Sez. L, Sentenza n. 5187 del 29/09/1981 (Rv. 415985 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - CONTINUAZIONE DELLA NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA - RILEVANZA - SFRUTTAMENTO ANOMALO ED ECCESSIVO DELLE RESIDUE ENERGIE LAVORATIVE - REQUISITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - CONTINUAZIONE DELLA NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA - RILEVANZA - SFRUTTAMENTO ANOMALO ED ECCESSIVO DELLE RESIDUE ENERGIE LAVORATIVE - REQUISITI.*
Ai fini del riconoscimento della pensione di Invalidità, se non è sufficiente ad escludere la riduzione della capacità di guadagno nei limiti pensionabili la mera circostanza che l'invalido abbia continuato a prestare la sua normale attività lavorativa, occorre però che la concreta occupazione ed il conseguente guadagno non siano dovuti a circostanze contingenti come lo sfruttamento anomalo ed eccessivo della residua energia lavorativa. Tale anomalo ed eccessivo sfruttamento deve essere considerato nella correlazione, attuale e concreta, di efficienza causale, tra il tipo di lavoro e le effettive mansioni svolte dall'assicurato rispetto alle sue menomate condizioni fisiche e nella relativa valutazione la prospettiva di futuri aggravamenti deve rientrare in un giudizio concreto di probabilità o verosimiglianza, condotto con riferimento alle reali condizioni di lavoro e di quelle sanitarie, e non di mera ed astratta possibilità, da verificare in epoca futura. (V. 4289/77, mass. N. 387904; (V. 3496/76, mass. N. 382243).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)