Sez. 2, Sentenza n. 8318 del 16/08/1990 (Rv. 468868 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE - DIFETTO DI AUTENTICITÀ - PROVA - QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE - DIFETTO DI AUTENTICITÀ - PROVA - QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La parte la quale sostenga che la sottoscrizione di una scrittura (non riconosciuta o non autenticata nei modi di legge) non sia autentica, può fornire la prova di tale assunto con ogni mezzo, senza la necessità di proporre querela di falso, la quale presuppone l'esistenza di un documento avente efficacia probatoria designata dal legislatore come "prova piena". (V 3734/86, mass n 446616).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)