una concorrenza fra gli artisti nazionali e stranieri. Per una prestazione artistica, viene in rilievo solo l'esecuzione e non la capacità finanziaria. La ricorrente sottolinea che gli artisti nazionali e stranieri non le offrono prestazioni equivalenti come appare da un raffronto fra i commi 1 e 3 del § 125 della legge sui diritti d'autore. A suo parere, si tratta innanzitutto di stabilire se, e in quale misura, sussistano diritti di proprietà artistica per quanto riguarda gli artisti stranieri. Come riconosce la stessa convenuta, tali diritti presentano aspetti del tutto diversi e taluni sono persino inesistenti. In ogni caso, essi non sono raffrontabili, per la maggior parte, alla situazione giuridica vigente in Germania.
paragrafo 4
Non si tratta soltanto di stabilire se gli artisti stranieri possano godere in Germania di diritti di proprietà artistica in applicazione del § 125, 3o comma, della legge sui diritti d'autore, ma, molto di più, di un altro problema fondamentale, e cioè se gli artisti stranieri non abbiano già altrimenti disposto dei propri diritti esteri: ad esempio, nell'ambito di contratti di registrazione con produttori stranieri. La ricorrente precisa di essersi soltanto limitata ad esigere dall'artista straniero, quale condizione preliminare alla conclusione di un contratto di tutela, la prova della disponibilità, da parte di questi, di diritti esercitabili nella Repubblica federale. Per questi motivi la GVL ha richiesto agli artisti stranieri di comprovare il loro domicilio in Germania.
paragrafo 5
La convenuta ribatte che lo scambio di prestazioni fra la GVL e gli artisti, illustrato al punto 49 della decisione, è il criterio determinante per la qualità di «contraente commerciale» ai sensi dell'art. 86 del Trattato. La GVL sfavorisce gli artisti stranieri in quanto questi ultimi verrebbero privati di un mezzo di sfruttamento commerciale delle proprie prestazioni. Così lo straniero si trova nella necessità di esigere compensi più elevati se vuole ricavare dalla propria attività lo stesso profitto del suo omologo tedesco che percepisce invece, contrariamente allo straniero, gli utili derivanti dallo sfruttamento secondario.
paragrafo 6
Per quanto concerne il «problema preliminare» della titolarità di diritti d'autore da parte degli artisti, la convenuta sottolinea che esso non può venire risolto prima della conclusione del contratto di tutela. Tutti gli artisti, siano essi tedeschi, domiciliati o no in Germania, ovvero stranieri, chiedono sempre soltanto la tutela dei diritti di sfruttamento secondario in loro possesso. Per tutti, il corrispettivo percepito è proporzionale al compenso versato dagli utilizzatori. La convenuta precisa ancora una volta che la GVL ha richiesto ad artisti stranieri di fornire la prova del possesso di un domicilio in Germania e che quest'ultimo non è affatto indicativo circa l'esistenza effettiva di diritti di sfruttamento secondario.
paragrafo 7
Se la ricorrente avesse richiesto prima della stipulazione del contratto di tutela, oltre alla prova di un domicilio in Germania, quella dell'esistenza di diritti esercitabili in Germania, fatto che, stando agli atti della procedura amministrativa, nulla autorizza a pensare, essa avrebbe con ciò operato un nuovo trattamento discriminatorio. La ricorrente non ha chiaramente richiesto dagli artisti tedeschi, anche se residenti all'estero, una prova del genere, mentre essi potevano a loro volta avere già disposto dei propri diritti altrove.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Terzo mezzo: violazione dell'art, 86 del Trattato › e) Sui motivi di giustificazione
paragrafo 1
La ricorrente afferma che la diversità delle condizioni di acquisizione di diritti di proprietà artistica fra gli artisti nazionali e quelli stranieri giustifica un trattamento differenziato. Sussistono differenze, fra l'altro, sul piano della fonte dei diritti, su quello delle cessioni di diritti alla GVL, su quello della ripartizione dei compensi e della mancanza di reciprocità.
