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Sez. 5, Sentenza n. 33885 del 16/06/2004 Ud. (dep. 06/08/2004) Rv. 229557 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - appello incidentale | Appello principale della parte civile avverso sentenza di proscioglimento - Appello incidentale dell'imputato per la condanna della parte civile al pagamento delle spese di primo grado - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229557-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - appello incidentale

Qualora la parte civile proponga appello principale avverso una sentenza di proscioglimento, chiedendo l'affermazione della responsabilità dell'imputato agli effetti civili, con condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese, è ammissibile l'appello incidentale dello stesso imputato, volto ad ottenere la condanna della parte civile al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, relativamente alle quali il giudice aveva omesso di provvedere, dovendosi ritenere che siffatta richiesta investa un punto - e cioè quello relativo ai rapporti tra le parti in ordine alle spese - ricompreso nell'oggetto dell'impugnazione principale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)