Sez. 3, Sentenza n. 659 del 01/03/1966 Ud. (dep. 18/04/1966) Rv. 101133 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - SOSTITUZIONE DELLA FORMULA ASSOLUTORIA PIENA A QUELLA DUBITATIVA - CONDIZIONI. *
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - SOSTITUZIONE DELLA FORMULA ASSOLUTORIA PIENA A QUELLA DUBITATIVA - CONDIZIONI. *
La sostituzione di formula assolutoria piena a quella dubitativa puo essere operata dalla Corte di Cassazione solo quando il giudice di merito abbia valutato criticamente tutte le fonti di accusa e le abbia, con logiche argomentazioni, tutte disattese. In tal caso, invero, sussiste insuperabile contrasto fra le premesse - ragionamento del giudice - e la decisione adottata - formula assolutoria dubitativa -. Quando, invece, il giudice di merito abbia omesso di valutare alcune fonti di accusa che, se considerate, avrebbero potuto determinare una decisione piu sfavorevole all'imputato, la Corte di Cassazione non puo sostituire la formula assolutoria della sentenza impugnata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 9, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)