paragrafo 2
Inoltre, la ricorrente riferisce che una parte rilevante dell'ammontare dei compensi da distribuire proviene dagli enti di radiodiffusione. Ai fini della valutazione del compenso convenuto per gli artisti esecutori, tali accordi hanno già tenuto conto del fatto che si trattava, innanzitutto, di compensare i diritti di proprietà artistica di artisti nazionali o di artisti domiciliati nella Repubblica federale. Infatti, gli artisti che offrono per la prima volta le proprie prestazioni nell'ambito di applicazione di un altro ordinamento giuridico non dispongono in generale di diritti di proprietà artistica autonomi in Germania, ovvero sono compensati in forma diversa, sulla base del diverso sistema di diritti o di compensi che vige in tale altro Stato. Il fatto di includere gli artisti stranieri nel sistema di compensi della ricorrente si realizza quindi, quanto al risultato economico, a scapito degli artisti nazionali che non possono, al contrario, attendersi dalla conclusione di contratti di tutela con loro colleghi stranieri alcun rilevante aumento dei proventi nel ricavato globale dei comperisi della ricorrente.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che essa non riesce a vedere la conseguenza da desumere dalle considerazioni esposte dalla ricorrente in ordine alla cessione dei diritti. Bisogna comunque supporre che esistano anche artisti nazionali che stipulano contratti con produttori stranieri di fonogrammi. La ricorrente non rileva in apparenza alcuna difficoltà in tale situazione.
paragrafo 4
La reciprocità non è una condizione per il riconoscimento, da parte della legge tedesca, di diritti di sfruttamento secondario di cui siano titolari gli stranieri non domiciliati in Germania.
paragrafo 5
La convenuta contesta che l'inclusione degli artisti stranieri abbia necessariamente per conseguenza la ripartizione del ricavato dei compensi a disposizione fra un maggior numero di aventi diritto ledendo quindi infine gli interessi degli artisti nazionali.
paragrafo 6
Dato tuttavia che l'utilizzatore di opere musicali otterrà in futuro maggiori prestazioni dalla ricorrente, in quanto sarà sgravato dei diritti di sfruttamento secondario suscettibili di essere reclamati degli artisti stranieri non domiciliati in Germania, la ricorrente ha la possibilità di pattuire compensi più elevati nell'ambito degli accordi generali con esso stipulati. Quando la ricorrente afferma che fino ad allora i diritti reclamati dagli artisti nazionali erano remunerati «innanzitutto» dal relativo compenso, si è tentati di pensare che essa ritenga che quest'ultimo remunerasse di più, per quanto nulla venisse corrisposto agli artisti stranieri non domiciliati in Germania.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Terzo mezzo: violazione dell'art, 86 del Trattato › f) Effetti sul commercio fra gli. Stati membri
paragrafo 1
La ricorrente asserisce che «non è evidente» che trasferendo diritti per farli gestire, i contraenti esercitino un'attività commerciale da tutelare nell'ambito del mercato comune. Essa non instaura rapporti d'affari con gli artisti esecutori nell'ambito di scambi commerciali fra Stati ma tutela invece unicamente diritti a compenso eventualmente maturati in Germania.
paragrafo 2
Inoltre, la decisione afferma in maniera teorica l'esistenza di un pregiudizio sensibile al commercio tra gli Stati e la convenuta non ha condotto la minima indagine al riguardo.
paragrafo 3
La convenuta sostiene che, nella fattispecie, non si tratta degli scambi di diritti di sfruttamento secondario. L'elemento determinante è invece il pregiudizio arrecato agli scambi internazionali delle prestazioni di servizi. Il rifiuto della GVL di stipulare contratti di tutela con stranieri domiciliati negli altri Stati membri non le ha consentito di fornire prestazioni di servizi a cittadini stranieri. Per quanto riguarda la portata sensibile degli effetti, la convenuta precisa che è sufficiente che il comportamento della GVL sia in grado di pregiudicare in maniera sensibile il commercio. Il numero degli artisti stranieri che hanno presentato doglianze alla Commissione è privo di interesse. Considerato il numero degli artisti domiciliati in altri Stati membri della Comunità e titolari, in linea di principio, di diritti di sfruttamento secondario in Germania, si può prevedere che un numero rilevante di essi si rivolgerà alla ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Terzo mezzo: violazione dell'art, 86 del Trattato › g) Contrasto con le convenzioni internazionali
paragrafo 1
Nella replica, la ricorrente sostiene che la decisione della Commissione la costringe a tutelare diritti inesistenti in quanto gli artisti stranieri non possono, in taluni casi, né acquisire diritti fondati sul diritto nazionale né valersi della Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961.
