Sez. 2, Sentenza n. 10287 del 17/10/1998 (Rv. 519799 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Scrittura privata prodotta in primo grado - Omesso tempestivo disconoscimento - Proponibilità della querela in secondo grado - Ammissibilità - Ambito - Documento proveniente da più parti - Impugnazione necessaria di tutte - Esclusione - Ragioni.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
Il riconoscimento tacito, ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ. n. 2, di una scrittura privata prodotta nel corso del giudizio di primo grado non costituisce accertamento non impugnabile di autenticità di essa e perciò non preclude la proponibilità della querela di falso in secondo grado per contestarne non già la veridicità del contenuto, bensì la provenienza da chi appare averla sottoscritta, e nel caso di pluralità di firmatari del documento, non è necessario che tutti propongano querela, perché lo scopo di essa è l'eliminazione dell'efficacia della scrittura "erga omnes".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 355, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)