Sez. L, Sentenza n. 21841 del 17/10/2007 (Rv. 599552 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE | Precisazione delle conclusioni e disamina conclusioni avverse - Procedimento di appello svolto con il rito del lavoro - Esigibilità delle spese e dei diritti relativi - Condizioni - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE
In tema di onorari professionali di avvocato e procuratore, con riferimento all'attività defensionale svolta nel corso del procedimento di appello secondo il rito del lavoro non compete il diritto di procuratore ex art. 21 della tabella B) allegata alla Tariffa professionale di cui al d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, relativo alla voce precisazione delle conclusioni e disamina conclusioni avverse, non essendo previsto nel giudizio di appello, a differenza che nel giudizio di primo grado, che le parti debbano precisare le conclusioni; ove tuttavia la parte dimostri di aver comunque presentato, com'è sua facoltà, conclusioni scritte e di aver esaminato le conclusioni eventualmente formulate dall'avversario, indicando la relativa udienza in cui l'attività è stata svolta, il diritto di procuratore compete. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, ha respinto sul punto il ricorso del procuratore il quale, avendo implicitamente confermato le conclusioni assunte nel grado precedente del giudizio, aveva lamentato la mancata liquidazione della voce in discorso).
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585, Cod. Civ. art. 91, Cod. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 437
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)