paragrafo 2
La convenuta contesta che la propria decisione possa creare nuovi diritti di sfruttamento secondario in favore di artisti stranieri che non ne siano titolari nella situazione giuridica attuale. La decisione mira invece a garantire che anche gli artisti stranieri ivi menzionati abbiano la possibilità di far valere i diritti di sfruttamento secondario loro derivanti direttamente dalla legge tedesca sui diritti d'autore ovvero in connessione con trattati internazionali.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese all'udienza del 6 ottobre 1982.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 16 novembre 1982 esprimendo in tale occasione il proprio parere su taluni dei mezi addotti dalla ricorrente e chiedendo nel contempo alla Corte di concedergli un termine ulteriore per esaminare gli altri mezzi nel caso in cui essa non condividesse detto parere. La Corte, senza pronunciarsi sulle tesi espresse dall'avvocato generale, ha ritenuto auspicabile che egli completasse le sue conclusioni esaminando il complesso dei problemi sollevati. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni integrative all'udienza dell'11 gennaio 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto introduttivo depositato in cancelleria l'8 gennaio 1982, la società a responsabilità limitata GVL Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsrechten mbH, con sede in Amburgo (in prosieguo : GVL) ha proposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 29 ottobre 1981 «relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 86 del Trattato CEE (IV/29.839 — GVL)», notificata alla ricorrente il 9 novembre 1981 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (GU 1981, L 370, pag. 49).
punto 2
La ricorrente à la sola società di gestione di diritti d'autore ad occuparsi, nella Repubblica federale di Germania, della tutela dei diritti d'autore e dei diritti cosiddetti connessi ai diritti d'autore degli artisti esecutori. Essa si incarica, in particolare, della riscossione e della ripartizione dei compensi a cui hano diritto gli artisti esecutori, in forza della legge tedesca sui diritti d'autore (Urheberrechtsgesetz), quando la prestazione, registrata col loro consenso su video o fonogrammi, viene radiodiffusa o altrimenti divulgata («sfruttamento secondario»).
punto 3
Fino al 21 novembre 1980, la ricorrente ha rifiutato di stipulare contratti di tutela con gli artisti esecutori privi della cittadinanza tedesca o di domicilio nella Repubblica federale di Germania, o di tutelare altrimenti i diritti di tali artisti in Germania. Da tale data essa ha cessato detta pratica modificando il proprio statuto ed il modello di contratto di tutela per modo che qualsiasi artista esecutore domiciliato nel territorio di uno degli Stati membri della Comunità europea viene ammesso a stipulare un contratto di tutela percependo, anche con effetto retroattivo, la propria quota dei proventi per compensi.
punto 4
La decisione impugnata constata che il rifiuto da parte della GVL, fino al 21 novembre 1980, di stipulare contratti di tutela con artisti stranieri privi di domicilio nella Repubblica federale di Germania, nonché di tutelare altrimenti i diritti d'autore di cui essi erano ivi titolari, costituiva un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato in quanto tali artisti fossero cittadini di un altro Stato membro o fossero ivi domiciliati.
punto 5
Nei considerandi della decisione (n. 71) si precisa che, dal 21 novembre 1980, la GVL, modificando il proprio statuto ed il modello di contratto di tutela, ha cessato la sua pratica discriminatoria contro gli artisti privi di cittadinanza tedesca, in quanto si trattava di cittadini degli Stati membri oppure di artisti ivi domiciliati. Il nuovo sistema di ripartizione à attualmente il medesimo per gli artisti tedeschi e per quelli stranieri.
punto 6
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente adduce i cinque mezzi seguenti :
primo mezzo: la Commissione avrebbe violato forme sostanziali durante la procedura amministrativa che ha preceduto la decisione impugnata;
secondo mezzo: la Commissione non sarebbe competente ad adottare una decisione diretta unicamente a «constatare» un'infrazione, già cessata, all'art. 86 del Trattato;
terzo mezzo: l'art. 86 non si applicherebbe alla ricorrente dovendosi considerare quest'ultima come un'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, 2o comma, del Trattato;
quarto mezzo: il comportamento che la Commissione imputa alla ricorrente non sarebbe tale da pregiudicare il commercio fra Stati membri;
quinto mezzo: detto comportamento non potrebbe essere qualificato come sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato; in particolare, la ricorrente non avrebbe applicato nei confronti dei propri contraenti commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti (art. 86, 2o comma, lett. c).
