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Sez. 3, Sentenza n. 44864 del 08/06/2018 Ud. (dep. 08/10/2018) Rv. 273947 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Aree protette - Reato di cui agli artt. 11 e 30 della legge n. 394 del 1991 – Violazione del divieto di introduzione di armi – Configurabilità - Accertamento della presenza del privato armato nell’area – Sufficienza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273947-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui agli artt. 11, comma 3, lett. f), e 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è sufficiente la presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno di un'area protetta ed in possesso di un'arma e munizioni, indipendentemente dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, atteso che il divieto di portare armi all'interno di dette aree costituisce lo strumento prescelto dal legislatore per la salvaguardia della fauna del parco.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1994 num. 394 art. 11 com. 3, Legge 06/12/1994 num. 394 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)