Sez. 3, Sentenza n. 10308 del 03/08/1999 Ud. (dep. 31/08/1999) Rv. 214271 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE | Appello principale dell'imputato attinente ai profili di responsabilità - Appello incidentale della parte civile contro il capo della sentenza che riguarda l'azione civile - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE
Poiché l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale, giusta la precisazione delimitativa dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, se quest'ultima dipende dal capo o dal punto gravato, impedendone la parziale irrevocabilità, è legittimamente proponibile dalla persona offesa costituita parte civile l'appello incidentale contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità del danno risarcibile; la parte della sentenza investita dell'appello incidentale risulta infatti logicamente collegata ai capi ed ai punti oggetto dell'impugnazione principale, potendo la parte civile, inizialmente acquiescente, subire indubbiamente dalla modifica di questi una diretta ed immediata influenza negativa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 574 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)