SENTENZA › In diritto › Primo mezzo: violazione di forme sostanziali
punto 7
La ricorrente asserisce innanzitutto la violazione, da parte della Commissione, dell'art. 19, n. 1, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, «primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato» (GU 1962, pag. 204) e dell'art. 4 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, «relativo alle audizioni previste all'art. 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio» (GU 1963, pag. 2268), in quanto la Commissione avrebbe basato la propria decisione su addebiti diversi da quelli sui quali la ricorrente aveva avuto modo di manifestare il proprio punto di vista.
punto 8
Al riguardo, la ricorrente sostiene che la Commissione non aveva precisato con sufficiente chiarezza, nella comunicazione degli addebiti, che questi ultimi riguardavano non soltanto il rifiuto di stipulare contratti di tutela con cittadini degli altri Stati membri, ma altresì casi in cui gli artisti erano domiciliati in uno Stato membro senza averne la cittadinanza. Tale mancanza di chiarezza sarebbe tanto più inopportuna in quanto la domanda che ha dato luogo alla comunicazione degli addebiti, ossia quella presentata dalla Interpar di Londra, non metteva in causa la posizione degli artisti domiciliati in uno Stato membro senza averne la cittadinanza.
punto 9
Tale insieme di argomenti non è suffragato dai fatti. Prima di menzionare la domanda presentata dalla Interpar, la comunicazione degli addebiti descriveva nei seguenti termini il comportamento della ricorrente: «La GVL si rifiuta di concludere contratti di tutela con artisti stranieri privi di domicilio in Germania, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di cittadini degli Stati membri della Comunità, e di tutelare in qualunque altra maniera i loro diritti in Germania» (n. 27). Le considerazioni di diritto svolte nello stesso atto si riferivano, ih particolare, all'asserita discriminazione operata dalla GVL fra gli artisti tedeschi o gli artisti stranieri domiciliati in Germania da un lato e, dall'altro, gli «artisti stranieri non domiciliati in Germania» (nn. 51, 52 e 55).
punto 10
In termini più generali, nella comunicazione degli addebiti nulla poteva consentire alla ricorrente di ritenere che il solo rilievo formulato dalla Commissione riguardasse la posizione degli artisti cittadini degli altri Stati membri.
punto 11
La ricorrente sostiene poi che la decisione impugnata si limita a ripetere le considerazioni svolte nella comunicazione degli addebiti e che pertanto, la Commissione non ha attribuito alcuna importanza agli argomenti addotti dalla ricorrente o contenuti nei pareri legali da questa inviati alla Commissione. Con ciò la Commissione avrebbe violato il diritto della GVL ad essere sentita («rechtliches Gehör») garantito dal regolamento n. 99/63.
punto 12
Il regolamento n. 99/63, pur avendo lo scopo di assicurare alle imprese il diritto di presentare osservazioni a seguito dell'istruzione in ordine all'insieme degli addebiti che la Commissione intende loro contestare, non obbliga tuttavia la Commissione a discutere tutte queste osservazioni nella motivazione della propria decisione se detta motivazione è di per sé tale da giustificare le conclusioni raggiunte dalla Commissione.
punto 13
Va aggiunto che nei considerandi della decisione impugnata vengono esposte e trattate, nel loro contenuto essenziale, le osservazioni svolte a nome della GVL durante l'audizione della stessa, avvenuta il 12 febbraio 1981.
punto 14
La ricorrente fa valere infine che il rifiuto, da parte della Commissione, di tener conto delle osservazioni presentate avrebbe provocato parecchi errori di fatto nella decisione. Tali doglianze possono tuttavia essere esaminate soltanto nell'ambito dei mezzi materiali a cui si riferiscono.
punto 15
Di conseguenza, il primo mezzo deve essere respinto.
SENTENZA › In diritto › Secondo mezzo: incompetenza
punto 16
Con questo mezzo la ricorrente fa valere che la Commissione non ha il potere di accertare, tramite una decisione, un'infrazione delle norme sulla concorrenza a cui l'impresa interessata ha posto fine. Un tale potere non risulta né dalle norme del Trattato né da quelle del regolamento n. 17.
punto 17
La ricorrente fa rilevare al riguardo che la comunicazione degli addebiti, così come l'esposto dell'Interpar su cui la comunicazione stessa era fondata, attenevano alla pratica seguita dalla GVL fino al 21 novembre 1980. A seguito dell'intervento della Commissione, la GVL ha modificato detta pratica così che l'infrazione contestatale era venuta a cessare e, di conseguenza, la procedura amministrativa intentata dalla Commissione era divenuta priva di oggetto.
