Sez. 6, Sentenza n. 17 del 13/01/1967 Ud. (dep. 30/03/1967) Rv. 103900 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - SOSTITUZIONE DELLA FORMULA ASSOLUTORIA PIENA A QUELLA DUBITATIVA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - SOSTITUZIONE DELLA FORMULA ASSOLUTORIA PIENA A QUELLA DUBITATIVA - CONDIZIONI.*
L'annullamento senza rinvio della sentenza di merito, con la sostituzione della formula assolutoria dubitativa con quella della inesistenza del fatto, puo essere disposto dalla Corte di Cassazione solo nella ipotesi in cui dalla stessa motivazione della sentenza di merito risulti che il dubbio non puo in alcun modo sussistere, il che si verifica quando tutti gli elementi di accusa siano stati completamente svalutati. Allorche, invece, gli elementi a carico dell'imputato non siano del tutto svalutati, ma ne sia soltanto attenuata la efficacia probatoria a seguito della valutazione critica degli elementi contrari, e pienamente legittima l'adozione della formula dubitativa. (Conf 101133, V 100276, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)