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Sez. 1, Sentenza n. 642 del 28/03/1962 (Rv. 251011 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - DI DEBITI LIQUIDI ED ESIGIBILI - CONTESTUALITA O MENO DEL PAGAMENTO CON L'ADEMPIMENTO DELLA CONTROPRESTAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1962-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251011-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - DI DEBITI LIQUIDI ED ESIGIBILI - CONTESTUALITA O MENO DEL PAGAMENTO CON L'ADEMPIMENTO DELLA CONTROPRESTAZIONE - IRRILEVANZA.*

In tema di revocatoria fallimentare, il secondo comma dell'art 67 della legge fallimentare menziona in genere i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, senza fare alcuna distinzione al riguardo tra pagamenti all'adempimento della controprestazione e pagamenti non contestuali, per cui deve ritenersi che il pagamento del prezzo in una compravendita, sia esso dovuto ed eseguito al momento dell'adempimento della controprestazione, e cioe alla consegna della cosa, sia esso dovuto ed eseguito successivamente, e, in ogni caso, al detto fine, pagamento di un debito liquido ed esigibile.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)