punto 18
La ricorrente sottolinea che, emanando il regolamento n. 17, il Consiglio ha fissato in forma tassativa i poteri di decisione della Commissione nella materia dell'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato. Detti poteri non implicano quello di adottare una decisione diretta unicamente a constatare un'infrazione commessa nel passato. In particolare, l'art. 3 del regolamento n. 17 si riferisce all'accertamento di un'infrazione solo nell'ambito di una decisione mirante a porre fine all'infrazione stessa.
punto 19
La convenuta è del parere che la sua competenza ad adottare la decisione impugnata risulti, in primo luogo, dall'interpretazione delle norme del Trattato e del regolamento n. 17, e, in secondo luogo, dal fatto che tale orientamento, a cui d'altro canto la Commissione si è costantemente ispirata nella sua azione, è suffragato da rilevanti motivi di ordine pratico.
punto 20
Le norme del regolamento n. 17 vanno interpretate, a parere della convenuta, alla luce dei poteri che il Trattato conferisce alla Commissione nel settore della concorrenza e che vengono concretizzati dal regolamento. Questo contempla una gamma di poteri più o meno estesi, in particolare agli artt. 3, nn. 1 e 3, 15, nn. 2 e 6, e 16. La decisione che constata un'infrazione già cessata rientrerebbe in questo complesso di poteri; essa si collocherebbe fra due tipi di decisione espressamente contemplati dal regolamento, la decisione con cui viene inflitta un'ammenda in base ad un'infrazione constatata ma già cessata e quella che constata, dopo un esame provvisorio, che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 21
Sotto il profilo pratico, la convenuta fa rilevare che, se non avesse un potere di mero accertamento, la Commissione sarebbe costretta ad infliggere sempre un'ammenda per impedire che l'impresa interessata ricada nell'infrazione dopo averla fatta cessare poco prima dell'adozione di una decisione che la obblighi a porvi fine.
punto 22
Va innanzitutto osservato che, come giustamente osservato dalla convenuta, le norme del regolamento n. 17, ed in. particolare quelle che stabiliscono le misure da adottare da parte della Commissione per curare l'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, vanno interpretate nell'ambito delle regole di concorrenza del Trattato. Queste si basano sul principio, espresso in particolare dagli artt. 87, n. 2, lett. d) e 89, che spetta alla Commissione vigilare perché le imprese applichino le norme sulla concorrenza, constatando, se del caso, l'esistenza di un'infrazione delle stesse.
punto 23
Il regolamento n. 17, come risulta dai suoi considerandi e dall'art. 87, n. 2, lett. a), del Trattato, ha lo scopo di garantire l'osservanza delle norme sulla concorrenza da parte delle imprese autorizzando, a tal fine, la Commissione ad obbligarle a porre fine all'infrazione constatata, e ad infliggere ammende e penalità di mora in caso di infrazione. Il potere di adottare decisioni a tal fine comporta necessariamente quello di constatare l'infrazione di cui si tratta.
punto 24
Il problema sollevato dal presente mezzo non è quindi, in realtà, quello della competenza della Commissione a constatare, tramite una decisione, un'infrazione delle norme sulla concorrenza, ma quello di stabilire se la Commissione avesse, nella fattispecie, un interesse legittimo ad adottare una decisione che constatasse un'infrazione alla quale l'impresa interessata aveva già posto fine.
punto 25
Nella decisione impugnata si espone al riguardo che, anche dopo la modifica del suo statuto e del modello di contratto nel novembre 1980, la GVL, in considerazione della complessità della situazione giuridica, ritiene di poter continuare ad escludere dalla sua attività di tutela gli artisti privi di cittadinanza tedesca o di domicilio nella Repubblica federale di Germania; si rendeva quindi necessaria una decisione onde chiarire la situazione giuridica, in particolare nei confronti degli autori del reclamo, e onde evitare, per il futuro, il ripetersi di infrazioni analoghe o similari (n. 74).
punto 26
La GVL, pur avendo fatto sapere, nel corso della presente controversia, di considerare irrevocabile la modifica del proprio statuto e del modello di contratto intervenuta nel novembre 1980, ha nondimeno affermato, sia durante la procedura amministrativa dinanzi alla Commissione, sia durante il procedimento dinanzi alla Corte, di non considerarsi vincolata a detta modifica per quanto concerne la stipulazione di contratti di tutela con artisti cittadini di paesi terzi, ma domiciliati in un altro Stato membro. Per giunta, in tali occasioni, essa ha ribadito di non essere tenuta, in forza del diritto comunitario, ad operare la suddetta modifica e di essere quindi del tutto libera di ripristinare la sua prassi precedente.
