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Sez. 1, Sentenza n. 18238 del 12/08/2009 (Rv. 609637 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Epoca del pagamento - Contestualità o meno con l'adempimento della controprestazione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609637-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, secondo comma, della legge fall. menziona, tra gli atti la cui dichiarazione di inefficacia è subordinata alla prova della conoscenza dello stato d'insolvenza da parte dell'"accipiens", i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, senza fare alcuna distinzione tra pagamenti effettuati all'adempimento della controprestazione e pagamenti non contestuali; pertanto, il pagamento del prezzo di una fornitura di merce, sia esso dovuto ed eseguito al momento dell'adempimento della controprestazione, e cioè alla consegna della cosa, sia esso dovuto ed eseguito successivamente, è, in ogni caso, al detto fine, pagamento di un debito liquido ed esigibile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)