Sez. L, Sentenza n. 4258 del 23/02/2007 (Rv. 595010 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Controversie di lavoro - Liquidazione dei diritti di procuratore - Voce "precisazione delle conclusioni" - Computabilità - Fondamento - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di liquidazione dei diritti di procuratore è computabile, nel processo del lavoro, la voce "precisazione delle conclusioni" essendo tale adempimento previsto, dopo la discussione della causa, dall'art. 429, primo comma, cod.proc.civ., attesa l'autonomia e rilevanza, processuale e sostanziale, delle conclusioni, rispetto alle conclusioni degli atti introduttivi e alla discussione della causa, a nulla rilevando che, per il principio della concentrazione processuale, i due adempimenti si svolgano nella stessa udienza, e considerata la particolare importanza rivestita dalla definitiva precisazione dell'oggetto della controversia e della pronuncia che viene domandata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva escluso il riconoscimento del diritto per essersi limitati, entrambi i procuratori, a confermare le conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)