punto 27
Stando così le cose, la Commissione poteva ritenere che esistesse realmente il pericolo di un ritorno alla suddetta prassi ove non fosse stato formalmente confermato l'obbligo della GVL di porvi fine e che, pertanto, si imponesse un chiarimento della situazione giuridica.
punto 28
Da quando precede risulta sufficientemente provato l'interesse legittimo della convenuta ad accertare, tramite la decisione impugnata, l'infrazione alle norme sulla concorrenza verificatasi fino alla modifica dello statuto della ricorrente: il secondo mezzo va quindi respinto.
SENTENZA › In diritto › Terzo mezzo: applicazione dell'art. 90 del Trattato
punto 29
Con questo mezzo si asserisce che la GVL costituisce un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato. Essa sarebbe sottoposta quindi alle regole di concorrenza solo nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento della specifica missione affidatale.
punto 30
A tal fine, la ricorrente si richiama alla legge tedesca 9 settembre 1965 sulla tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi (BGBl. I, pag 1294) le cui norme contemplano, fra l'altro, l'assoggettamento di una società di gestione quale la GVL ad autorizzazione da parte dei pubblici poteri e ad un controllo da parte dell'Ufficio brevetti nonché l'obbligo, da parte della stessa, di stipulare taluni contratti di tutela.
punto 31
Un esame della legge succitata dimostra, tuttavia, che la legge tedesca non affida la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi a determinate im prese, ma stabilisce in forma generale le norme relative alle attività di società aventi lo scopo di garantire lo sfruttamento collettivo di tali diritti.
punto 32
Per quanto il controllo sull'attività di queste società, quale è organizzato dalla legge suddetta, sia più esteso del controllo pubblico esercitato su molte altre imprese, tale circostanza non basta tuttavia a far rientrare le società stesse nella categoria di imprese di cui all'art. 90, n. 2, del Trattato.
punto 33
Di conseguenza il terzo mezzo non può essere accolto.
SENTENZA › In diritto › Quarto mezzo: pregiudizio per il commercio fra Stati membri
punto 34
La ricorrente assume, con questo mezzo, che l'infrazione delle regole di concorrenza addebitatale dalla decisione impugnata, anche se fosse esistita, non sarebbe stata tale da pregiudicare il commercio fra Stati membri ai sensi dell'art. 86, 1o comma, del Trattato.
punto 35
Nella decisione si dichiara al riguardo (n. 63) che, rifiutando di assumersi la tutela dello sfruttamento dei diritti degli artisti stranieri domiciliati in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania, la GVL ha ostacolato la realizzazione di un mercato unico per le prestazioni dei servizi nella Comunità. Questi stranieri non avrebbero potuto avvalersi dei servizi della GVL; era stata quindi impedita la libera circolazione dei servizi nella comunità che avrebbe potuto svilupparsi senza il rifiuto della GVL. Tale pregiudizio per la libera circolazione dei servizi sarebbe stato d'altronde rilevante in quanto si sarebbe impedito ad un notevole numero di titolari stranieri di tutelare i propri diritti in Germania.
punto 36
La ricorrente contesta la portata rilevante del pregiudizio per il commercio fra gli Stati membri. Essa fa valere che, all'atto dell'instaurazione della procedura amministrativa, la Interpar era stata la sola a muovere doglianze; un solo caso ulteriore era stato poi portato a conoscenza della Commissione; quello riguardante un coro alpino italiano. I nove artisti presentati, nella decisione, quali autori del reclamo farebbero parte di un medesimo complesso. La stessa ricorrente avrebbe ricevuto solo in casi del tutto particolari domande di tutela dei diritti da parte di artisti stranieri. I riflessi della pratica seguita in precedenza dalla GVL sul commercio fra Stati membri si sarebbero pertanto rivelati minimi.
punto 37
Va ricordato che, per valutare se il commercio fra Stati membri possa essere pregiudicato da un abuso di posizione dominante sul mercato interessato ai sensi dell'art. 86 del Trattato, vanno presi in considerazione gli effetti che esso può avere sul mantenimento di una effettiva concorrenza nell'ambito del mercato comune (sentenza 6 marzo 1974, cause 6-7/73, Istituto Chemioterapico e Commercial Solvents, Racc. pag. 223).
