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Sez. 3, Sentenza n. 17611 del 22/03/2005 Ud. (dep. 10/05/2005) Rv. 231646 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Aree protette - Reato di cui agli artt. 11 e 30 della legge n. 394 del 1991 - Divieto di introduzione di armi - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231646-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui agli artt. 11, comma terzo lett. f), e 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno di un'area protetta ed in possesso di un'arma e munizioni, indipendentemente dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, atteso che il divieto di portare armi all'interno delle aree protette costituisce lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta del parco.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1994 num. 394 art. 11 com. 3, Legge 06/12/1994 num. 394 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)