punto 38
Nella sentenza 25 ottobre 1979 (causa 22/79, Greenwich Films, Racc. pag. 3275) la Corte ha già considerato che le attività delle società di gestione dei diritti d'autore possono essere organizzate in modo tale da avere l'effetto di frazionare il mercato comune e di ostacolare così la libera prestazione dei servizi, che è uno degli obiettivi del Trattato. La Corte ha aggiunto che dette attività sarebbero allora atte a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri ai sensi dell'art. 86 del Trattato.
punto 39
Orbene, l'addebito che la Commissione dirige contro le passate attività della ricorrente riguarda precisamente il fatto che esse erano organizzate in modo tale da avere l'effetto di ostacolare la libera prestazione dei servizi a tal punto da frazionare il mercato comune. Infatti il comportamento della ricorrente era tale da impedire la valorizzazione, sul mercato tedesco, dei diritti di esecutori non tedeschi domiciliati in altri Stati membri.
punto 40
Il quarto mezzo va pertanto respinto.
SENTENZA › In diritto › Quinto mezzo: sfruttamento abusivo di posizione dominante
punto 41
Questo mezzo, riguardante i presupposti generali per l'applicazione dell'art. 86 del Trattato, si articola su diversi aspetti: nel primo viene contestata la posizione dominante della GVL sul mercato.
punto 42
La ricorrente riconosce che le sue prestazioni di servizi consistono nella tutela dei diritti di sfruttamento secondario degli artisti esecutori e che essa è la sola impresa ad occuparsi di tale attività di gestione nella Repubblica federale di Germania. Essa sostiene, tuttavia, di non essere il solo contraente commerciale degli artisti esecutori in quanto costoro possono avvalersi dei propri diritti di sfruttamento primario e avere così scambi di servizi, ad esempio, con impresari o produttori di fonogrammi.
punto 43
La convenuta sostiene che tale argomentazione della ricorrente è erronea in ordine al mercato che va propriamente preso in considerazione. A suo parere, il mercato interessato non sarebbe quello degli scambi di servizi nel settore dell'esecuzione di attività artistiche, ma quello della gestione dei compensi dovuti agli artisti esecutori per lo sfruttamento secondario delle loro prestazioni. Questo sarebbe il mercato su cui la GVL occupa una posizione dominante.
punto 44
La decisione constata al riguardo (n. 45) che il mercato su cui opera la GVL è il mercato dei servizi relativi alla tutela dei diritti per lo sfruttamento secondario degli artisti interpreti o esecutori in Germania, che può essere definito con precisione nei confronti dell'attività di altre società intermediarie. La GVL deterrebbe un monopolio di fatto su tale mercato in Germania ossia su una parte sostanziale del mercato comune.
punto 45
La Corte ritiene che tali constatazioni siano esatte e che pertanto non vada accolto il primo aspetto del mezzo.
punto 46
Il quinto mezzo, nel suo secondo aspetto, contesta l'abuso di posizione dominante sancito dalla decisione. In particolare, la Commissione avrebbe imputato a torto alla ricorrente una disparità di trattamento nei confronti degli artisti in funzione della cittadinanza.
punto 47
Nella decisione impugnata si considera, innanzitutto, che qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, applicato da un'impresa in posizione dominante, costituisce una violazione dell'art. 86 (n. 46) e, in secondo luogo, che il rifiuto da parte dalla GVL, in quanto detentrice di un monopolio di fatto, di stipulare contratti di tutela con artisti stranieri privi di domicilio in Germania costituisce una discriminazione in funzione della nazionalità (n. 47).
punto 48
La ricorrente contesta recisamente tale seconda considerazione. Essa ricorda di aver sostenuto, durante tutto l'iter della procedura intentata nei suoi confronti, che la diversificazione da lei operata fra i vari artisti è esclusivamente basata sulla natura dei diritti di cui essi sono titolari. Il vero problema risiede nella disparità delle leggi nazionali relative ai diritti d'autore e ai diritti connessi. Da tale disparità consegue che i diritti degli artisti domiciliati al di fuori della Repubblica federale di Germania sono disciplinati da leggi che non riconoscono i compensi per lo sfruttamento secondario dei diritti d'autore.
punto 49
La ricorrente precisa di poter tutelare soltanto i diritti di cui essa è in grado di verificare l'esistenza e determinare la portata. Tale è il caso degli artisti di cittadinanza tedesca che godono, in forza del § 125 della legge tedesca sui diritti d'autore, della tutela giuridica garantita dalla stessa legge. La ricorrente ha asserito l'adempimento della stessa condizione nel caso degli artisti stranieri aventi domicilio nella Repubblica federale di Germania, in quanto ciò costituisce un collegamento sufficiente per consentire l'applicazione della legge tedesca in materia.
punto 50
La ricorrente osserva che tale costruzione giuridica è suffragata dal § 6, 1o comma, della legge di tutela tedesca del 1965. In base a tale disposizione, una società intermediaria è tenuta a tutelare i diritti rientranti nel proprio settore di attività, a richiesta dei titolari, «allorché questi sono cittadini tedeschi ai sensi della Legge Fondamentale ovvero sono domiciliati nel territorio a cui si applica la presente legge», vale a dire nella Repubblica federale di Germania.
punto 51
La convenuta riconosce la disparità delle discipline nazionali nonché il fatto che le leggi degli altri Stati membri sono, per lo più, meno elaborate rispetto alla legge tedesca in materia di diritti di sfruttamento secondario. Tali circostanze non valgono tuttavia a giustificare il rifiuto di stipulare contratti con gli artisti' stranieri ñon domiciliati nella Repubblica federale di Germania, dato che ciò li priverebbe della possibilita di dimostrare l'effettiva titolarità, da parte loro, dei diritti vantati.
punto 52
La Corte osserva innanzitutto che l'art. 6 della legge di tutela, pur obbligando le società di gestione a tutelare i diritti di tutti gli artisti aventi la cittadinanza tedesca o il domicilio nella Repubblica federale di Germania, non impedisce loro di svolgere la propria attività per conto di altri artisti. Tale interpretazione della legge à stata implicitamente conformata dall'Ufficio brevetti quando tale ente ha approvato la modifica del 21 novembre 1980 allo statuto della GVL.
punto 53
Va poi rilevato che la sfera di libertà così lasciata dalla legge alla GVL si trova limitata dalle norme del Trattato ed in particolare da quelle relative al settore della concorrenza. Ciò vale tanto più in quanto la GVL occupava una posizione dominante in una parte sostanziale del mercato comune.
punto 54
Alla luce di quanto sopra, non era infatti consentito alla GVL riservare le sue attività, anche in assenza di armonizzazione delle leggi sui diritti d'autore, ai soli artisti i cui diritti le risultavano certamente disciplinati dalla legge tedesca. Essa non poteva escludere la possibilità che certi artisti stranieri non domiciliati nella Repubblica federale di Germania potessero avvalersi di diritti di sfruttamento secondario; inoltre essa sapeva che rifiutando di tutelare tali diritti essa impediva di fatto a tali artisti di percepire i compensi loro spettanti.
punto 55
La ricorrente ha pertanto organizzato le proprie attività in maniera tale che nessun artista straniero non domiciliato nella Repubblica federale di Germania fosse in grado di fruire dei diritti di sfruttamento secondario anche nel caso in cui l'artista stesso potesse provare la titolarità di tali diritti vuoi in quanto potesse applicarsi la legge tedesca, vuoi in quanto un'altra legge nazionale in materia riconoscesse gli stessi diritti.
punto 56
Tale rifiuto, da parte di un'impresa detentrice di un monopolio di fatto, di prestare i propri servizi a tutti coloro che possono averne bisogno ma che non rientrano in una certa categoria che la stessa impresa ha definito in base alla cittadinanza o al domicilio, va considerato come sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell'art. 86, Io comma, del Trattato.
punto 57
Ne consegue che a buon diritto la Commissione ha ritenuto che, nella fattispecie, si applicasse l'art. 86, 1o comma.
punto 58
Tale constatazione implica che il quinto mezzo non è accoglibile e che non è più necessario esaminare gli altri aspetti, in particolare quelli concernenti l'asserita discriminazione ai sensi dell'art. 86, 2o comma, lett. c), del Trattato.
punto 59
Il ricorso va quindi respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 60
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese; la ricorrente è rimasta soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2o Le spese sono poste a carico della ricorrente.
Firme
Mertens de Wilmars
Pescatore
O'Keeffe
Everling
Mackenzie Stuart
Bosco
Koopmans
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 2 marzo 1983.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
J. Mertens de Wilmars